Sentenza n. 1403/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del decreto ministeriale del 7 febbraio 2020, con cui è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il 21 maggio 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato dalla presenza di tre deferimenti all'autorità giudiziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 7 febbraio 2020, con cui era stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che a suo carico non vi fossero condanne penali né carichi pendenti, ma soltanto notizie di reato, che sarebbero state archiviate. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, l. n. 91/1992, del principio di non colpevolezza e l'eccesso di potere per sviamento, contestando l'equiparazione tra deferimenti all'autorità giudiziaria e sentenze penali di condanna e sostenendo che soltanto queste ultime avrebbero potuto ostacolare la concessione della cittadinanza. L'amministrazione aveva fondato il diniego su tre deferimenti per diversi delitti, ritenendoli indicativi della non piena integrazione del richiedente nella comunità nazionale e dell'assenza di coincidenza tra l'interesse privato alla naturalizzazione e l'interesse pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per residenza non costituisce un diritto automaticamente conseguente alla maturazione del periodo di soggiorno legale, ma l'esito di una valutazione altamente discrezionale dell'interesse pubblico all'inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale e della sua attitudine ad assumere i doveri connessi allo status civitatis. Il sindacato giurisdizionale è pertanto estrinseco e riguarda il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, i tre deferimenti potevano essere valutati negativamente in sede amministrativa anche indipendentemente dall'esito dei procedimenti penali, poiché le risultanze penali e le notitiae criminis possono costituire indici della personalità del richiedente e della sua inclinazione al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza. Il ricorrente aveva documentato l'archiviazione soltanto di una delle vicende, peraltro con motivazione liberatoria, senza fornire elementi sulle ragioni dell'archiviazione delle altre segnalazioni. L'art. 6 l. n. 91/1992 è stato ritenuto inconferente, poiché disciplina le condizioni ostative alla cittadinanza richiesta in seguito a matrimonio, mentre la domanda riguardava la naturalizzazione per residenza. Il TAR ha inoltre osservato che il diniego non impedisce la reiterazione dell'istanza dopo un anno, una volta mutate le condizioni oggettive, e non preclude la permanenza del ricorrente in Italia. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: […] f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La disposizione attribuisce un potere altamente discrezionale e non riconosce al richiedente un diritto automatico alla cittadinanza al ricorrere del requisito della residenza decennale.
art. 6, comma 1, l. n. 91/1992
Disciplina le condizioni ostative alla concessione della cittadinanza in seguito a matrimonio e non è applicabile alla naturalizzazione richiesta per residenza.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241
La censura relativa alla partecipazione procedimentale non è stata ritenuta idonea a superare la legittimità del diniego, fondato su una valutazione discrezionale delle risultanze penali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza è espressione di un potere altamente discrezionale: il decorso del periodo minimo di soggiorno legale non attribuisce al richiedente un diritto automatico alla naturalizzazione, imponendo all'amministrazione una valutazione complessiva dell'interesse pubblico all'inserimento stabile nella comunità nazionale e dell'attitudine del richiedente ad assumere i doveri dello status civitatis.
- Nel giudizio sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e si limita a verificare l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti valorizzati e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- Le notitiae criminis e i deferimenti all'autorità giudiziaria possono essere valutati negativamente nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza anche se non sono sfociati in condanne e indipendentemente dagli esiti giudiziari, quando siano considerati dall'amministrazione quali indici della personalità del richiedente e della sua affidabilità rispetto alle regole di civile convivenza.
- Il diniego di cittadinanza per naturalizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di una condanna penale definitiva, purché la valutazione amministrativa delle risultanze penali sia sorretta da adeguata istruttoria e da una motivazione logica, coerente e ragionevole.
- L'art. 6 l. n. 91/1992, relativo alle condizioni ostative della cittadinanza richiesta in seguito a matrimonio, non disciplina le domande di naturalizzazione fondate sulla residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della medesima legge.
- Il rigetto dell'istanza di cittadinanza non preclude la permanenza dello straniero in Italia né la reiterazione della domanda dopo un anno, qualora mutino le condizioni oggettive valutate negativamente.
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