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Sentenza

Sentenza n. 7613/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 16703/2025, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, n. 16703/2025, pronunciata il 19.09.2025, pubblicata il 29.09.2025, non notificata, che ha respinto il ricorso iscritto al NRG 9384/2025, proposto dalla società Europa Way.

Giustizia amministrativa202508873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina ministeriale del 28 giugno 2022 di esclusione dalla procedura riservata per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12; in appello era impugnata anche la sentenza del TAR Lazio n. 16703/2025, che aveva respinto il ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l'esclusione dalla procedura e chiesto il risarcimento dei danni. In appello ha dedotto, in primo luogo, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, obiettività, trasparenza, affidamento, non discriminazione, proporzionalità ed effettività della tutela, difetto di motivazione ed eccesso di potere per irragionevolezza, carenza istruttoria e difetto dei presupposti, contestando l'esclusione nonostante le circostanze connesse a procedure di pignoramento. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell'art. 79 del codice dei contratti pubblici e l'incongruità del termine di venti giorni per presentare le offerte. Ha inoltre riproposto la domanda risarcitoria, anche per i danni derivanti dagli atti di pignoramento avviati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto nel merito l'appello quanto all'esclusione e alla contestazione del termine di presentazione delle offerte, riformando parzialmente la sentenza del TAR solo sulla giurisdizione relativa alla domanda risarcitoria per i danni da atti di riscossione. L'esclusione era conforme alla lex specialis, che imponeva a pena di esclusione un deposito cauzionale pari al 25% del costo degli investimenti previsti, costituito mediante fideiussione a prima richiesta e da allegare all'offerta; la società aveva presentato l'offerta senza tale garanzia. L'autovincolo impediva all'amministrazione di disapplicare la regola di gara e il favor partecipationis non poteva prevalere sulla par condicio; i chiarimenti possono risolvere ambiguità dell'offerta, ma non consentirne l'integrazione. Le vicende relative ai pignoramenti appartenevano a un distinto procedimento esecutivo e non incidevano sui requisiti di partecipazione alla procedura. La censura sul termine è stata respinta: la società lo aveva rispettato, il termine, prorogato di ulteriori cinque giorni, era adeguato in relazione alla natura peculiare della procedura e alla conoscenza dei relativi meccanismi da parte delle imprese del settore. Quanto alla domanda risarcitoria per i danni derivanti dagli atti di riscossione, il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione e indicato quella ordinaria, ai fini dell'eventuale riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1037, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    la norma di cui all’art. 1 comma 1037, della l. n. 205 del 2017 che, nell’inibire la tutela ripristinatoria avverso atti illegittimi concernenti l’assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 dell’art. 1 della stessa legge, ammette la tutela risarcitoria

    Per gli atti illegittimi relativi alle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disciplinate dai commi da 1026 a 1036, è esclusa la tutela ripristinatoria ed è ammessa quella risarcitoria.

  • art. 11 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    va dichiarata tale ultima giurisdizione, in relazione alla predetta domanda risarcitoria in parte qua, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod.proc.amm. per la possibile riassunzione.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria relativa agli atti di riscossione, la giurisdizione ordinaria è indicata ai fini della possibile riassunzione della causa.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis impone espressamente, a pena di esclusione, la costituzione e l'allegazione di una garanzia entro modalità e termini determinati, l'amministrazione è vincolata ad applicare la regola e non può disapplicarla in favore del concorrente, poiché il favor partecipationis non prevale sulla par condicio.
  • La richiesta di chiarimenti può servire a interpretare l'offerta e superarne le ambiguità, ma non può consentire di integrarla con elementi mancanti o tratti da fonti estranee all'offerta.
  • La congruità del termine per presentare offerte va valutata concretamente, considerando natura e caratteristiche della procedura e delle prestazioni; rilevano anche la conoscenza anticipata del termine e la proroga concessa. Il concorrente deve organizzarsi per rispettare un termine conosciuto con congruo anticipo.
  • La domanda risarcitoria per danni derivanti da atti di riscossione e pignoramento, quando questi appartengono a un autonomo procedimento esecutivo di natura privatistica, ricade nella giurisdizione ordinaria e non incide sulla legittimità dell'esclusione da una distinta procedura amministrativa di gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaRiparto di giurisdizioneSoccorso istruttorio

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