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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39851/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione del Tribunale, li aveva ritenuti responsabili in concorso di detenzione e porto di una spranga artigianale in ferro contundente collocata nell'autovettura su cui viaggiavano, nonché del furto del medesimo oggetto aggravato da più circostanze, tra cui la commissione da parte di più di tre persone, su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, su materiale sottratto su servizi di trasporto gestiti da privati in regime di concessione pubblica, all'interno di pubblico trasporto. La pena inflitta era di due anni di reclusione ed euro duecento di multa. Il primo ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che essa si sarebbe limitata a riprodurre brani della decisione di primo grado e a sintetizzare arbitrariamente i motivi di appello senza rispondere adeguatamente alle doglianze. Il secondo ricorrente ha dedotto analogo vizio di motivazione, lamentando l'omessa individuazione del reato più grave, la mancata indicazione della pena-base e dell'aumento per continuazione, nonché la mancata valutazione delle aggravanti contestate, delle attenuanti generiche e del loro eventuale bilanciamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e meramente apodittiche, prive dell'indicazione di un concreto e grave vizio logico della motivazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo logicamente valido sul punto, spiegando che, una volta riconosciute le aggravanti contestate e non ravvisati i presupposti per le attenuanti generiche, la pena determinata dal primo giudice per i reati in continuazione risultava addirittura inferiore alla pena-base del delitto più grave; ne seguiva l'insussistenza di qualsiasi spazio per un'ulteriore riduzione. La Corte ha inoltre giudicato manifestamente infondate le doglianze sulla mancata pronuncia in ordine alle aggravanti e sul difetto di motivazione circa il reato più grave, individuato nel furto pluriaggravato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto

  • art. 625 c.p.

    richiamato per le aggravanti del furto contestate e ritenute sussistenti

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o meramente apodittico: è necessario indicare specificamente il concreto e grave vizio logico della sentenza impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la sentenza d'appello dia conto, con motivazione logica, della sussistenza delle aggravanti, dell'assenza dei presupposti per le attenuanti generiche e della correttezza della pena determinata dal primo giudice.
  • Quando la pena irrogata per i reati in continuazione risulti già inferiore alla pena-base del reato più grave, non vi è spazio per un'ulteriore riduzione della sanzione per effetto della continuazione.
  • Le doglianze sulla mancata individuazione del reato più grave sono manifestamente infondate se dagli atti e dalla motivazione risulta con evidenza quale sia il delitto assorbente o più grave rispetto agli altri contestati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImputazioni processualiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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