Cassazione Civile, Ordinanza n. 12206/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, con i quali l’Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni della società e recuperava a tassazione costi sostenuti a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, ritenendoli non deducibili. In primo grado i ricorsi della società venivano accolti sulla base dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, ritenuto idoneo a qualificare le spese di sponsorizzazione come pubblicitarie entro il limite previsto. In appello la decisione veniva confermata, valorizzandosi la documentazione prodotta e la ritenuta effettività, inerenza e utilità commerciale dei costi. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato inammissibile l’appello per genericità delle censure, in contrasto con la natura devolutiva dell’appello tributario; 2) nullità per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR si fosse limitata a un richiamo acritico della sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 108 e 109 t.u.i.r., 90 L. 289/2002 e 2697 c.c., deducendo che la presunzione legale dell’art. 90 riguarderebbe solo la natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni, mentre resterebbe necessario provare inerenza, effettività ed economicità, e che nel caso concreto i contratti sarebbero stati generici e i costi antieconomici e non congrui.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR non aveva affatto dichiarato inammissibile l’appello, ma lo aveva rigettato nel merito; il richiamo alla genericità delle deduzioni era stato usato solo per aderire alla motivazione di primo grado. Il secondo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, consentiva di comprendere le ragioni della decisione e non integrava una motivazione apparente. Il terzo è stato respinto perché la Corte ha ribadito che l’art. 90, comma 8, L. 289/2002 introduce, in presenza dei relativi presupposti, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e la deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso associazioni o società sportive dilettantistiche, senza che possano essere sindacate congruità, antieconomicità o assenza di un diretto ritorno commerciale; inoltre la CTR aveva correttamente valorizzato contratto, fatture e assegni come prova dell’effettività delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per censurare l’appello tributario; la Corte osserva che la CTR non ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, sicché la deduzione della violazione è infondata/inammissibile nel caso concreto.
art. 342 c.p.c.
Invocato per sostenere l’asserita genericità dell’appello; la Corte esclude che la CTR abbia fatto applicazione di un criterio di inammissibilità dell’appello.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che la nullità si configura solo in caso di totale mancanza della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere l’iter decisorio; nel caso concreto il requisito è ritenuto soddisfatto.
art. 108 t.u.i.r.
Richiamato nel motivo dell’Agenzia in tema di deducibilità dei costi; la Corte non ravvisa violazione decisiva alla luce della disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
art. 109 t.u.i.r.
La Corte afferma che l’art. 90, comma 8, L. 289/2002 è norma speciale che deroga al regime generale di deducibilità dei costi.
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
La Corte lo interpreta come norma speciale agevolativa che, per le sponsorizzazioni verso soggetti sportivi dilettantistici e nei limiti previsti, stabilisce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità/inerenza, senza spazio per il sindacato su congruità o antieconomicità.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude che, nei casi ricadenti nell’art. 90, comma 8, resti all’Amministrazione un onere/prova ulteriore sulla congruità o sull’antieconomicità del costo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di ricorso per cassazione richiamata per i vizi di nullità della sentenza/procedimento; la Corte respinge le censure proposte.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte precisa che non si applica l’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la deduzione di genericità dell’appello non comporta automaticamente inammissibilità: occorre verificare se il giudice d’appello abbia realmente dichiarato l’impugnazione inammissibile oppure l’abbia semplicemente rigettata nel merito.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva, in sostanza, di un percorso argomentativo comprensibile; una motivazione sintetica ma coerente e aderente a quella di primo grado è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione.
- Le spese di sponsorizzazione rese a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, nei limiti e alle condizioni dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/deducibilità.
- Quando opera la disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, l’Amministrazione finanziaria non può negare la deduzione contestando la mera antieconomicità, incongruità o assenza di un immediato ritorno commerciale dell’investimento pubblicitario.
- In presenza di contratto, fatture e mezzi di pagamento idonei, il giudice può ritenere provata l’effettività della spesa di sponsorizzazione; una contestazione meramente assertiva della mancata prova non è sufficiente a sovvertire l’accertamento di merito.
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