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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli, emesso in data 23.11.2024, codice pratica P-NA/L/Q/2023/101575, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato in favore di Zomorroud Siham su istanza del sig. Pergamo Luigi; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e comunque lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202502512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno in assenza del certificato di idoneità alloggiativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, entrata in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato, ha impugnato la revoca del nulla osta adottata dalla Prefettura di Napoli dopo la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per l'assenza del certificato di idoneità alloggiativa. Ha dedotto: la violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, per la mancata traduzione nella lingua conosciuta o in una lingua veicolare della comunicazione di avvio e del provvedimento di revoca, con richiesta di rimessione in termini per errore scusabile; la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, poiché la comunicazione di avvio sarebbe stata inviata soltanto alla PEC del datore di lavoro e non alla ricorrente, impedendole di rappresentare di avere già richiesto al Comune la certificazione di idoneità alloggiativa e di avere comunicato la cessione di fabbricato; il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e il cattivo esercizio del potere discrezionale, per l'omessa valutazione di tali elementi; la violazione dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, degli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 30-bis d.P.R. 394/1999, sostenendo che la mancanza della certificazione non fosse ostativa in modo irreversibile alla prosecuzione della procedura. La resistente ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. In via preliminare ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, rilevando che l'Amministrazione non aveva provato la comunicazione o notificazione della revoca alla ricorrente: la mera asserita trasmissione alla PEC del datore di lavoro o all'indirizzo inserito nell'applicativo non dimostrava la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte della destinataria. La richiesta di rimessione in termini è stata assorbita; il giudice ha comunque rilevato che la mancata traduzione del provvedimento, riconosciuta dall'Amministrazione, rilevava ai sensi dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, applicabile anche al provvedimento di revoca del titolo legittimante l'ingresso e incidente sulla regolarità del soggiorno. Nel merito, il TAR ha valorizzato l'ingresso regolare della ricorrente, l'inerzia dell'Amministrazione nel convocare tempestivamente datore di lavoro e lavoratrice, il tempo trascorso dal rilascio del nulla osta e il mutamento del domicilio. Ha inoltre ritenuto decisiva la documentata richiesta, presentata pochi giorni dopo la comunicazione di avvio, di certificazione di idoneità alloggiativa e la contestuale comunicazione della cessione di fabbricato. L'Amministrazione non aveva contestato specificamente tali circostanze, limitandosi a ribadire i presupposti della revoca e a lamentare che gli elementi non fossero stati rappresentati già nel procedimento. La mancata partecipazione procedimentale è stata quindi considerata sostanziale e non meramente formale, perché la conoscenza degli elementi documentali avrebbe potuto orientare diversamente la decisione e condurre a una nuova convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il quarto motivo è stato assorbito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    La garanzia della traduzione degli atti è stata ritenuta applicabile anche alla revoca del nulla osta che legittima l'ingresso e incide direttamente sulla regolarità del soggiorno dello straniero.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve consentire la partecipazione effettiva del destinatario quando gli elementi non conosciuti dall'Amministrazione possono incidere sulla decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative assumono rilievo sostanziale quando il contraddittorio avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione amministrativa.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022

    La questione relativa all'incidenza della mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa è stata assorbita, senza una statuizione definitiva sul merito della relativa interpretazione.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai presupposti del lavoro subordinato e alla revoca del nulla osta; il giudice non ha definito nel merito la relativa censura.

  • art. 30-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura concernente il nulla osta al lavoro subordinato; la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, in quanto incide sul titolo che ha consentito l'ingresso dello straniero e sulla regolarità del suo soggiorno, rientra nell'ambito degli atti per i quali deve essere assicurata la traduzione prevista dall'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998.
  • La conoscenza dell'atto da parte del datore di lavoro o la trasmissione a un indirizzo telematico non riferibile con certezza allo straniero destinatario non dimostrano, di per sé, la comunicazione o conoscibilità del provvedimento nei suoi confronti, né fanno decorrere il termine per impugnarlo.
  • La violazione delle garanzie partecipative non è meramente formale quando il destinatario avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione documenti potenzialmente idonei a superare i rilievi ostativi e a determinare una diversa decisione.
  • Prima di revocare un nulla osta per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno connessa all'assenza dell'idoneità alloggiativa, l'Amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti o comunque documentati dall'interessato, quali la richiesta della certificazione e la comunicazione della cessione di fabbricato, se astrattamente idonei a consentire una nuova convocazione e la prosecuzione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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