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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza: - della sentenza n. 2537 del 5.05.2011 pronunciata dal T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, resa in ottemperanza della sentenza n. 21515/2008 del T.A.R. Campania, sez. V, emessa il 20.11.2008 e depositata il 29.12.2008; - della sentenza del Consiglio di Stato che conferma la sentenza del T.A.R. Campania Reg. Dec. n. 1440/2010 emessa il 29.01.2010 e depositata l’11.03.2010; e per la condanna dell’intimato I.A.C.P., in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi degli artt. 112, comma 3, e dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010, al risarcimento del danno subito dal ricorrente a cagione dell’inottemperanza alle predette sentenze;

Giustizia amministrativa201100429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza a sentenze relative all'assegnazione di un alloggio ERP e al risarcimento del danno conseguente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnatario ERP)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza a precedenti sentenze del TAR Campania e del Consiglio di Stato, nonché il risarcimento del danno derivante dalla loro mancata esecuzione. Nel corso del giudizio è stato nominato un commissario ad acta, il quale ha sollecitato l'amministrazione a ottemperare, operato per la quantificazione e liquidazione del risarcimento spettante al ricorrente per la mancata attribuzione del bene della vita riconosciuto giudizialmente, originariamente consistente nell'assegnazione di un alloggio ERP, e assistito le parti nella definizione transattiva della controversia. Il commissario ha depositato relazione finale e documentazione, chiedendo la liquidazione del compenso. Nessuna parte ha formulato rilievi sul suo operato.

La decisione

Il TAR prende atto che l'attività commissariale ha consentito di definire la controversia anche nella fase esecutiva mediante transazione tra le parti. Qualifica il commissario ad acta come organo ausiliario del giudice amministrativo e gli applica la disciplina degli ausiliari del magistrato. Ritiene che l'attività svolta sia riconducibile alla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale prevista dall'art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002. Considerati il valore della controversia, l'effettiva attività, la durata eccezionalmente estesa e le difficoltà operative, liquida al commissario € 3.000,00, al netto di eventuali imposte e contributi. Pone il compenso a carico dell'IACP della Provincia di Benevento, amministrazione soccombente cui è imputabile il giudizio che ha determinato la nomina e l'insediamento del commissario. Esclude invece qualsiasi compenso per il tecnico geom. Borriello, poiché il Collegio non ne aveva autorizzato l'avvalimento e il tecnico risultava nominato direttamente dall'ente resistente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza alle pronunce giurisdizionali indicate nell'epigrafe.

  • art. 21 c.p.a.

    Il commissario ad acta è qualificato come organo ausiliario del giudice amministrativo.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 57 d.P.R. 115/2002

    Estende al commissario ad acta la disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato.

  • art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002

    Consente di ricondurre l'attività svolta alla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, con compenso determinabile secondo il criterio percentuale per scaglioni.

  • art. 5, comma 6, D.M. 55/2014

    È utilizzato come parametro per la valutazione del valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo è organo ausiliario del giudice e, ai fini della liquidazione del compenso, è soggetto alla disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato.
  • Quando l'attività del commissario ad acta presenta contenuti di perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile o fiscale, il compenso può essere determinato secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, commisurandolo al valore del bene o della controversia; il criterio temporale ha natura residuale e opera solo quando non sia applicabile una specifica previsione.
  • Nella liquidazione del compenso del commissario ad acta devono essere considerati, oltre al valore della controversia, l'effettiva attività svolta, la durata dell'incarico e le difficoltà operative incontrate.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione soccombente cui sia imputabile il giudizio che ha reso necessaria la nomina e l'insediamento del commissario.
  • Non è liquidabile il compenso per un ausiliario tecnico del commissario ad acta se l'avvalimento non è stato autorizzato dal collegio e il tecnico risulta invece nominato direttamente dall'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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