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Risoluzione

Risoluzione n. 129 del 9/11/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate nega l’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 10, n. 27-ter, DPR 633/1972 alle prestazioni socio-sanitarie che saranno rese da una società di capitali costituita in house da una fondazione IPAB, ritenendo che la nozione di organismo di diritto pubblico richiamata dalla normativa sugli appalti non sia automaticamente estensibile ai fini fiscali.

Esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie rese da una società in house

Esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie rese da società in house

La risoluzione affronta un interpello relativo al trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie che una futura società, costituita da una fondazione IPAB secondo il modello dell’"in house providing", dovrebbe rendere agli anziani ricoverati nelle case di riposo della fondazione. Il tema centrale è se tali prestazioni possano beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 10, n. 27-ter, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito posto dalla fondazione

La fondazione ha chiarito che, in una precedente istanza, la Direzione regionale aveva ritenuto applicabile l’art. 10, n. 21, DPR n. 633/1972, in quanto la costituenda società avrebbe gestito globalmente le case di riposo. Nella nuova ipotesi, invece, alla società verrebbe affidata solo una parte dei servizi socio-sanitari e non la gestione complessiva delle strutture. Per questo la fondazione ha chiesto se, limitatamente a tali servizi, fosse applicabile l’esenzione IVA di cui al n. 27-ter dell’art. 10.

Tesi sostenuta dall’istante

La fondazione ha sostenuto che i presupposti per l’esenzione sussisterebbero perché:

  • le prestazioni sarebbero rese a favore di anziani, quindi di soggetti rientranti tra quelli indicati dalla norma;
  • la futura società, pur essendo una società, sarebbe costituita da un ente pubblico con modello in house e dovrebbe quindi essere considerata organismo di diritto pubblico;
  • la fondazione, in quanto IPAB, sarebbe essa stessa ente pubblico e sarebbe destinata a trasformarsi in Azienda pubblica di servizi alla persona in seguito al riordino regionale;
  • le IPAB sono ricomprese tra i soggetti considerati organismi di diritto pubblico dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, allegato III, nell’ambito della disciplina degli appalti;
  • la giurisprudenza comunitaria e amministrativa, richiamata dall’istante, avrebbe un’interpretazione estensiva della nozione di organismo di diritto pubblico e valorizzerebbe nei casi di in house providing un rapporto di delegazione interorganica tra ente pubblico e società partecipata.

Normativa richiamata e criteri applicativi dell’esenzione

L’Agenzia richiama l’art. 10, n. 27-ter, del DPR n. 633/1972, che prevede l’esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese in favore di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici e minori, se rese da:

  • organismi di diritto pubblico;
  • istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica;
  • enti aventi finalità di assistenza sociale;
  • ONLUS.

La norma richiede quindi congiuntamente:

  • che le prestazioni siano rivolte alle categorie svantaggiate previste;
  • che siano rese da uno dei soggetti tassativamente indicati.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la soluzione proposta dalla fondazione si fonda su una nozione ampia di organismo di diritto pubblico, elaborata in materia di appalti pubblici e richiamata dal d.lgs. n. 163/2006. Tuttavia, tale nozione è ritenuta operante nel solo ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture, e non automaticamente trasferibile all’ordinamento tributario.

In particolare:

  • la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e del Consiglio di Stato richiamata dall’istante riguarda le procedure ad evidenza pubblica e la disciplina degli appalti;
  • l’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/2006 definisce l’organismo di diritto pubblico ai fini del codice dei contratti pubblici;
  • tale definizione, secondo l’Agenzia, non ha valenza generale e non può essere utilizzata senza una specifica previsione normativa per delimitare l’ambito delle norme tributarie.

Conclusione dell’Amministrazione finanziaria

La Direzione centrale conclude che la società che sarà costituita dalla fondazione, in quanto società di capitali, non può essere ricondotta tra i soggetti elencati dall’art. 10, n. 27-ter, del DPR n. 633/1972. Di conseguenza, le prestazioni socio-sanitarie che essa renderà non potranno fruire dell’esenzione IVA prevista da tale disposizione.

Rilievo procedurale

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, a seguito di istanza di interpello presentata alla Direzione regionale competente.

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