Cassazione Civile, Ordinanza n. 36438/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il procedimento origina da un verbale della Polizia locale per violazione dell'art. 193, commi 1 e 2, cod. strada, contestata a un automobilista fermato alla guida di un veicolo ritenuto privo di copertura assicurativa obbligatoria. L'opposizione al verbale era stata respinta in primo grado e il Tribunale aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 193, comma 3, cod. strada, sostenendo che la sanzione avrebbe dovuto essere ridotta di un quarto perché il veicolo sarebbe stato comunque coperto da polizza con decorrenza dal 29 settembre 2016, quindi nei quindici giorni rilevanti ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione, assumendo che la sentenza di appello fosse solo apparente perché il Tribunale si era limitato a richiamare le ragioni della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su un presupposto di fatto smentito dall'accertamento di merito: la copertura assicurativa invocata non riguardava il veicolo al momento dell'accertamento, essendo la polizza stata stipulata per la circolazione con targa prova, non presente al controllo, mentre nel giudizio di merito era stata in realtà prospettata una diversa difesa, cioè la buona fede sull'esistenza della copertura. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, avendo esaminato i motivi di gravame e spiegato le ragioni del rigetto; il richiamo alle ragioni della decisione di primo grado non integra di per sé motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata difesa del Comune, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 193 cod. strada
La violazione della circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa integra l'illecito amministrativo; la riduzione della sanzione presuppone che l'assicurazione sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine previsto dall'art. 1901, comma 2, c.c., e solo se riferita al veicolo effettivamente controllato.
art. 1901, comma 2, c.c.
È il parametro temporale richiamato dall'art. 193, comma 3, cod. strada per la riduzione della sanzione in caso di tardiva riattivazione della copertura assicurativa.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno delle censure, ma non ritenuto violato in ragione dell'infondatezza/inammissibilità dei motivi prospettati.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno delle censure sulla motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente.
art. 360-bis c.p.c.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso, in presenza di censure non idonee a scalfire la decisione impugnata.
art. 360 c.p.c.
È evocato nel riferimento al vizio di motivazione dedotto in ricorso, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura di legittimità è inammissibile quando si fonda su un presupposto fattuale contrario a quello definitivamente accertato nel giudizio di merito.
- La riduzione della sanzione prevista per la tardiva riattivazione della copertura assicurativa presuppone che la polizza sia riferibile al veicolo effettivamente oggetto dell'accertamento e non a un diverso impiego del mezzo.
- La motivazione della sentenza non è apparente solo perché il giudice d'appello condivida le ragioni della decisione di primo grado: è sufficiente che abbia esaminato i motivi di gravame e spiegato, anche sinteticamente, le ragioni del rigetto.
- In sede di legittimità non può essere rivalutato il fatto accertato dal giudice di merito, salvo il rilievo di specifici vizi processuali o motivazionali effettivi.
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