Cassazione Civile, Sentenza n. 4768/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Elettrocampania impugnava una cartella di pagamento per TARI 2017 contestando che i rifiuti prodotti fossero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che il Comune non avesse istituito/attivato il servizio di raccolta/smaltimento nella zona dell'azienda; la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che i rifiuti fossero speciali non assimilabili e smaltiti da ditta privata in assenza di servizio comunale. La CTR, in appello del Comune, riformò sostenendo che i rifiuti (cod. CER 150106/alcuni altri CER) rientravano tra i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani, che il Comune aveva regolamentato la soggezione alla TARI e che la contribuente non aveva chiesto né provato il diritto a una riduzione tariffaria per l'anno 2017 (la perizia prodotta riguardava 2015-2016). In cassazione la ricorrente deduceva violazioni di norme processuali e tributarie e censurava l'accertamento sulla natura dei rifiuti e la tassabilità delle superfici aziendali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Elettrocampania. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, pur sussistendo in generale l'onere del Comune di provare l'istituzione e l'attivazione del servizio di raccolta nelle zone tassabili, la ricorrente aveva contestato la mancata istituzione/attivazione nella specifica area della sua impresa, assumendo così un fatto impeditivo dell'obbligo e gravando su di lei l'onere di provarlo. Il terzo motivo (contestazione sulla natura dei rifiuti e sulla prova documentale) è stato ritenuto inammissibile perché impugnava valutazioni di merito non sindacabili in cassazione; la CTR aveva valutato che la documentazione dimostrava una varietà di materiali con più codici CER e che la perizia prodotta non si riferiva all'anno 2017. Il quarto motivo è stato dichiarato infondato in quanto presupponeva l'accoglimento dei precedenti. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR e condannato la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio (Euro 4.000,00 compensi + Euro 200,00 spese + rimborso forfettario 15%, IVA e CAP), con attribuzione in favore dell'Avv. Sebastiano de Feudis, e ha dato atto degli adempimenti ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Codice di procedura civile (artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.)
Richiamati in relazione ai vizi processuali dedotti; la Corte richiama i limiti di sindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito e le regole di formazione del convincimento del giudice di merito
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel quadro delle norme processuali invocate dalla ricorrente
Art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)
Parametro di rifermento per valutare i motivi di cassazione (in particolare i numeri richiamati dalla ricorrente)
Legge n. 147/2013 (art. 1, commi richiamati)
Norme in materia di tributi locali richiamate dalla difesa; la Corte osserva che alcune censure presuppongono l'accertamento della natura dei rifiuti e della tassabilità delle superfici
D.Lgs. n. 507/1993 (artt. 58, 59, 62)
Principale riferimento normativo sulla TARI: la tassa è dovuta nelle zone in cui il servizio è istituito e attivato; detta disposizione pone una presunzione relativa di tassabilità quando sia provato o incontestato che il servizio è stato istituito
D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 221 e 226)
Norme ambientali richiamate dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dei rifiuti; la Corte rileva che la valutazione della natura dei rifiuti è questione di merito
R.D. 1175/1931, Legge n. 366/1941, D.P.R. n. 915/1982
Richiamate nel quadro storico‑normativo per affermare il principio che la tassa è dovuta se il servizio è istituito e concretamente espletato, indipendentemente dall'uso effettivo del servizio, purché sia accessibile
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1‑quater)
Norma richiamata ai fini del controllo e dell'annotazione delle somme dovute per il ricorso (effetti contabili e procedurali relativi ai versamenti)
Massime di principio
- Principio generale: la TARI è dovuta per le aree/locali ubicati in zone dove il servizio di raccolta è istituito e attivato; la possibilità di usufruire del servizio è sufficiente per la tassazione anche se il contribuente non ne fa uso.
- Onere della prova: spetta al Comune provare l'istituzione e l'attivazione del servizio territoriale in cui ricade l'immobile; tale prova diventa centrale quando il contribuente contesti l'esistenza del servizio in generale.
- Eccezione/contestazione locale: se il contribuente specificamente allega che il servizio non è istituito/attivato nella sua area (fatto impeditivo o disservizio locale), l'onere di prova su quella specifica circostanza grava su di lui.
- Classificazione dei rifiuti: la qualificazione come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani può essere determinata dal regolamento comunale e dalla prova documentale; l'uso di un'impresa privata per lo smaltimento non esclude automaticamente l'obbligo TARI senza adeguata prova della natura dei rifiuti e del periodo rilevante.
- Prove e temporalità: le perizie o documenti prodotti devono riferirsi espressamente all'anno d'imposta contestato; perizie relative ad anni diversi possono essere inidonee a dimostrare il diritto alla riduzione o esenzione per l'anno impugnato.
- Superfici tassabili: magazzini e aree operative utilizzate nell'attività d'impresa concorrono alla determinazione della superficie tassabile e non rientrano automaticamente nelle esenzioni previste per aree pertinenziali o residue.
- Limiti della cassazione: le valutazioni sulla complessiva attendibilità delle prove e il giudizio di fatto sono di competenza del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizio di diritto specificamente configurabile.
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