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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49125/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per omessa statuizione sull'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 in sede di patteggiamento. Il Procuratore generale deduceva che sussistevano elementi concreti di pericolosità sociale (quantitativo di droga detenuta, attrezzi per il confezionamento, possesso di una pistola, tre telefoni cellulari, 4.400 euro in contanti, atteggiamento processuale non collaborativo, assenza di lecita occupazione) e che il giudice avrebbe dovuto motivare e decidere sull'espulsione, anche se la pena era stata concordata dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso non ammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento che ometta di applicare una misura di sicurezza non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo che la misura sia obbligatoria per legge rispetto al reato; ha inoltre ricordato che l'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 non è più automatica dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 58/1995, essendo necessaria la valutazione concreta della pericolosità sociale secondo i parametri dell'art. 133 c.p. La Corte ha indicato che il rimedio per l'omissione è la richiesta del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p., mentre non è consentito al Pubblico ministero proporre appello ex art. 680 c.p.p. contro sentenze di applicazione di pena conseguenti a riti speciali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    citato nella sentenza come titolo di reato

    Norma sostanziale che disciplina il delitto di stupefacenti contestato; non impone di per sé l'espulsione automatica

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    citato nella sentenza come circostanza aggravante/participazione

    Riferimento normativo collegato al reato contestato; non determina automaticamente l'obbligo di espulsione

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    norma sull'espulsione del cittadino straniero condannato

    Non è più applicabile in modo automatico dopo la sentenza Corte cost. n. 58/1995; l'espulsione richiede valutazione concreta della pericolosità sociale

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma sull'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento

    Stabilisce che le sentenze di patteggiamento sono in genere impugnabili solo per cassazione in casi tassativi; omissioni su misure di sicurezza non sono cassabili salvo che la misura sia obbligatoria per legge

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione

    Principi generali di ammissibilità del ricorso per cassazione applicabili quando la misura è obbligatoria per legge

  • art. 133 c.p.

    parametri per la determinazione della pena

    Usato come parametro per la valutazione discrezionale della pericolosità sociale e per l'applicazione di misure di sicurezza

  • art. 679 c.p.p.

    procedura per la richiesta successiva di applicazione di misura di sicurezza al magistrato di sorveglianza

    Consentito al Pubblico ministero di chiedere al magistrato di sorveglianza l'applicazione della misura di sicurezza omessa in sentenza

  • art. 680 c.p.p.

    norma sull'appello al Tribunale di sorveglianza

    Non è ammesso il ricorso per appello del Pubblico ministero contro sentenze di applicazione di pena derivanti da riti speciali; quindi non è mezzo valido per far valere omissioni sulla misura di sicurezza

  • Sentenza Corte di cassazione, Sez. Unite, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Principio secondo cui l'omissione in sentenza di una misura di sicurezza nella pronuncia di patteggiamento non è cassabile, salvo che la misura sia obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato

  • Sentenza Corte costituzionale n. 58 del 1995

    pronuncia di incostituzionalità parziale dell'art. 86

    Ha dichiarato illegittima la parte di art. 86 che imponeva l'espulsione automatica, imponendo la necessità di accertare la pericolosità sociale

  • Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018 (Kamberi)

    Conferma la possibilità per il P.M. di chiedere la misura al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p. per sanare omissioni

  • Sez. 3, n. 10954 del 17/01/2019 (Kondaj Skender)

    Ulteriore pronuncia che sostiene la procedura di cui all'art. 679 c.p.p. come rimedio all'omessa statuizione

  • Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022 (Banadin)

    Ha escluso la possibilità per il P.M. di appellare ex art. 680 c.p.p. le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato o altri riti speciali, confermando i limiti dell'impugnabilità

Massime di principio

  • Nelle sentenze di patteggiamento, l'omissione di una misura di sicurezza non è in genere impugnabile per cassazione, salvo che la misura sia espressamente obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato
  • L'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 non è automatica: occorre un accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
  • Se il giudice omette di decidere sull'applicazione dell'espulsione, il rimedio procedurale è la richiesta del Pubblico ministero al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p., non l'appello ex art. 680 c.p.p.
  • Il Procuratore può sollevare la questione solo nei limiti previsti dalla legge: se la misura è realmente obbligatoria per il reato, è possibile il ricorso per cassazione; altrimenti l'omissione non determina automaticamente l'annullamento della sentenza concordata
  • La valutazione sull'applicazione di misure di sicurezza è discrezionale e richiede motivazione sostanziale sul punto (valutazione della pericolosità), analogamente ad altre valutazioni aggravanti o benefiche

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