Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 131 del 13/11/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 131/2006 chiarisce che un’associazione olandese che organizza abitualmente convegni svolge un’attività commerciale, ma nel caso del singolo evento in Italia non si configura una stabile organizzazione. Gli eventuali utili non sono quindi imponibili in Italia; ai fini IVA, invece, alcune prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia e l’associazione deve identificarsi ai fini IVA o nominare un rappresentante fiscale, non potendo usare il rimborso ex art. 38-ter.

IVA e territorialità delle prestazioni di servizio per l’organizzazione di un convegno

IVA e territorialità delle prestazioni relative a un convegno internazionale

La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, delle attività svolte da una associazione senza scopo di lucro con sede in Olanda, organizzatrice di una conferenza in Italia. Il chiarimento riguarda sia le quote di iscrizione al convegno sia i contributi versati da imprese per ottenere spazi pubblicitari durante l’evento.

Fatti rappresentati nell’istanza

L’associazione Alfa, con sede in Olanda, ha come scopo statutario la promozione e la partecipazione allo sviluppo di infrastrutture internazionali di informazione e telecomunicazione per ricerca ed educazione. Essa organizza conferenze in vari Paesi europei e, nel caso descritto, un evento denominato "Alfa 2006" in Italia, della durata di quattro giorni, dal 15 al 18 maggio 2006.

L’organizzazione tecnica della conferenza, comprendente:

  • prenotazione alberghi,
  • fornitura di stands,
  • catering, è affidata a una società italiana specializzata.

Alfa incassa direttamente in Olanda:

  • le quote di iscrizione dei partecipanti, che danno diritto ad assistere ai lavori, ricevere materiale scientifico, partecipare alla cena sociale e ai coffee break;
  • i contributi di imprese multinazionali del settore telecomunicazioni per disporre di locali destinati alla pubblicizzazione di prodotti e servizi.

Tali introiti sono destinati alla copertura dei costi e non generano utili per l’associazione.

Posizione del contribuente

L’istante sostiene che:

  • per le imposte dirette non esista una stabile organizzazione in Italia e, quindi, non vi siano utili imponibili nel territorio dello Stato;
  • ai fini IVA, le attività descritte non siano rilevanti perché svolte da un soggetto privo di qualifica imprenditoriale;
  • l’IVA sugli acquisti effettuati in Italia sia recuperabile mediante il rimborso previsto dall’art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte dirette

L’Agenzia osserva anzitutto che l’attività dell’associazione, come risulta anche dal sito web, consiste nell’organizzazione abituale di convegni scientifici in diverse nazioni; tale attività è oggettivamente qualificabile come commerciale.

Tuttavia, con riferimento al singolo evento svolto in Italia, non sussistono i presupposti per configurare una stabile organizzazione, poiché la durata della conferenza, pari a quattro giorni, non è sufficiente a radicare una presenza stabile nel territorio dello Stato.

Di conseguenza:

  • eventuali utili realizzati nell’occasione non sono imponibili in Italia;
  • trova applicazione l’art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Olanda, ratificata con legge n. 305 del 26 luglio 1993.

Qualificazione ai fini IVA

Sul piano IVA, l’Agenzia non condivide la tesi del contribuente. Pur essendo Alfa un’associazione senza scopo di lucro secondo l’ordinamento olandese, essa svolge abitualmente un’attività imprenditoriale, sia pure in via secondaria; ciò consente di qualificarla come soggetto passivo d’imposta.

Trattamento delle quote di iscrizione e dei servizi connessi al convegno

Le somme versate dai partecipanti per l’iscrizione conferiscono:

  • il diritto ad accedere ai lavori della conferenza;
  • il diritto a ricevere il materiale scientifico;
  • la partecipazione alla cena sociale;
  • la partecipazione ai coffee break.

L’Agenzia considera tali corrispettivi come relativi a una prestazione connessa a un evento di natura culturale, territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Viene inoltre precisato che tale conclusione supera, in parte, l’orientamento espresso nella risoluzione n. 189 del 17 agosto 1996, nella parte difforme.

Trattamento dei corrispettivi per spazi pubblicitari

Per i contributi versati da imprese multinazionali per ottenere spazi in cui pubblicizzare prodotti e servizi, l’Agenzia richiama la disciplina dei servizi pubblicitari nella VI Direttiva IVA e la corrispondente normativa nazionale.

In particolare, le prestazioni pubblicitarie sono tassabili secondo regole diverse a seconda del committente e del luogo di utilizzo del servizio:

  • se richieste da soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, sono imponibili in Italia;
  • se richieste da soggetti di altri Stati membri non esercenti imprese, arti o professioni, sono imponibili nel Paese del prestatore, cioè in Olanda;
  • se richieste da soggetti passivi di altro Stato membro, sono tassabili in tale Stato;
  • se richieste da soggetti passivi o privati consumatori residenti o domiciliati in Paesi terzi, sono imponibili in Italia se il servizio è utilizzato nel territorio dello Stato.

Inoltre, il legislatore nazionale ha esercitato la facoltà di attrarre a tassazione in Italia tali servizi quando il loro utilizzo avviene nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettera f), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Modalità di assolvimento degli obblighi IVA e rimborso dell’imposta

Poiché Alfa effettua operazioni attive nel territorio dello Stato, non può utilizzare la procedura di rimborso dell’IVA di cui all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per recuperare l’imposta, l’associazione può invece:

  • identificarsi direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • oppure nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del medesimo decreto.

Obblighi nei confronti dei committenti non soggetti passivi

La risoluzione precisa infine che, se alcuni committenti dei servizi non sono soggetti passivi residenti e non possono emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, Alfa è comunque tenuta a identificarsi in Italia ai fini IVA per l’adempimento degli obblighi fiscali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.