Risoluzione n. 130 del 13/11/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli estratti cronologici dei veicoli sono, in via generale, soggetti a imposta di bollo, ma sono esenti quando richiesti come atti antecedenti, necessari e funzionali a procedimenti giurisdizionali soggetti a contributo unificato, come le esecuzioni mobiliari. Se usati fuori dall’ambito processuale, devono essere regolarizzati ai fini del bollo.
Esenzione bollo per estratti cronologici PRA nei procedimenti di esecuzione mobiliare
Esenzione dall’imposta di bollo per gli estratti cronologici dei veicoli
La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, degli estratti cronologici relativi a veicoli richiesti dal PRA nell’ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare. Il documento chiarisce quando tali certificati siano esenti e quando, invece, debbano essere assoggettati a bollo o regolarizzati.
Quesito posto all’Agenzia
L’ente interpellante segnala che studi legali richiedono il rilascio di estratti cronologici di veicoli oggetto di procedimenti giudiziari, in particolare di beni pignorati nell’ambito di esecuzioni mobiliari, chiedendone l’esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Secondo la tesi prospettata, i certificati del PRA sarebbero documenti necessari e funzionali al procedimento giudiziario, in quanto utili al giudice per disporre la vendita forzata del veicolo e per accertarne la situazione patrimoniale e l’intestazione.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina generale dell’imposta di bollo:
- articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui il tributo colpisce gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa;
- articolo 4 della tariffa, parte prima, del medesimo d.P.R., che assoggetta a bollo gli atti e provvedimenti rilasciati dagli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, anche in estratto o copia conforme, tra cui rientrano gli estratti cronologici.
Viene poi richiamato il d.P.R. n. 115 del 2002, che introduce il contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione e concorsuali, con effetto di esclusione dell’imposta di bollo per gli atti e provvedimenti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
Principi interpretativi sull’articolo 18 del d.P.R. n. 115 del 2002
L’Agenzia ribadisce l’orientamento già espresso con la circolare n. 70 del 14 agosto 2002: il legislatore, non distinguendo tra "procedimento" e "processo", ha inteso assoggettare al contributo unificato gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, escludendoli dall’imposta di bollo.
Ai fini dell’esenzione, però, non basta la mera natura del documento: occorre anche che il soggetto beneficiario rivesta la qualità di parte processuale. Il riferimento agli atti "antecedenti, necessari e funzionali" va quindi letto in modo coerente con la finalità processuale del documento.
Decisione dell’Agenzia: esenzione per le esecuzioni mobiliari
Sulla base di tali principi, l’Agenzia conclude che gli estratti cronologici dei veicoli, se richiesti come atti antecedenti, necessari e funzionali a procedimenti giudiziari, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
In particolare, i certificati cronologici dei veicoli richiesti nei procedimenti di esecuzione mobiliare sono esenti, poiché tali procedimenti rientrano tra quelli soggetti al contributo unificato.
Modalità di rilascio e uso del documento
La risoluzione richiama la risoluzione del 23 novembre 1987, prot. n. 290908, secondo cui nei documenti rilasciati in esenzione dal bollo deve essere espressamente indicato l’uso per il quale l’esenzione opera.
Viene precisato inoltre che l’utilizzo degli estratti cronologici al di fuori dell’uso strettamente processuale comporta la necessità di regolarizzarli ai fini dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Obblighi di regolarizzazione e responsabilità
Il documento ricorda che l’obbligo di regolarizzazione del bollo sui documenti irregolari grava sui giudici, funzionari e dipendenti pubblici dell’ufficio che riceve il documento non regolare, ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Sono inoltre solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni:
- le parti che sottoscrivono, ricevono o negoziano atti, documenti o registri non in regola, oppure che li enunciano o allegano ad atti o documenti;
- coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto a bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
È invece esente da responsabilità la parte a cui sia rimesso un atto o documento irregolare, se provvede alla regolarizzazione entro quindici giorni dal ricevimento; in tal caso, la violazione è accertata solo nei confronti del trasgressore, ai sensi dell’articolo 22 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Conclusione operativa
La risoluzione conferma dunque un principio pratico utile agli operatori:
- gli estratti cronologici del PRA sono normalmente soggetti a imposta di bollo;
- sono esenti quando richiesti per procedimenti giudiziari soggetti a contributo unificato, come le esecuzioni mobiliari, purché l’uso sia processuale e ciò sia espressamente indicato;
- se impiegati per finalità diverse, devono essere regolarizzati con applicazione del bollo.
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