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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4768/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Elettrocampania impugnava una cartella di pagamento per TARI 2017 contestando che i rifiuti prodotti fossero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che il Comune non avesse istituito/attivato il servizio di raccolta/smaltimento nella zona dell'azienda; la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che i rifiuti fossero speciali non assimilabili e smaltiti da ditta privata in assenza di servizio comunale. La CTR, in appello del Comune, riformò sostenendo che i rifiuti (cod. CER 150106/alcuni altri CER) rientravano tra i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani, che il Comune aveva regolamentato la soggezione alla TARI e che la contribuente non aveva chiesto né provato il diritto a una riduzione tariffaria per l'anno 2017 (la perizia prodotta riguardava 2015-2016). In cassazione la ricorrente deduceva violazioni di norme processuali e tributarie e censurava l'accertamento sulla natura dei rifiuti e la tassabilità delle superfici aziendali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Elettrocampania. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, pur sussistendo in generale l'onere del Comune di provare l'istituzione e l'attivazione del servizio di raccolta nelle zone tassabili, la ricorrente aveva contestato la mancata istituzione/attivazione nella specifica area della sua impresa, assumendo così un fatto impeditivo dell'obbligo e gravando su di lei l'onere di provarlo. Il terzo motivo (contestazione sulla natura dei rifiuti e sulla prova documentale) è stato ritenuto inammissibile perché impugnava valutazioni di merito non sindacabili in cassazione; la CTR aveva valutato che la documentazione dimostrava una varietà di materiali con più codici CER e che la perizia prodotta non si riferiva all'anno 2017. Il quarto motivo è stato dichiarato infondato in quanto presupponeva l'accoglimento dei precedenti. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR e condannato la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio (Euro 4.000,00 compensi + Euro 200,00 spese + rimborso forfettario 15%, IVA e CAP), con attribuzione in favore dell'Avv. Sebastiano de Feudis, e ha dato atto degli adempimenti ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile (artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.)

    Richiamati in relazione ai vizi processuali dedotti; la Corte richiama i limiti di sindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito e le regole di formazione del convincimento del giudice di merito

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle norme processuali invocate dalla ricorrente

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)

    Parametro di rifermento per valutare i motivi di cassazione (in particolare i numeri richiamati dalla ricorrente)

  • Legge n. 147/2013 (art. 1, commi richiamati)

    Norme in materia di tributi locali richiamate dalla difesa; la Corte osserva che alcune censure presuppongono l'accertamento della natura dei rifiuti e della tassabilità delle superfici

  • D.Lgs. n. 507/1993 (artt. 58, 59, 62)

    Principale riferimento normativo sulla TARI: la tassa è dovuta nelle zone in cui il servizio è istituito e attivato; detta disposizione pone una presunzione relativa di tassabilità quando sia provato o incontestato che il servizio è stato istituito

  • D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 221 e 226)

    Norme ambientali richiamate dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dei rifiuti; la Corte rileva che la valutazione della natura dei rifiuti è questione di merito

  • R.D. 1175/1931, Legge n. 366/1941, D.P.R. n. 915/1982

    Richiamate nel quadro storico‑normativo per affermare il principio che la tassa è dovuta se il servizio è istituito e concretamente espletato, indipendentemente dall'uso effettivo del servizio, purché sia accessibile

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1‑quater)

    Norma richiamata ai fini del controllo e dell'annotazione delle somme dovute per il ricorso (effetti contabili e procedurali relativi ai versamenti)

Massime di principio

  • Principio generale: la TARI è dovuta per le aree/locali ubicati in zone dove il servizio di raccolta è istituito e attivato; la possibilità di usufruire del servizio è sufficiente per la tassazione anche se il contribuente non ne fa uso.
  • Onere della prova: spetta al Comune provare l'istituzione e l'attivazione del servizio territoriale in cui ricade l'immobile; tale prova diventa centrale quando il contribuente contesti l'esistenza del servizio in generale.
  • Eccezione/contestazione locale: se il contribuente specificamente allega che il servizio non è istituito/attivato nella sua area (fatto impeditivo o disservizio locale), l'onere di prova su quella specifica circostanza grava su di lui.
  • Classificazione dei rifiuti: la qualificazione come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani può essere determinata dal regolamento comunale e dalla prova documentale; l'uso di un'impresa privata per lo smaltimento non esclude automaticamente l'obbligo TARI senza adeguata prova della natura dei rifiuti e del periodo rilevante.
  • Prove e temporalità: le perizie o documenti prodotti devono riferirsi espressamente all'anno d'imposta contestato; perizie relative ad anni diversi possono essere inidonee a dimostrare il diritto alla riduzione o esenzione per l'anno impugnato.
  • Superfici tassabili: magazzini e aree operative utilizzate nell'attività d'impresa concorrono alla determinazione della superficie tassabile e non rientrano automaticamente nelle esenzioni previste per aree pertinenziali o residue.
  • Limiti della cassazione: le valutazioni sulla complessiva attendibilità delle prove e il giudizio di fatto sono di competenza del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizio di diritto specificamente configurabile.

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