Ordinanza n. 173/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1147/2015, emesso in data 24.08.2015, dal Tribunale di Avellino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1147/2015 del Tribunale di Avellino
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1147/2015, emesso dal Tribunale di Avellino e azionato nei confronti del Comune. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risultava depositata la prova documentale della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice. La notificazione non era neppure menzionata nel ricorso, sicché non era possibile verificare se fosse stata eseguita e se fosse andata a buon fine. Tale verifica è necessaria per accertare il regolare decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Inoltre, mancava il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 486/2022 del Tribunale di Avellino, che aveva definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo azionato.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto un'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare tramite PAT: la prova della notificazione del titolo esecutivo al Comune, con relativa attestazione dell'esito, e il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 486/2022 del Tribunale di Avellino. La documentazione è stata richiesta per consentire al Collegio di verificare l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza e il decorso del termine di 120 giorni. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 21 luglio 2026. Il dispositivo non contiene una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando rilevi d'ufficio una questione sulla quale intende fondare la decisione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie o documenti; nel caso concreto il Collegio lo ha utilizzato per disporre l'integrazione documentale necessaria alla verifica dell'ammissibilità del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice costituisce un elemento da verificare ai fini della regolare proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo emesso dal giudice ordinario, la prova della notificazione del titolo all'amministrazione debitrice e del relativo perfezionamento è necessaria per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando la definizione dell'opposizione a un decreto ingiuntivo azionato in ottemperanza costituisce il presupposto della definitività del titolo, il ricorrente deve fornire la prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito l'opposizione.
- Se dagli atti non risultano documenti indispensabili per verificare l'ammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo può disporre un'integrazione istruttoria e rinviare la trattazione, senza definire immediatamente la domanda di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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