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Sentenza

Sentenza n. 970/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza n. 617/2025 emessa il 30/04/2025 dal Tribunale di Agrigento, notificata in data 1/05/2025, nell'ambito del proc. n. 373/2025 r.g.

Giustizia amministrativa202501625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento che riconosce somme dovute a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, notificata al Ministero il 1° maggio 2025, con la quale erano stati riconosciuti diritti economici pari a 1.531,28 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, connessi alla retribuzione professionale docente. Nonostante la notifica della sentenza e i successivi solleciti, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, inclusi il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., anche per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Agrigento era definitiva e che il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 10 settembre 2025. Ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata al Ministero il 1° maggio 2025. Poiché l'Amministrazione non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione né indicato circostanze ostative, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di pagare le somme riconosciute dal titolo esecutivo, oltre accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    La disposizione consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • La proposizione dell'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria verso una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • Il dirigente nominato commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione non ha diritto a un compenso ulteriore quando trova applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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