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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19326/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatrice)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto l'installazione di pannelli pubblicitari mediante il rivestimento personalizzato di una facciata del fabbricato della committente. La committente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice per il pagamento del corrispettivo, deducendo: ritardo nella consegna dell'opera rispetto al termine pattuito; presenza di difetti dell'opera denunciati dopo la consegna; rifiuto dell'appaltatrice di eliminarli; e richiesta di un prezzo superiore a quello concordato. In primo grado il tribunale ha qualificato il rapporto come appalto, ha escluso la prova dei vizi, ha rigettato domanda di risoluzione e riduzione del prezzo e ha condannato la committente al pagamento del prezzo convenuto. In appello la committente ha insistito sul ritardo, sulla mancanza di accettazione tacita, sulla necessità di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare i vizi e sul danno da ritardo. La corte d'appello ha rigettato il gravame principale e, in accoglimento dell'incidentale dell'appaltatrice, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1460 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che, a fronte dell'eccezione di inadempimento, spettasse all'appaltatrice provare l'esatto adempimento, compresa la consegna nei termini e a regola d'arte, e che le prove testimoniali e documentali dimostrassero ritardo e difetti; 2) violazione dell'art. 1455 c.c., lamentando che non fosse stata compiuta una valutazione globale della condotta delle parti e che il ritardo fosse grave e tale da giustificare la risoluzione; 3) violazione dell'art. 1226 c.c., perché il danno patrimoniale da ritardo nella disponibilità dell'insegna sarebbe stato liquidabile equitativamente in ragione del mancato vantaggio commerciale; 4) violazione dell'art. 1665 c.c., contestando l'affermazione di accettazione tacita dell'opera e sostenendo che vi fosse stata mera presa in consegna, non idonea a sanare i vizi; 5) violazione dell'art. 61 c.p.c., per il diniego di c.t.u. percipiente, ritenuta necessaria per accertare tecnicamente la qualità dell'opera e i vizi denunciati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e per la mancata individuazione di specifici fatti decisivi; ha inoltre escluso che le censure di violazione di legge potessero tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito. Sul ritardo e sui difetti ha osservato che la ricorrente mirava a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Sul danno da ritardo ha ribadito che il danno patrimoniale da mancato guadagno richiede prova, almeno indiziaria, dell'utilità perduta e che la liquidazione equitativa presuppone comunque la dimostrazione dell'esistenza del danno. Quanto all'accettazione tacita, ha confermato che, in appalto, la consegna dell'opera e la ricezione senza riserve, in assenza di verifica e con contestazioni solo successive, integrano l'ipotesi dell'art. 1665, comma 4, c.c. Infine, sulla c.t.u. ha ritenuto insindacabile in cassazione il diniego, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito e, comunque, ostata anche dal decorso del tempo che avrebbe potuto alterare lo stato del bene. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento non consente di sovvertire in cassazione l'accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito sull'esecuzione della prestazione; la censura non può tradursi in una nuova valutazione delle prove.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive è una questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno non esonera dalla prova dell'esistenza del pregiudizio; è possibile solo se vi siano elementi certi dai quali desumere l'entità del danno e se la quantificazione precisa sia impossibile o particolarmente difficile.

  • art. 1665 c.c.

    In tema di appalto, la consegna dell'opera e la sua ricezione senza riserve, anche senza verifica tecnica immediata, possono integrare l'accettazione tacita dell'opera.

  • art. 61 c.p.c.

    La decisione se disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione e delle preclusioni processuali applicabili.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono essere usate per chiedere una rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le distinte rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Nel contratto di appalto, la consegna dell'opera al committente seguita da ricezione senza riserve, e senza tempestiva verifica, può integrare accettazione tacita ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c.
  • La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. deve essere apprezzata in concreto dal giudice di merito, mediante valutazione complessiva della vicenda contrattuale.
  • Il danno patrimoniale da ritardo o da mancato guadagno richiede la prova, anche per presunzioni, dell'utilità economica perduta; la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno sia provato nell'an debeatur e sia difficile o impossibile determinarne il preciso ammontare.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova automatico né dovuto: la sua ammissione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito, specie quando il tempo trascorso possa aver alterato lo stato dei beni da esaminare.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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