Cassazione Penale, Sentenza n. 49125/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omessa statuizione sull'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 in sede di patteggiamento. Il Procuratore generale deduceva che sussistevano elementi concreti di pericolosità sociale (quantitativo di droga detenuta, attrezzi per il confezionamento, possesso di una pistola, tre telefoni cellulari, 4.400 euro in contanti, atteggiamento processuale non collaborativo, assenza di lecita occupazione) e che il giudice avrebbe dovuto motivare e decidere sull'espulsione, anche se la pena era stata concordata dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso non ammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento che ometta di applicare una misura di sicurezza non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo che la misura sia obbligatoria per legge rispetto al reato; ha inoltre ricordato che l'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 non è più automatica dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 58/1995, essendo necessaria la valutazione concreta della pericolosità sociale secondo i parametri dell'art. 133 c.p. La Corte ha indicato che il rimedio per l'omissione è la richiesta del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p., mentre non è consentito al Pubblico ministero proporre appello ex art. 680 c.p.p. contro sentenze di applicazione di pena conseguenti a riti speciali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
citato nella sentenza come titolo di reato
Norma sostanziale che disciplina il delitto di stupefacenti contestato; non impone di per sé l'espulsione automatica
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
citato nella sentenza come circostanza aggravante/participazione
Riferimento normativo collegato al reato contestato; non determina automaticamente l'obbligo di espulsione
art. 86 d.P.R. n. 309/1990
norma sull'espulsione del cittadino straniero condannato
Non è più applicabile in modo automatico dopo la sentenza Corte cost. n. 58/1995; l'espulsione richiede valutazione concreta della pericolosità sociale
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
norma sull'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento
Stabilisce che le sentenze di patteggiamento sono in genere impugnabili solo per cassazione in casi tassativi; omissioni su misure di sicurezza non sono cassabili salvo che la misura sia obbligatoria per legge
art. 606 c.p.p.
richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione
Principi generali di ammissibilità del ricorso per cassazione applicabili quando la misura è obbligatoria per legge
art. 133 c.p.
parametri per la determinazione della pena
Usato come parametro per la valutazione discrezionale della pericolosità sociale e per l'applicazione di misure di sicurezza
art. 679 c.p.p.
procedura per la richiesta successiva di applicazione di misura di sicurezza al magistrato di sorveglianza
Consentito al Pubblico ministero di chiedere al magistrato di sorveglianza l'applicazione della misura di sicurezza omessa in sentenza
art. 680 c.p.p.
norma sull'appello al Tribunale di sorveglianza
Non è ammesso il ricorso per appello del Pubblico ministero contro sentenze di applicazione di pena derivanti da riti speciali; quindi non è mezzo valido per far valere omissioni sulla misura di sicurezza
Sentenza Corte di cassazione, Sez. Unite, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Principio secondo cui l'omissione in sentenza di una misura di sicurezza nella pronuncia di patteggiamento non è cassabile, salvo che la misura sia obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato
Sentenza Corte costituzionale n. 58 del 1995
pronuncia di incostituzionalità parziale dell'art. 86
Ha dichiarato illegittima la parte di art. 86 che imponeva l'espulsione automatica, imponendo la necessità di accertare la pericolosità sociale
Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018 (Kamberi)
Conferma la possibilità per il P.M. di chiedere la misura al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p. per sanare omissioni
Sez. 3, n. 10954 del 17/01/2019 (Kondaj Skender)
Ulteriore pronuncia che sostiene la procedura di cui all'art. 679 c.p.p. come rimedio all'omessa statuizione
Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022 (Banadin)
Ha escluso la possibilità per il P.M. di appellare ex art. 680 c.p.p. le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato o altri riti speciali, confermando i limiti dell'impugnabilità
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento, l'omissione di una misura di sicurezza non è in genere impugnabile per cassazione, salvo che la misura sia espressamente obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato
- L'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 non è automatica: occorre un accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
- Se il giudice omette di decidere sull'applicazione dell'espulsione, il rimedio procedurale è la richiesta del Pubblico ministero al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.p., non l'appello ex art. 680 c.p.p.
- Il Procuratore può sollevare la questione solo nei limiti previsti dalla legge: se la misura è realmente obbligatoria per il reato, è possibile il ricorso per cassazione; altrimenti l'omissione non determina automaticamente l'annullamento della sentenza concordata
- La valutazione sull'applicazione di misure di sicurezza è discrezionale e richiede motivazione sostanziale sul punto (valutazione della pericolosità), analogamente ad altre valutazioni aggravanti o benefiche
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