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Risoluzione

Risoluzione n. 132 del 13/11/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le autenticazioni di firma previste dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 223/2006, rese da comuni o Sportelli telematici dell’automobilista, sono gratuite salvo i diritti di segreteria ma restano soggette all’imposta di bollo. La gratuità non equivale a esenzione fiscale; in assenza di una specifica norma esentativa, si applica l’art. 1 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972.

Autenticazione sottoscrizioni su atti di alienazione di beni mobili registrati e imposta di bollo

Autenticazione delle sottoscrizioni su beni mobili registrati e imposta di bollo

La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile all’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati, i rimorchi e la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare la possibilità di assoggettare tali autentiche all’imposta di bollo, nonostante la previsione di gratuità introdotta dal D.L. n. 223 del 2006.

Quesito dell’Automobile Club d’Italia

L’Automobile Club d’Italia segnala che l’art. 7, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto nuove modalità di autenticazione della sottoscrizione, consentendo che l’autentica sia richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista. L’Ente chiede se tali autentiche siano o meno soggette all’imposta di bollo, anche alla luce dell’abrogazione delle autentiche amministrative e della relativa imposta di bollo richiamata dal d.P.R. n. 445 del 2000.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’interpellante ritiene che le autentiche degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati debbano essere assoggettate all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama innanzitutto il contenuto dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che consente al cittadino di chiedere l’autenticazione della sottoscrizione anche presso i comuni e gli Sportelli telematici dell’automobilista. La norma prevede che tali soggetti rilascino l’autentica gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

L’Agenzia precisa che tale disposizione non ha natura tributaria e introduce soltanto una modalità alternativa al notaio per l’autenticazione della firma. La gratuità prevista dalla norma riguarda il corrispettivo del servizio e non comporta, di per sé, un’esenzione dall’imposta di bollo.

Rapporto tra gratuità del servizio ed esenzione fiscale

Secondo l’Agenzia, il termine "gratuitamente" non equivale a una previsione di esenzione in materia di bollo. Le esenzioni fiscali hanno natura eccezionale e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.

Per l’autenticazione delle sottoscrizioni, l’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine nella misura di lire 14,62 per gli atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

Richiamo al d.P.R. n. 445 del 2000

La risoluzione richiama anche l’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che vieta alle amministrazioni pubbliche di richiedere l’autenticazione della sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dal cittadino agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori ed esercenti di pubblici servizi. In tali casi, il venir meno dell’obbligo di autenticazione comporta l’inapplicabilità dell’imposta di bollo sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 37, comma 1.

Tuttavia, la risoluzione evidenzia che permangono atti per i quali l’autenticazione della firma resta necessaria.

Conclusione dell’Amministrazione finanziaria

Poiché per le autentiche oggetto del quesito non è prevista alcuna specifica esenzione nella tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, esse restano soggette all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 della tariffa. La risposta è resa dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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