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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-283/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 luglio 2024. — Procedimento penale a carico di FB e JL Sàrl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle legislazioni – Trasporti – Trasporti su strada – Direttiva 2014/31/UE – Ambito di applicazione – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ai fini della determinazione della massa degli autoveicoli – Utilizzo degli strumenti per pesare ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale a carattere penale. — Causa C-283/23

Giurisprudenza europea62023CJ0283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce che la direttiva 2014/31/UE non è limitata agli utilizzi commerciali degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Essa si applica anche quando tali strumenti sono impiegati dalla polizia o dall’autorità giudiziaria per accertare la massa di un veicolo ai fini dell’applicazione di norme nazionali, anche penali. La ratio è garantire che gli strumenti immessi sul mercato soddisfino requisiti armonizzati a tutela degli interessi pubblici.

Applicabilità della direttiva 2014/31/UE agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati da polizia e autorità giudiziarie per accertare il superamento della massa massima autorizzata di un veicolo ai fini dell’applicazione di norme penali nazionali

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/31/UE debba essere interpretato nel senso che la direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati da autorità giudiziarie o di polizia per determinare la massa di un veicolo ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale, anche quando tale normativa ha rilievo penale; in sostanza, se l’ambito della direttiva sia limitato agli usi in contesto commerciale dell’utilizzatore.

Principio di diritto

La direttiva 2014/31/UE si applica in via generale a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico; pertanto rientrano nel suo ambito anche gli strumenti utilizzati da autorità giudiziarie o di polizia per determinare la massa di un veicolo ai fini dell’applicazione di norme nazionali, pure se sanzionate penalmente. Né il testo né il contesto della direttiva impongono che l’uso sia compiuto nell’ambito di un’attività commerciale dell’utilizzatore; al contrario, le categorie di impiego di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprendono espressamente la determinazione della massa per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari e, in via residuale, tutte le altre applicazioni non elencate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/31/UE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2014/31/UE
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e g), direttiva 2014/31/UE
  • Articolo 2, punti 1, 2, 3 e 4, direttiva 2014/31/UE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2014/31/UE
  • Articolo 4, primo comma, direttiva 2014/31/UE
  • Considerando 4, 5 e 47, direttiva 2014/31/UE
  • Articolo 5 TUE
  • Regolamento (CE) n. 1071/2009
  • Regolamento (CE) n. 1072/2009

Applicabilità della direttiva 2014/31/UE agli strumenti per pesare usati in ambito penale

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation belga nell’ambito di un procedimento penale relativo al superamento della massa massima autorizzata di un autoveicolo da trasporto. La Corte è chiamata a chiarire se la direttiva 2014/31/UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si applichi anche quando tali strumenti sono utilizzati da polizia e autorità giudiziarie per l’accertamento della massa di un veicolo ai fini dell’applicazione di norme nazionali penali.

Fatti e procedimento principale

Nel corso di un controllo stradale in Belgio, la polizia ha effettuato una pesatura di un autoveicolo adibito al trasporto di legname, rilevando un superamento della massa massima autorizzata. FB, conducente del veicolo, è stato perseguito per aver guidato un mezzo oltre il limite consentito e per aver dato istruzioni o compiuto atti che hanno determinato il superamento delle masse autorizzate; JL Sàrl, datrice di lavoro, è stata chiamata in causa come responsabile civile.

In primo grado FB era stato assolto perché le bolle di pesatura non consentivano di identificare con certezza lo strumento utilizzato. In appello, il giudice penale di primo grado ha ritenuto che l’operazione fosse disciplinata non dal regio decreto del 2010, ma dal regio decreto del 12 aprile 2016, che recepisce la direttiva 2014/31/UE, e ha condannato FB. In cassazione, la questione centrale è divenuta la portata dell’ambito di applicazione della direttiva.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio dubitava che la direttiva si applicasse solo agli strumenti utilizzati nell’ambito di un’attività commerciale dell’utilizzatore. Tale lettura gli sembrava suggerita dal titolo della direttiva e dalla nozione di "messa a disposizione sul mercato". La Corte riformula quindi la questione chiedendosi se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che essa si applica anche quando gli strumenti sono utilizzati da autorità giudiziarie o di polizia per fini penali.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la direttiva 2014/31/UE;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, che ne definisce l’ambito di applicazione;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e g), che elenca le categorie di utilizzazione;
  • l’articolo 2, punti 1, 2, 3 e 4, con le definizioni di strumento, strumento non automatico, messa a disposizione sul mercato e immissione sul mercato;
  • l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, relativo alla messa a disposizione sul mercato e alla messa in servizio;
  • l’articolo 4, primo comma, sui requisiti essenziali;
  • i considerando 4, 5 e 47.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 1, è ampio: la direttiva si applica "agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico", senza ulteriori limitazioni legate alla natura commerciale dell’uso o alla qualità soggettiva dell’utilizzatore. Di conseguenza, né la destinazione concreta dello strumento né il fatto che l’utilizzatore sia una polizia o un’autorità giudiziaria sono elementi decisivi per escluderne l’applicazione.

Il contesto normativo conferma questa lettura. La definizione di strumento per pesare e di strumento non automatico all’articolo 2 guarda alla funzione tecnica, non alle modalità di utilizzo. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, include espressamente la determinazione della massa per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari e, in via residuale, tutte le altre applicazioni non contemplate nelle lettere precedenti. L’uso fatto nel procedimento principale può quindi rientrare nelle categorie già previste dalla direttiva.

La Corte aggiunge che l’articolo 3, paragrafo 3, impone agli Stati membri di assicurare che gli strumenti messi in servizio per gli impieghi elencati continuino a rispettare i requisiti applicabili, ma non introduce alcuna condizione secondo cui, dopo la messa in servizio, essi debbano essere utilizzati solo in ambito commerciale.

Quanto alla finalità della direttiva, il considerando 47 mostra che l’obiettivo è garantire che gli strumenti sul mercato soddisfino requisiti idonei a offrire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici e, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno. Escludere gli strumenti impiegati da polizia o autorità giudiziarie per l’accertamento di infrazioni penali priverebbe di tutela strumenti che ricadono in categorie di utilizzo espressamente contemplate, con possibile pregiudizio degli interessi pubblici protetti dalla direttiva.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/31/UE deve essere interpretato nel senso che la direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico quando tali strumenti sono utilizzati dalle autorità giudiziarie o di polizia per determinare la massa di un veicolo ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale rientrante nel settore penale.

Portata pratica per gli operatori

Per i professionisti, la decisione conferma che il regime armonizzato UE sulla metrologia legale può incidere anche su utilizzi di polizia o giudiziari, quando la misurazione rientra nelle categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva. Ne deriva che la conformità dello strumento ai requisiti europei non dipende dal solo contesto commerciale dell’uso, ma dalla sua destinazione funzionale e dalla sua immissione/messa in servizio secondo la disciplina armonizzata.

Come è indicizzato

Materiemetrologia legaletrasporti su stradaarmonizzazione tecnicadiritto penale nazionalelibera circolazione dei prodotti

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