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Sentenza

Sentenza n. 2747/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 391/2026, passata in giudicato, che riconosce il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro e Previdenza, depositata il 27 gennaio 2026 e notificata all’amministrazione il 30 gennaio 2026, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Il titolo riconosceva il diritto alla Carta del docente, del valore annuo di 500 euro, per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, e condannava il Ministero a emettere la Carta e ad accreditare 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza, comprovando il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di mancato adempimento, su istanza della ricorrente, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, dovrà intervenire quale commissario ad acta entro gli ulteriori 60 giorni; l’incarico è senza compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata inoltre disposta, sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’adempimento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 552 euro, oltre accessori, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e risulta decorso inutilmente il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    Il termine dilatorio per l’esecuzione di una condanna pecuniaria decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso concorre a integrare i presupposti dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale ordinario di Palermo ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Docente” per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici2022-2023,2023-2024,2024-2025, condannando per l’effetto il Ministero convenuto all’emissione in favore della ricorrente, la Sig.ra CONCETTINA RITA CONIGLIO, della “Carta Docente” nonché all’assegnazione sulla medesima di €1.500,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107;

    Nel caso concreto, il titolo da eseguire riconosceva la Carta del docente, per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di 500 euro per ciascuno dei tre anni scolastici indicati.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Ritenuto, altresì, di dover altresì disporre, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, a valere sulla sorte capitale azionata, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta);

    In ottemperanza può essere applicata, su richiesta, una penalità di mora sulla sorte capitale, quantificata nella misura degli interessi legali e decorrente dall’ordine di pagamento fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione spontanea.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione munito di adeguata competenza, senza compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La disciplina del compenso del commissario ad acta prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando viene nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività è considerata compresa nella retribuzione dirigenziale.

  • art. 26 c.p.a.

    Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453);

    Le spese del giudizio di ottemperanza sono regolate secondo la soccombenza e, nel caso, liquidate facendo riferimento analogico ai minimi tariffari indicati per le procedure esecutive mobiliari.

  • art. 91 c.p.c.

    Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453);

    La condanna alle spese segue la soccombenza; la liquidazione è effettuata secondo i parametri tariffari ritenuti pertinenti in via analogica.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale ordinario di Palermo ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Docente” per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici2022-2023,2023-2024,2024-2025, condannando per l’effetto il Ministero convenuto all’emissione in favore della ricorrente, la Sig.ra CONCETTINA RITA CONIGLIO, della “Carta Docente” nonché all’assegnazione sulla medesima di €1.500,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107;

    Il titolo azionato disponeva che sulle somme riconosciute per la Carta del docente fossero corrisposti interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il ricorso può essere accolto quando il titolo è passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione, decorrente dalla notificazione del titolo.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale e nominare un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte interessata dopo l’inutile decorso di quel termine.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere stabilita, sulla sorte capitale, nella misura degli interessi legali, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione spontanea.
  • La previsione sul compenso del commissario ad acta dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; se è nominato un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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