Sentenza del 13/02/2024 n. 68 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Tari - Avviso accertamento - Attività agrituristica - Attività alberghiera - Assimilazione - Illegittimità - Regolamento comunale - Disapplicazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2021 perché il Comune aveva assimilato l'attività agrituristica alla categoria "alberghi con ristorante" in assenza di una specifica classificazione/ tariffa per gli agriturismi nel Regolamento comunale TARI; richiesta di annullamento dell'avviso e disapplicazione della delibera di approvazione tariffe n.27/2021 e del Regolamento comunale TARI presupposto.
La decisione
La Corte regionale d'appello tributaria ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo illegittima l'assimilazione operata dal Regolamento e dalla delibera comunale tra agriturismo e attività alberghiera. Ha disapplicato la deliberazione comunale n.27/2021 e il Regolamento TARI (ai sensi dell'art.7, comma 5 D.Lgs. 546/1992), dichiarato illegittimo l'atto impugnato e riconosciuto il rimborso delle somme versate a titolo di TARI per l'annualità 2021. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
Legge n.96 del 20.02.2006
Definisce l'attività agrituristica richiamando finalità specifiche (utilizzo di risorse aziendali agricole, valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale/forestale); distingue l'agriturismo dall'attività alberghiera, anche ai fini del regime tributario e delle agevolazioni.
D.Lgs. n.546/1992, art. 7 comma 5
Consente la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel giudizio tributario; il Collegio l'ha invocato per disapplicare la delibera e il Regolamento comunale TARI impugnati.
Consiglio di Stato, sent. n. 1162/2019
Giurisprudenza di riferimento che ha ritenuto illegittima l'assimilazione tra agriturismi e attività alberghiere ai fini TARI, motivazione espressamente condivisa dalla Corte regionale.
Regolamento Comunale TARI e Delibera Consiliare n.27/2021 (Comune di Marsciano)
Normativa comunale oggetto di disapplicazione nella parte in cui assimila agriturismo e albergo senza prevedere categoria/tariffa autonoma per gli agriturismi.
Massime di principio
- I comuni devono prevedere, nelle delibere di approvazione delle tariffe e/o nel Regolamento TARI, una classificazione e tariffa autonome per le attività agrituristiche; l'assimilazione automatica ad attività alberghiere è illegittima.
- L'agriturismo è distinto dall'albergo per finalità, statuto imprenditoriale, collocazione nell'ordinamento del turismo (strutture ricettive extralberghiere) e per profili tributari agevolativi; tali differenze possono incidere sulla capacità contributiva e sulla tariffazione rifiuti.
- Il contribuente che subisce un'avviso TARI basato su assimilazione illegittima può chiedere la disapplicazione dell'atto comunale in sede giurisdizionale e il rimborso delle somme versate, invocando anche la giurisprudenza consolidata (es. Cons. di Stato 1162/2019).
- La disapplicazione degli atti comunali illegittimi può essere pronunciata ai sensi dell'art.7 comma 5 D.Lgs. 546/1992 nel giudizio tributario; è quindi procedibile in sede di contenzioso TARI.
- Il contribuente dovrebbe raccogliere e produrre documentazione che dimostri la natura agrituristica dell'attività (assenza di autorizzazioni per ristorazione, caratteristiche aziendali legate all'attività agricola, modalità di esercizio) per rafforzare la richiesta di riclassificazione.
- Eventuali riduzioni tariffarie previste dal Regolamento per utenze a basso utilizzo possono essere alternative o complementari al tema della classificazione; tuttavia spetta al contribuente richiederle e dimostrare i presupposti per fruirne.
- Prima di adire il giudice è consigliabile esperire i rimedi amministrativi (richiesta formale di classificazione, istanza di autotutela) e, in caso di esito negativo o mancata risposta, proporre ricorso fondandosi su normativa e giurisprudenza consolidata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 feb 2024Sentenza del 13/02/2024 n. 3953 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 feb 2024Sentenza del 13/02/2024 n. 3954 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 feb 2024Sentenza del 13/02/2024 n. 3956 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 feb 2024Sentenza del 13/02/2024 n. 3963 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 feb 2024Sentenza del 13/02/2024 n. 3964 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 feb 2024Sentenza del 13/02/2024 n. 3986 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →