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Sentenza

Sentenza n. 13608/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - della Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A del 14 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione Piemonte ed avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale del Piemonte per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di € 31.246,64, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla Società ricorrente; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, anche non conosciuto, inclusi i seguenti: deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 3 settembre 2019 del Direttore Generale dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. AL; deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. AT; deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. BI; deliberazione n. 909 del 6 settembre 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. CN1; deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. CN2; deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. NO; deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. TO3; deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. TO4; deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. TO5; deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. VC; deliberazione n. 701 del 4 settembre 2019 del Direttore Generale dell’A.S.L. VCO; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9 ter, commi 8 e 9, del Decreto Legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente il 24 luglio 2023: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari urgenti anche monocratiche, - di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; e per la contestuale richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Giustizia amministrativa202304532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Regione Piemonte che ha quantificato in euro 31.246,64 l'obbligo di payback per la fornitura di dispositivi medici negli anni 2015-2018, oltre agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, deducendo l'illegittimità derivata e propria degli atti. Ha contestato, tra l'altro, la disciplina del payback per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, tutela della salute, libertà di iniziativa economica, proprietà, riserva di legge e capacità contributiva; la violazione dell'art. 77 Cost.; la natura sostanzialmente tributaria del prelievo; il contrasto con il diritto dell'Unione europea in materia di IVA, affidamento, certezza del diritto, modifiche dei contratti pubblici, profittabilità degli appalti, libertà economiche, concorrenza e aiuti di Stato; nonché la violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, il difetto di istruttoria, l'irragionevolezza, la tardività, la disparità di trattamento, il difetto di trasparenza e motivazione, l'erroneo computo dei servizi e la mancata comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione procedimentale. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale. Con motivi aggiunti ha censurato anche l'art. 8 del d.l. n. 34/2023, nella parte in cui subordinava la riduzione dell'importo dovuto alla rinuncia al contenzioso, deducendone il contrasto con il diritto di difesa, i principi di uguaglianza e proporzionalità, l'imparzialità amministrativa e le norme europee in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato l'importo ridotto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure dedotte. Ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che l'art. 7 del d.l. n. 95/2025 ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione delle imprese fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La ricorrente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento previsto, sebbene non abbia prodotto le attestazioni amministrative richieste dalla norma. Poiché le amministrazioni non hanno contestato tale dichiarazione né insistito per una decisione di merito, il TAR ha ritenuto comunque configurabile la sopravvenuta carenza di interesse, anche alla luce dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede un'integrale soddisfazione dell'interesse per effetto dell'attività successiva della pubblica amministrazione, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto rende sostanzialmente inutile la pronuncia, oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Rilevante per interpretare la condotta processuale della parte e la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La disciplina sopravvenuta consente di definire l'obbligazione di payback mediante il pagamento della quota ridotta e rende inutile la decisione sul ricorso contro gli atti di quantificazione, determinando la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, ma non è stata scrutinata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione degli importi di payback.

  • art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    Oggetto dei motivi aggiunti, con i quali ne è stata contestata la legittimità costituzionale ed europea; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche a prescindere dall'integrale soddisfazione dell'interesse mediante un nuovo provvedimento amministrativo.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non contestata dalle amministrazioni resistenti e accompagnata da una condotta processuale coerente, può giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone l'integrale soddisfazione dell'interesse azionato per effetto dell'attività successiva della pubblica amministrazione; la seconda ricorre quando la decisione diviene inutile o quando viene meno l'interesse concreto alla pronuncia.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito le censure di illegittimità dell'atto impugnato né sollevare le questioni di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea dedotte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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