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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06628/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (titolare diritti)

La controversia

Una società titolare di emittenti televisive e di un catalogo di opere cinematografiche ha convenuto davanti al Tribunale di Roma un’emittente televisiva locale, lamentando che quest’ultima avesse diffuso nei propri palinsesti opere audiovisive di sua titolarità senza autorizzazione. Chiedeva l’accertamento dell’illiceità civile e concorrenziale della condotta, l’inibitoria della prosecuzione delle violazioni e il risarcimento dei danni. La convenuta ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo la competenza del Tribunale di Genova. Il Tribunale ha accolto l’eccezione e dichiarato la propria incompetenza. Con il regolamento di competenza, la ricorrente ha dedotto: 1) la nullità/inefficacia dell’eccezione di incompetenza perché non completa, in violazione dell’art. 38 c.p.c., e quindi insuscettibile di rilievo officioso; 2) in subordine, la violazione dell’art. 20 c.p.c., assumendo che il foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria coincidesse con la sede legale dell’attrice a Roma, anche in ragione della domanda di danno non patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del regolamento di competenza. Ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta fosse incompleta, perché non contestava tutti i criteri di collegamento rilevanti per le cause di obbligazione e, in particolare, non risultava proposta con la necessaria completezza richiesta dall’art. 38 c.p.c. Ne è conseguito il radicamento della competenza del giudice adito, senza possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio profili di incompetenza non specificamente eccepiti. Il secondo motivo è stato assorbito. La decisione impugnata è stata quindi cassata in relazione alla questione di competenza, con affermazione della competenza del Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente e in modo completo; se è incompleta o inefficace, il giudice non può rilevare d'ufficio ulteriori profili di incompetenza non dedotti.

  • art. 18 c.p.c.

    È uno dei criteri concorrenti di competenza territoriale che il convenuto deve contestare quando eccepisce l'incompetenza.

  • art. 19 c.p.c.

    Per le persone giuridiche, l'eccezione deve anche contestare la mancanza, nel foro del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda.

  • art. 20 c.p.c.

    Nelle cause di obbligazione e nelle domande risarcitorie, l'eccezione deve investire entrambi i criteri di collegamento del forum commissi delicti e del forum destinatae solutionis.

  • art. 33 c.p.c.

    Nel caso di cumulo soggettivo, i criteri di competenza devono essere contestati con riferimento a tutti i convenuti.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla parte attrice come base dell'illecito civile e del risarcimento del danno.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato dalla parte attrice come ulteriore titolo di responsabilità civile.

  • art. 2598 c.c.

    Richiamato come norma sull'illecito concorrenziale per la diffusione non autorizzata delle opere.

  • artt. 78-ter e 79 L. 633/1941

    Richiamati dalla parte attrice a sostegno della tutela dei diritti connessi e di sfruttamento economico sulle opere audiovisive.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale è soggetta a un onere di deduzione completo: il convenuto deve contestare tutti i possibili criteri di collegamento astrattamente applicabili, indicando il giudice ritenuto competente.
  • Se l'eccezione di incompetenza territoriale è incompleta o tardiva, essa è inefficace e la competenza resta radicata presso il giudice adito; il giudice non può supplire d'ufficio alle carenze dell'eccezione.
  • Nelle cause di obbligazione e risarcitorie, l'eccezione di incompetenza territoriale deve confrontarsi sia con il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione sia con il foro del luogo di commissione dell'illecito.
  • Per le persone giuridiche, l'eccezione di incompetenza territoriale deve anche escludere espressamente i criteri speciali connessi alla presenza di stabilimenti o rappresentanti nel foro del giudice adito.
  • In presenza di un'eccezione di incompetenza territoriale non compiutamente formulata, il giudice non può dichiarare d'ufficio l'incompetenza sulla base di profili non dedotti dalla parte eccipiente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorrenza slealeDiritto d'autore
RamiProcesso civileResponsabilità civileCommercialeProprietà intellettuale
IstitutiOnere della prova

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