Sentenza n. 271/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 19.02.2026, recante la costituzione della Commissione esaminatrice e della successiva nota P.E.C. di convocazione del ricorrente al colloquio per il giorno 13.03.2026, a firma del Direttore Sanitario A.S.RE.M.; - nonché, ove occorrer possa, della deliberazione D.G. n. 1703 del 17.12.2025, recante nomina del Direttore Sanitario facente funzioni, limitatamente alla parte in cui dispone l’assegnazione di tale figura come membro della Commissione esaminatrice del Concorso in esame; - della Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27.03.2025, recante la prima costituzione della Commissione esaminatrice; - del verbale di sorteggio del 14.07.2025, recante nuova estrazione di componenti titolari e supplenti; della deliberazione del Direttore Generale n. 1377 del 23.10.2025, recante ricostituzione della Commissione esaminatrice; - del verbale di sorteggio del17.11.2025, recante ulteriore estrazione di componenti della Commissione; della deliberazione del Direttore Generale n. 1672 dell’11.12.2025, recante rigetto della richiesta di revoca delle dimissioni del Direttore Sanitario; della deliberazione del Direttore Generale n. 1618 del 29.11.2025, recante presa d’atto delle dimissioni del Direttore Sanitario; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali interni di rinuncia, mancata accettazione o pensionamento dei componenti della Commissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di costituzione e ricostituzione della commissione esaminatrice, inclusa la deliberazione di nomina del direttore sanitario facente funzioni quale componente della commissione, e la convocazione al colloquio
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa nell’area veterinaria, ha impugnato la deliberazione di ricostituzione della commissione esaminatrice, gli atti precedenti di nomina e ricomposizione della commissione, i verbali di sorteggio e la convocazione al colloquio. Con il ricorso introduttivo ha dedotto l’illegittima composizione della commissione, sostenendo che il direttore sanitario facente funzioni fosse stato nominato al di fuori degli elenchi regionali e fosse privo dei requisiti richiesti, anche per il superamento del limite anagrafico. Con motivi aggiunti ha censurato, inoltre, le operazioni di sorteggio svolte dopo la scadenza della commissione competente, la nomina di un componente titolare per difetto di trasparenza e motivazione, il mancato rispetto dell’equilibrio di genere e ulteriori violazioni delle regole di sorteggio e composizione della commissione previste dall’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, dall’art. 6 d.P.R. n. 483/1997 e dalla disciplina regionale. L’A.S.RE.M. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha disatteso la tesi del ricorrente, fondata su una pronuncia del Consiglio di Stato del 2024, secondo cui le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa sarebbero attratte nella giurisdizione amministrativa a seguito della modifica dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992. Il TAR ha invece recepito i principi recentemente enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4234/2026: la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa non costituisce concorso in senso tecnico né progressione verticale; l’incarico resta espressione di un potere privatistico del datore di lavoro, anche quando la procedura sia disciplinata da parametri obiettivi e la legge imponga il conferimento al candidato collocato al primo posto. La novella legislativa del 2022 ha rafforzato il vincolo alla scelta datoriale per esigenze di imparzialità e buon andamento, ma non ha trasformato la natura privatistica dell’incarico né attribuito un potere amministrativo. Le controversie sui vizi della procedura e sul conferimento dell’incarico spettano quindi al giudice ordinario, che può adottare rimedi di accertamento, costitutivi e di condanna. È stata dichiarata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti della domanda, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 171/2016
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti e alla nomina del direttore sanitario; il TAR non esamina nel merito le relative censure per difetto di giurisdizione.
art. 8-bis d.l. 75/2023, convertito in l. 112/2023
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti del direttore sanitario e al limite anagrafico; la questione non viene esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento giustificano il vincolo legislativo alla scelta del candidato primo classificato, ma non mutano la natura privatistica del conferimento dell’incarico.
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
La procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, anche dopo la modifica legislativa, non costituisce concorso in senso tecnico e resta riconducibile all’esercizio di poteri privatistici dell’azienda sanitaria.
art. 6 d.P.R. 483/1997
Richiamato tra le norme che disciplinano la composizione e il sorteggio della commissione; le relative censure non sono esaminate per difetto di giurisdizione.
art. 57 d.lgs. 165/2001
Richiamato nei motivi aggiunti in relazione all’equilibrio di genere nella composizione della commissione; la questione non viene decisa nel merito.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Le determinazioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro e all’organizzazione degli uffici rientrano, per le aziende sanitarie, nella sfera privatistica del datore di lavoro.
art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati
Attribuisce al giudice ordinario del lavoro una tutela non meramente risarcitoria, comprensiva di provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna nelle controversie relative all’incarico dirigenziale.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti della domanda, in caso di declinatoria della giurisdizione.
Massime di principio
- La procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura complessa presso un’azienda sanitaria non costituisce concorso in senso tecnico né progressione verticale, poiché l’incarico riguarda l’attribuzione temporanea di una funzione dirigenziale nell’ambito di un rapporto di lavoro già instaurato.
- Anche quando la legge impone all’azienda sanitaria di conferire l’incarico al candidato collocato al primo posto della graduatoria, tale vincolo, diretto a rafforzare imparzialità e buon andamento, non trasforma il potere datoriale privatistico in potere amministrativo.
- Le controversie relative alla composizione della commissione, allo svolgimento della selezione e al conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa presso un’azienda sanitaria appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’atto finale resta espressione di potere privatistico del datore di lavoro.
- Il giudice ordinario, nelle controversie concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali sanitari, può adottare rimedi di accertamento, costitutivi e di condanna, non limitati al risarcimento del danno, quando la procedura si svolga secondo parametri obiettivi e siano dedotti vizi controllabili.
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