Cassazione Penale, Sentenza n. 14827/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per due motivi principali: (1) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 179 c.p.p. per violazione del diritto al contraddittorio, dovuta alla celebrazione di un'udienza pubblica senza la presenza del difensore né alla nomina di un difensore d'ufficio, quando dalle premesse e dal decreto di fissazione risultava il ragionevole affidamento sulla trattazione in camera di consiglio (forma scritta); la presenza in udienza solo del Pubblico Ministero che concluse oralmente avrebbe dunque cambiato la forma del giudizio rendendo necessaria l'assistenza difensiva; (2) carenza e manifesta illogicità della motivazione, perché il Tribunale avrebbe ritenuto la responsabilità penale dell'imputato nonostante contrasti rilevanti tra la versione della persona offesa (Sirigu Mario) e le dichiarazioni degli altri testi (Scalas e Bisesti), senza fornire un ragionamento logico che giustificasse la preferenza della versione della persona offesa rispetto alle altre.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, quale giudice di appello. La Corte ha dichiarato sussistente la nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. per la violazione del diritto al contraddittorio e per l'assenza del difensore e della nomina di un difensore d'ufficio in udienza pubblica. Non è stato riconosciuto nulla alla parte civile quanto alle spese, per soccombenza e per tardività della relativa richiesta (pervenuta il 13.1.2026). Decisione resa il 15/01/2026.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 179
La Corte ha interpretato l'art. 179 c.p.p. come idoneo a qualificare la violazione del diritto al contraddittorio quale nullità assoluta e insanabile quando l'imputato e il suo difensore non partecipano a un'udienza pubblica che altera la forma processuale prevista (trattazione orale invece della forma scritta), senza che sia stato nominato un difensore d'ufficio
Codice di procedura penale, art. 178
Richiamato dal ricorrente in relazione alle nullità processuali; la Corte ha esaminato la rispettiva rilevanza nell'ambito della corretta instaurazione del contraddittorio
Codice penale, art. 581
Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; citata per inquadrare il capo d'imputazione ma la decisione di cassazione si è basata su profili processuali
Codice di procedura penale, art. 598-bis
La Corte ha richiamato la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia per sottolineare che, nella trattazione con rito partecipato, è necessaria la presenza del difensore, rendendo illegittima la celebrazione di udienze pubbliche senza l'assistenza difensiva quando la trattazione non doveva essere cartacea
Disposizioni attuative, art. 173, comma 1
Richiamata per delimitare i limiti del ricorso in cassazione (limiti di questione deducibile)
Art. 611 c.p.p. e d.lgs. 10.10.2022 n.150
La Corte ha precisato che il ricorso, proposto dopo il 30.6.2024, è stato trattato conformemente alle modifiche legislative che regolano la trattazione in assenza di richiesta di trattazione orale
D.L. 28/10/2020 n.137, art. 23-bis (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Richiamato per il principio secondo cui il mancato esercizio del termine per chiedere la discussione orale consolida la trattazione in forma scritta; la Corte ha applicato analogicamente il criterio alla fase successiva alla riforma
Massime di principio
- Se il procedimento d'appello viene consolidato nella forma scritta (per mancata richiesta di discussione orale nei termini perentori), le vicende personali dell'imputato (anche l'assenza del difensore) non incidono normalmente sulla validità del processo; tuttavia, se il giudice cambia la forma del processo disponendo una udienza pubblica con trattazione orale senza avviso e senza nominare un difensore d'ufficio, si configura una violazione del diritto al contraddittorio e una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
- Dopo la riforma (art. 598-bis c.p.p.), nella trattazione con rito partecipato la presenza del difensore è essenziale: l'assenza ingiustificata del difensore in udienza pubblica, senza nomina d'ufficio, rende vulnerabile la validità del giudizio
- Quando esistono contrasti significativi tra testimonianze decisive per l'accertamento della responsabilità, il giudice di merito è tenuto a motivare in modo specifico le ragioni per le quali preferisce una versione rispetto alle altre; la mera riproposizione delle conclusioni del primo grado senza un autonoma e logica valutazione è censurabile
- La mancata tempestiva richiesta di spese da parte civile può comportare l'esclusione del riconoscimento delle stesse; le domande processuali devono essere proposte nei termini appropriati
- In casi simili è prudente per la difesa: (a) richiedere espressamente la trattazione orale entro i termini perentori se si desidera l'udienza pubblica; (b) in caso di convocazione per udienza pubblica, vigilare sulla regolare nomina del difensore d'ufficio se il difensore di fiducia è assente; (c) documentare tempestivamente eventuali comunicazioni e decreti per dimostrare il legittimo affidamento nella forma scritta
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