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Risoluzione

Risoluzione n. 128 del 9/11/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che, per le cessioni di partecipazioni effettuate entro il 2005, sono deducibili solo le minusvalenze riferibili a svalutazioni effettivamente non dedotte per limiti normativi vigenti, non quelle volutamente non dedotte. Esclude inoltre il riconoscimento fiscale della quota connessa a utili soggetti al previgente regime madre-figlia ex art. 96-bis TUIR. Conferma invece la deducibilità della parte di minusvalenza riferita alla svalutazione 2003 non dedotta per i limiti dell’art. 61 TUIR.

Deducibilità delle minusvalenze su partecipazione con svalutazioni pregresse riprese a tassazione

Deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni con svalutazioni pregresse riprese a tassazione

La Risoluzione n. 128 del 9 novembre 2006 affronta il trattamento fiscale della minusvalenza realizzata nel 2005 dalla cessione di una partecipazione in una società francese, alla luce della disciplina transitoria introdotta dalla riforma IRES. Il documento chiarisce quali svalutazioni pregresse possano essere recuperate in deduzione e quali, invece, restino fiscalmente irrilevanti.

Fatti rilevanti esaminati

La società istante, operante nel settore dei biocarburanti, aveva acquisito nel 2000 l’intera partecipazione nella società francese BETA, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. Nel corso degli anni si sono succeduti diversi eventi rilevanti:

  • nel 2002 la partecipata distribuisce utili e riserve di utili alla controllante;
  • nel 2002 viene variata la data di chiusura dell’esercizio sociale della partecipata;
  • nel 2003 viene approvato un bilancio con perdita riportata a nuovo;
  • nel bilancio 2002 della controllante viene effettuata una svalutazione della partecipazione per 10 milioni di euro, integralmente ripresa a tassazione in dichiarazione;
  • nel 2003 viene effettuata un’ulteriore svalutazione, anch’essa ripresa a tassazione e non deducibile perché eseguita prima dell’approvazione dell’ultimo bilancio in perdita;
  • nel 2004 viene iscritta una ripresa di valore della partecipazione pari a 3,3 milioni di euro, non tassata;
  • nel 2005 la partecipazione viene ceduta, con emersione di una minusvalenza fiscale.

Quesiti posti dalla società

La società ha chiesto se:

  • la minusvalenza del 2005 fosse deducibile anche per la quota riferita alla svalutazione 2002, pur essendo tale quota stata ripresa a tassazione benché in origine deducibile;
  • dovesse riprendere a tassazione la minusvalenza fino a concorrenza degli utili 2000 percepiti nel 2002 e soggetti al regime madre-figlia di cui al previgente art. 96-bis TUIR.

Soluzione prospettata dall’istante

La società sosteneva che:

  • la minusvalenza fosse deducibile integralmente per la quota di svalutazione 2002 ripresa a tassazione;
  • non vi fosse obbligo di riprendere a tassazione la minusvalenza riferita agli utili 2000, poiché il comma 5 dell’art. 96-bis TUIR sarebbe stato definitivamente abrogato con l’introduzione dell’IRES.

Quadro normativo richiamato

La Direzione richiama l’art. 4 del d.lgs. n. 344 del 2003, in particolare le lettere c) e d) del comma 1, che disciplinano la fase transitoria del regime di participation exemption per le plusvalenze e minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2005, con riferimento a partecipazioni svalutate nei periodi d’imposta 2002 e 2003.

In sintesi:

  • le plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2005 su partecipazioni svalutate e dedotte nei periodi 2002/2003 restano imponibili fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte;
  • le minusvalenze realizzate entro lo stesso termine sono deducibili fino a concorrenza delle svalutazioni riprese a tassazione nel 2002/2003.

Sono inoltre richiamati:

  • l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 209 del 2002;
  • gli artt. 61 e 66 del previgente TUIR;
  • il previgente art. 96-bis TUIR sul regime delle società madri e figlie.

Principi interpretativi della Direzione

La Direzione afferma che la disciplina transitoria mira a evitare penalizzazioni o vantaggi ingiustificati derivanti dal passaggio al nuovo regime. La deducibilità della minusvalenza nel 2005 presuppone che la svalutazione della partecipazione sia stata in origine non riconosciuta fiscalmente per effetto di limiti normativi vigenti nei periodi 2002 e 2003, e non per scelta volontaria del contribuente.

Risposta al primo quesito

La minusvalenza del 2005 non è deducibile nella parte riferita alla svalutazione 2002 che, pur essendo potenzialmente deducibile in quel periodo, non è stata dedotta per scelta della società. La disposizione transitoria consente il recupero soltanto delle svalutazioni la cui indeducibilità derivi dai limiti previsti dalla normativa allora vigente.

Risposta al secondo quesito

La quota di svalutazione collegata agli utili 2000, soggetti al previgente regime madre-figlia e non concorsi a formare il reddito della società residente, non può essere riconosciuta fiscalmente al momento della cessione. La Direzione esclude l’applicazione della deroga transitoria dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 344 del 2003 a tale ipotesi.

Esito finale

La Risoluzione conclude che:

  • è deducibile la minusvalenza realizzata nel 2005 limitatamente alla svalutazione operata nel bilancio 2003 e non dedotta per effetto dei limiti dell’art. 61, comma 3, TUIR;
  • non è deducibile la quota riferita alla svalutazione 2002 volontariamente non dedotta;
  • non deve essere recuperata in deduzione la quota connessa agli utili 2000 assoggettati al regime del previgente art. 96-bis TUIR.

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