Cassazione Civile, Ordinanza n. 00820/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento, fondato sulle risposte a un questionario e su documentazione pubblica relativa a acquisto e permuta, con cui contestava al contribuente una plusvalenza derivante dalla permuta di un suolo edificatorio, quantificata in euro 47.000. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che respingeva il ricorso; la CTR confermava, ritenendo sufficientemente fondato l'accertamento. In cassazione il contribuente proponeva otto motivi: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello; 2) omessa valutazione della documentazione prodotta e della sua mancata contestazione da parte dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per asserita lesione del contraddittorio; 4) violazione dell'art. 52 d.P.R. 600/1973 per mancata redazione del processo verbale di contestazione; 5) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 l. 212/2000 per omessa pronuncia sulla nullità dell'atto e carenza di motivazione; 6) violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di istruttoria e di prova della pretesa; 7) nullità della sentenza per motivazione apparente, ultrapetizione ed extrapetizione ex artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 8) violazione della l. 241/1990, della l. 212/2000 e dell'art. 97 Cost. per nullità dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo motivi carenti di specificità o diretti in realtà a censurare l'atto impositivo o a sollecitare una nuova valutazione di fatto, non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, perché la sentenza d'appello aveva invece affrontato la questione della motivazione dell'avviso, richiamando gli atti pubblici di acquisto e di permuta e il certificato di destinazione urbanistica, dai quali emergeva l'utilizzabilità edificatoria del terreno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Il motivo che invocava la norma sul contraddittorio è stato ritenuto generico e non specificamente riferito alla sentenza impugnata; la Corte osserva inoltre che il procedimento era documentale, fondato su dichiarazione e questionario, e che il richiamo al contraddittorio risultava fuori luogo nel caso concreto.
art. 52 d.P.R. n. 600/1973
La censura sulla mancata redazione del processo verbale è stata ritenuta inammissibile anche perché non era dedotto un accesso, unica ipotesi in cui il verbale è obbligatorio secondo quanto emerge dal testo.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Invocato per dedurre la nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione; la Corte ha rilevato che la CTR aveva invece motivato richiamando gli atti pubblici e il certificato di destinazione urbanistica.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme all'art. 42 d.P.R. 600/1973 e all'art. 7 l. 212/2000 per sostenere la nullità dell'avviso; la censura è stata respinta perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 7 l. n. 212/2000
Norma invocata per il difetto di motivazione dell'atto; la Corte ha osservato che la motivazione dell'avviso era stata ritenuta sufficiente dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'inesistenza o insufficienza della prova è stata reputata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Invocato per ultrapetizione/extrapetizione; la Corte ha rilevato che il motivo era generico e che la CTR aveva comunque affrontato il tema del fondamento della pretesa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente; la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e comunque smentita dalla motivazione della CTR.
l. n. 241/1990
Richiamata per sostenere la nullità dell'atto impositivo; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la sentenza impugnata.
l. n. 212/2000
Richiamata nuovamente per contestare la validità dell'atto; la Corte ha ribadito la mancanza di specificità del motivo.
art. 97 Cost.
Invocato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa, ma senza un effettivo confronto con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e riferito alla motivazione della sentenza impugnata; non è ammissibile una censura generica che si risolva in un attacco diretto all'atto amministrativo o in un richiamo astratto a principi giurisprudenziali.
- La deduzione di vizi motivazionali, omessa pronuncia, ultrapetizione o nullità della sentenza richiede l'indicazione puntuale dei capi o passaggi della decisione e delle domande o eccezioni asseritamente trascurate; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del merito o della sufficienza della prova quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento fattuale sulla consistenza degli elementi posti a base della pretesa.
- La censura di nullità dell'avviso per difetto di motivazione è infondata quando la sentenza di merito abbia dato conto delle ragioni dell'accertamento richiamando gli atti e i documenti che fondano la pretesa tributaria.
- Le doglianze basate su disposizioni processuali o tributarie devono confrontarsi con il concreto iter accertativo seguito dall'Ufficio; se l'accertamento è documentale e non risulta un accesso, non è pertinente invocare regole proprie di diverse modalità istruttorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →