Cassazione Penale, Sentenza n. 28133/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Attivissimo ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva riformato concedendo il beneficio della non menzione ma confermandone la responsabilità per il reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. contestando: (1) la tempestività della querela della società Fondo Salute; (2) la sussistenza della qualifica soggettiva necessaria (sosteneva di essere solo direttore tecnico e non direttore generale); (3) l'esistenza di un conflitto di interessi e del danno per la società derivante dalle transazioni da lui sottoscritte; (4) il dolo specifico e la sua buona fede; (5) il diniego del proscioglimento per speciale tenuità; (6) l'errata applicazione del principio di solidarietà nella condanna al risarcimento rispetto ai coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato e ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello. In particolare: (a) ha respinto il motivo sulla tardività della querela ritenendo corretta la valutazione per cui il dies a quo decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, anche soggettiva, della condotta illecita di Attivissimo (e non dalla conoscenza delle sole condotte di Roger e Matera); ha inoltre chiarito che le intercettazioni dichiarate inutilizzabili non possono costituire prova sostanziale ma possono essere considerate fonti di conoscenza ai fini della tempestività; (b) ha ritenuto corretta la qualificazione soggettiva dell'imputato come figura assimilabile al direttore generale, anche sulla base delle funzioni effettivamente svolte e dell'art. 2639 c.c.; (c) ha però rilevato carenze motivazionali e di approfondimento circa la sussistenza concreta del conflitto di interessi e, soprattutto, del dolo specifico, con riferimento al possibile ruolo e alla conoscenza/consenso dei vertici societari (es. del presidente Magnant) nelle transazioni; per tali profili ha disposto l'annullamento con rinvio per un nuovo esame di merito da parte della Corte d'appello, dovendo questa fornire adeguata motivazione sull'iter logico-giuridico seguito.
Norme richiamate
art. 2634 cod. civ.
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La Corte afferma che l'interesse in conflitto rilevante può riguardare anche l'interesse di un terzo (non necessariamente personale dell'autore), purché l'agente fosse consapevole della contrapposizione di interessi e volesse favorire il terzo a discapito della società; inoltre il dolo specifico richiede la volontà di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri e la rappresentazione del danno per la società.
terzo comma art. 2634 cod. civ.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della societa' collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Usata a supporto logico: la norma presuppone che l'art. 2634 possa riguardare anche profili di interesse non personale, perché il comma contempla vantaggi indiretti per entità diverse dall'autore.
art. 2639 cod. civ.
Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
La Corte ha ritenuto applicabile l'equiparazione: la qualifica non si giudica solo sulla rubrica formale ma anche sulla sostanza delle funzioni effettivamente esercitate (direttore 'di fatto').
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riferimento alla comunicazione di avviso di conclusione delle indagini e alla discovery
La discovery collegata all'avviso ex art. 415-bis è stata ritenuta momento in cui i nuovi vertici societari hanno acquisito conoscenza delle intercettazioni e, quindi, della caratterizzazione illecita delle transazioni ai fini della decorrenza del termine per la querela.
art. 270 cod. proc. pen.
Norma sul divieto di utilizzazione di captazioni per taluni reati
Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili non possono essere impiegate nel giudizio probatorio, ma possono comunque essere considerate fonte di informazione per la conoscenza soggettiva della persona offesa ai fini della tempestività della querela.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Riferimento al patteggiamento (concordato della pena) intervenuto per altro coimputato
Citato per spiegare la posizione processuale di Matera (concordato in appello) nel quadro fattuale complessivo; non incide direttamente sulla qualificazione dell'addebito a carico di Attivissimo.
Massime di principio
- Decorrenza del termine di querela: il dies a quo è il momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa sia degli elementi oggettivi che soggettivi del reato (identità dell'autore/consapevolezza del suo ruolo), non la prima conoscenza di fatti collegati di per sé distinti.
- Intercettazioni inutilizzabili: anche se escluse come prova nel merito, le intercettazioni possono comunque avere rilevanza per stabilire quando la vittima ha avuto notizia degli elementi che fanno scattare il termine per la querela.
- Qualifica soggettiva (direttore generale) va valutata sulla base delle funzioni effettivamente svolte e non solo sulla rubricazione formale; l'equiparazione ex art. 2639 c.c. può ricondurre al reato persone che esercitano continuativamente i poteri tipici della qualifica.
- Art. 2634 c.c.: l'interesse in conflitto può riguardare anche un terzo (non solo un vantaggio personale dell'agente); è però necessario dimostrare che l'agente fosse consapevole della contrapposizione di interessi e perseguisse intenzionalmente il vantaggio del terzo cagionando danno alla società.
- Danno e inefficacia dell'atto: l'assenza di opposizione o di efficacia successiva della transazione non cancella automaticamente il danno già prodotto al momento della sottoscrizione; l'eventuale nullità/inefficacia richiede accertamenti specifici e non neutralizza di per sé l'elemento materiale del reato.
- Onere probatorio: la prova della tempestività della querela grava su chi la eccepisce; eventuali incertezze sul punto vanno risolte a favore del querelante.
- Necessità di motivazione rigorosa: per reati che richiedono dolo specifico e conflitto di interessi il giudice deve esaminare con rigore e completezza il coinvolgimento degli organi societari e le ragioni che hanno determinato l'adozione di atti transattivi, per distinguere fra iniziativa autonoma dell'agente e decisione concertata con la governance.
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