Sentenza n. 1555/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del parziale silenzio-diniego perfezionatosi ad opera del Comune di Marigliano in data 12/11/2025 in ordine all'istanza di accesso del 13/10/2025 formulata dalla Essegi Costr. srl, nonchè per l'annullamento dei riscontro del 28 11 2025 con cui il Comune di Marigliano ha trasmesso solo parte della documentazione richiesta ove interpretabile alla stregua di un parziale diniego; nonchè per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente e per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, Cpa e perchè venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale silenzio-diniego sull'istanza di accesso e riscontro comunale recante ostensione solo parziale della documentazione relativa a pratiche edilizie
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa esecutrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente, deducendo di non avere ricevuto il corrispettivo per lavori di costruzione e ristrutturazione eseguiti su immobili di proprietà della controinteressata, ha chiesto al Comune l'accesso ai permessi di costruire, alla SCIA in variante, ai certificati di collaudo e a tutti gli allegati delle relative pratiche edilizie. Dopo il perfezionamento del silenzio-diniego, il Comune ha trasmesso soltanto i titoli edilizi, omettendo i certificati di collaudo e parte degli allegati. La ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento del diniego parziale, l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la documentazione era funzionale a comprovare l'affidamento dei lavori, la loro entità, la consegna e la corretta esecuzione, anche in vista di eventuali iniziative stragiudiziali o giudiziali per ottenere il pagamento. In via subordinata, ha invocato anche l'accesso civico generalizzato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse della ricorrente, rilevando che la materiale esecuzione dei lavori e il mancato pagamento, non contestati dalla controinteressata, collegavano direttamente i documenti richiesti alla tutela della posizione creditoria dell'impresa. L'accesso difensivo non richiede che il giudizio sia già instaurato, essendo sufficiente che la documentazione sia utile a valutare o preparare iniziative di tutela. I permessi di costruire, la SCIA, i certificati di collaudo e gli allegati sono documenti amministrativi già formati e detenuti dal Comune, relativi ad attività di pubblico interesse; non si trattava quindi di informazioni da elaborare. Gli atti non rientravano nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 24 della legge n. 241/1990. Il Collegio ha inoltre ritenuto che, trattandosi di accesso difensivo, le esigenze di riservatezza della controinteressata fossero recessive e che l'istanza dovesse essere considerata anche alla luce dell'accesso civico generalizzato richiesto in via subordinata. È stata ordinata al Comune l'ostensione integrale degli atti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate per la novità della questione relativa alla natura della documentazione da ostendere.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
l'interesse all'ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; sono interessati i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
La ricorrente, quale esecutrice dei lavori e titolare di una posizione creditoria collegata alla documentazione edilizia e ai collaudi, possiede legittimazione e interesse all'accesso.
art. 22, comma 3, l. 241/1990
principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dal contemperamento con altri interessi meritevoli di tutela
L'accesso deve essere garantito nella massima ampiezza quando non ricorrano specifiche ragioni di esclusione.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
non sono ammesse istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
Il divieto di accesso a informazioni non coincide con la richiesta di documenti già formati e detenuti dall'amministrazione.
art. 24 l. 241/1990
ipotesi di esclusione dall'accesso, tra cui segreto di Stato, altri segreti o divieti di divulgazione, procedimenti tributari, procedimenti normativi o di pianificazione e informazioni psico-attitudinali relative a terzi
La documentazione edilizia e i certificati di collaudo richiesti non rientrano nelle ipotesi legali di esclusione.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, nell'accogliere il ricorso in materia di accesso, di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti; il TAR ha impartito al Comune un termine di trenta giorni.
art. 2, comma 2, d.m. 12 aprile 2006, n. 184
l'amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la domanda di accesso
La limitazione non opera quando l'istanza riguarda documenti preconfezionati e già esistenti, come quelli richiesti nella controversia.
d.lgs. 33/2013
L'istanza, formulata in via subordinata anche come accesso civico generalizzato, deve essere esaminata anche secondo la disciplina dell'accesso civico generalizzato.
Massime di principio
- L'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso sussiste quando il richiedente dimostri che i documenti amministrativi sono funzionali, anche solo in via preparatoria o valutativa, alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; non è necessario che sia già stato instaurato un giudizio.
- L'impresa che ha materialmente eseguito lavori edilizi per conto del proprietario dell'immobile è legittimata ad accedere ai titoli edilizi, ai certificati di collaudo e agli allegati delle relative pratiche, quando tali documenti siano astrattamente idonei a provare l'affidamento, l'entità, la consegna o la corretta esecuzione dei lavori e quindi a tutelare una pretesa creditoria.
- L'accesso difensivo deve essere consentito nella misura più ampia possibile quando la documentazione richiesta sia collegata alla tutela di una posizione giuridica, con recessione delle esigenze di riservatezza del controinteressato, salvo specifiche e prevalenti ragioni di esclusione previste dalla legge.
- La nozione di documento amministrativo comprende gli atti già formati e detenuti dalla pubblica amministrazione, anche se riferiti ad attività disciplinate in parte dal diritto privato, purché concernenti attività di pubblico interesse; l'amministrazione non è invece tenuta a elaborare nuovi dati per soddisfare l'istanza.
- Quando un'istanza di accesso è formulata anche in via subordinata ai sensi dell'accesso civico generalizzato, l'amministrazione e il giudice devono esaminarla, ove necessario, anche alla luce della disciplina del d.lgs. 33/2013.
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