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Ordinanza

Ordinanza n. 1206/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza di demolizione n. 35 del 23 gennaio 2026, adottata dal Comune di Torre del Greco - 7 Settore - Urbanistica, Assetto del Territorio, Protezione Civile, Valorizzazione Porto e Litorale; - della preordinata Relazione Tecnica di sopralluogo prot. n. 2814 del 13 gennaio 2026; - di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202602593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo, preceduta da relazione tecnica di sopralluogo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione n. 35 del 23 gennaio 2026 adottata dal Comune di Torre del Greco, nonché la relazione tecnica di sopralluogo presupposta e gli ulteriori atti connessi. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso; si limita a rilevare che le questioni sottoposte necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata, ritenendo meritevoli di favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente e disponendo il mantenimento della situazione esistente fino alla decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento nella sede di merito e ha fissato l’udienza pubblica del 21 gennaio 2027. La definizione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare incidentale; il TAR, in ragione delle esigenze cautelari e del bilanciamento degli interessi, ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte contro un provvedimento amministrativo necessitano di un approfondimento incompatibile con la decisione immediata nella fase cautelare e le esigenze cautelari risultano meritevoli di favorevole apprezzamento, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia dell’atto fino alla trattazione del merito.
  • Nella valutazione cautelare il giudice amministrativo deve bilanciare gli interessi contrapposti e può accordare la sospensione dell’efficacia del provvedimento per preservare la situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della controversia quando il giudice rinvia espressamente l’approfondimento delle questioni alla successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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