Cassazione Civile, Ordinanza n. 16187/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione con cui un creditore ha chiesto di dichiarare inefficace verso di lui l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, assunto come pregiudizievole delle ragioni creditorie derivanti da pregresse fideiussioni prestate dal debitore per finanziamenti concessi a società partecipate. I ricorrenti avevano impugnato in appello la decisione di primo grado che aveva accolto la revocatoria, deducendo, tra l'altro: l'asserita carenza di legittimazione e di interesse ad agire del creditore; l'irrilevanza o l'omesso esame di fideiussioni successive alla costituzione del fondo; la mancanza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni; l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio relativo a fideiussioni simili e al medesimo fondo patrimoniale. In cassazione hanno articolato quattro motivi: omesso esame di un fatto decisivo relativo ad altre obbligazioni fideiussorie assunte dopo il 3 marzo 2009; nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia; violazione degli artt. 100, 2697 e 2901 c.c./c.p.c. per mancato esame dell'eccezione di difetto di interesse, erronea valutazione di consilium fraudis, eventus damni e anteriorità del credito; violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno sulla pretesa liberazione da fideiussioni pregresse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché non specifici, non pertinenti rispetto alla ratio della sentenza impugnata o formulati in modo da confondere vizi diversi; ha inoltre rilevato che il primo motivo era ostacolato dalla preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. e comunque non dimostrava la decisività del fatto omesso. Conseguentemente ha confermato il rigetto dell'appello e la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 5; comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
Il ricorso per cassazione deve denunciare in modo specifico il vizio effettivamente sussistente; non è ammissibile confondere omessa motivazione, omessa pronuncia e violazione di legge.
art. 348-ter c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è soggetta alla preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, salvo dimostrare che le basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
art. 132 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente richiede una reale mancanza di argomentazione decisoria; non basta che la sentenza non accolga la tesi della parte.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia va tenuta distinta dal vizio di motivazione; la parte deve indicare con precisione il motivo di appello asseritamente non esaminato.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concretamente riferibile alla domanda proposta; in cassazione la censura va rapportata alla reale motivazione della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è inammissibile se non si confronta con l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
art. 2901 c.c.
Per l'azione revocatoria conta il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo, valutato secondo i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno è opponibile solo se relativo alle medesime parti e al medesimo oggetto; altrimenti non può essere invocato per paralizzare la domanda.
art. 1954 c.c.
La decisione richiama il diritto di regresso del fideiussore come credito potenzialmente pregiudicato dall'atto dispositivo.
art. 13 d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere costruita in modo specifico e coerente con la motivazione della sentenza impugnata: una mera riproposizione delle tesi di merito o una critica generica determina inammissibilità.
- Il vizio di omessa pronuncia è distinto dal vizio di motivazione: per dedurlo occorre indicare con precisione il motivo di appello non esaminato e la sua correlazione con la decisione di primo grado.
- Ai fini dell'azione revocatoria il pregiudizio alle ragioni creditorie va valutato ex ante e può consistere anche nel rendere più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, non essendo necessario un depauperamento immediato e definitivo.
- Nella revocatoria relativa a un fondo patrimoniale costituito dal fideiussore, il pregiudizio si apprezza rispetto alla consistenza patrimoniale del garante e al credito potenziale di regresso, non alla solvibilità del debitore principale.
- Il giudicato esterno è invocabile solo se vi è piena identità soggettiva e oggettiva; una decisione resa tra altre parti non è automaticamente opponibile nel diverso giudizio.
- La censura sulla carenza di interesse ad agire o sulla violazione dell'onere della prova è inammissibile se non si confronta direttamente con l'accertamento di merito relativo ai presupposti dell'azione revocatoria.
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