Corte di giustizia, Sentenza C-373/24
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 ottobre 2025. — NI contro Republika Hrvatska. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Općinski sud u Puli-Pola. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 2, paragrafo 1 – Nozione di “orario di lavoro” – Attività dei procuratori presso la procura – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego – Periodo di guardia sul luogo di lavoro e periodo di guardia in regime di reperibilità, svolti al di fuori dell’orario di lavoro – Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Condizioni di lavoro giuste ed eque. — Causa C-373/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha risposto a un rinvio pregiudiziale del giudice croato su un contenzioso relativo al pagamento delle ore svolte da un sostituto procuratore durante periodi di guardia e reperibilità. Ha affermato che i magistrati della procura possono rientrare nella nozione autonoma di lavoratore ai fini della direttiva 2003/88, che l’articolo 2 della direttiva 89/391 non consente un’esclusione generale di tale categoria se l’attività è normalmente pianificabile, e che i periodi di guardia possono essere orario di lavoro quando i vincoli imposti compromettono in modo rilevante la libertà del soggetto di gestire il proprio tempo. La qualificazione concreta resta affidata al giudice nazionale sulla base di tutti gli elementi pertinenti.
Rinvio pregiudiziale sulla qualificazione dei magistrati della procura come "lavoratori" ai fini della direttiva 2003/88/CE e sulla qualificazione dei periodi di guardia e reperibilità come orario di lavoro.
La questione giuridica
Se i magistrati della procura rientrino nella nozione autonoma di "lavoratore" ai fini della direttiva 2003/88/CE; se l’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE consenta di escludere tali magistrati dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/88; e se i periodi di guardia sul luogo di lavoro o in regime di reperibilità debbano essere qualificati come "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/88 quando i vincoli imposti incidono in modo oggettivo e assai significativo sulla libertà del lavoratore di gestire il proprio tempo.
Principio di diritto
I magistrati della procura rientrano, in linea di principio e salvo verifica del giudice nazionale sulle concrete modalità del rapporto, nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88/CE se operano in un rapporto caratterizzato da subordinazione; uno Stato membro non può escluderne in blocco l’attività dall’ambito della direttiva 2003/88 se, in condizioni normali, essa è pianificabile secondo le prescrizioni UE; inoltre, un periodo di guardia con presenza obbligatoria sul luogo di lavoro o in reperibilità presso il domicilio costituisce "orario di lavoro" quando i vincoli imposti sono tali da limitare in modo oggettivo e assai significativo la possibilità di gestire liberamente il tempo e dedicarsi ai propri interessi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2003/88/CE
- Direttiva 89/391/CEE
- Articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 2, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 2, direttiva 89/391/CEE
Rinvio pregiudiziale su magistrati della procura, guardia e reperibilità
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dall’Općinski sud u Puli-Pola (Tribunale municipale di Pola, Croazia) in una controversia tra un sostituto procuratore e la Repubblica di Croazia sul pagamento delle ore svolte durante periodi di guardia sul luogo di lavoro e in regime di reperibilità.
Fatti e procedimento principale
NI, sostituto procuratore presso la procura municipale di Pola, lavora a tempo pieno dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, ma è anche tenuta a prestare periodi di guardia sia durante sia al di fuori dell’orario normale. Durante tali periodi può essere chiamata a svolgere mansioni urgenti, talvolta presso il domicilio e talaltra presso la sede della procura. La ricorrente sostiene che questo regime le imponga una disponibilità continua, incida sulla salute e sulla sicurezza e non venga adeguatamente retribuito, soprattutto per le ore straordinarie, domenicali e festive.
Normativa rilevante
La Corte richiama principalmente:
- la direttiva 2003/88/CE, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2, punti 1 e 2;
- la direttiva 89/391/CEE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2;
- l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Prima questione: nozione di lavoratore
La Corte ricorda che la nozione di "lavoratore" ai fini della direttiva 2003/88 ha portata autonoma nel diritto dell’Unione e non dipende dalle qualificazioni nazionali. Occorre verificare, in concreto, se la persona presti per un certo periodo servizi a favore di un’altra, sotto la sua direzione, in cambio di retribuzione, cioè in presenza di un vincolo di subordinazione.
Sulla base degli elementi descritti dal giudice del rinvio, la Corte osserva che i magistrati della procura svolgono funzioni sotto il controllo dei superiori gerarchici e in un assetto organizzativo che presenta caratteristiche di subordinazione. Ne deriva che, salvo verifica finale del giudice nazionale, tali magistrati rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88.
Seconda questione: esclusione dall’ambito della direttiva 2003/88
Quanto all’articolo 2 della direttiva 89/391, la Corte ribadisce che l’esclusione prevista per alcune attività specifiche del pubblico impiego è di stretta interpretazione e riguarda non l’appartenenza a un intero settore, ma la natura specifica di determinati compiti che rendano imperativa la deroga.
La deroga può operare quando l’attività non si presti, per sua natura, a una pianificazione dell’orario di lavoro o quando la continuità del servizio sia indispensabile per funzioni essenziali dello Stato. Tuttavia, nel caso dei magistrati della procura, la decisione di rinvio non mostra caratteristiche tali da impedire in modo assoluto la pianificazione dell’orario: i turni di guardia sono programmati in anticipo e vi è persino la possibilità di sostituzione tra procure. Perciò, se l’attività è svolta in condizioni normali e può essere organizzata con un sistema di rotazione rispettoso della direttiva 2003/88, una esclusione generale è contraria al diritto dell’Unione.
Terza questione: guardia e reperibilità come orario di lavoro
La Corte applica la giurisprudenza consolidata sulla distinzione tra "orario di lavoro" e "periodo di riposo": non esistono categorie intermedie. Un periodo di guardia è orario di lavoro quando il lavoratore è tenuto a rimanere fisicamente sul luogo designato dal datore di lavoro e a disposizione immediata. Anche la reperibilità può integrare orario di lavoro se i vincoli imposti, valutati concretamente, incidono in modo oggettivo e assai significativo sulla possibilità di gestire liberamente il tempo e di dedicarsi ai propri interessi.
Nel caso del sostituto procuratore, la Corte rileva che il giudice del rinvio descrive vincoli molto intensi: obbligo di essere sempre pronto a intervenire, di svolgere compiti equivalenti a quelli del normale orario e di restare sostanzialmente vincolato al luogo di lavoro o al domicilio. Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare in concreto se tali vincoli siano sufficienti a qualificare l’intero periodo come orario di lavoro.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che:
- i magistrati della procura rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88;
- l’articolo 2 della direttiva 89/391 osta a una normativa nazionale che escluda in via generale l’attività dei magistrati della procura dalla direttiva 2003/88, se tale attività è normalmente pianificabile;
- un periodo di guardia sul luogo di lavoro o in reperibilità presso il domicilio è orario di lavoro quando i vincoli imposti pregiudicano in modo oggettivo e assai significativo la libertà del lavoratore di gestire il proprio tempo.
Principi utili per la pratica
Per i professionisti, la sentenza conferma che la qualifica di lavoratore nel diritto UE dipende da criteri sostanziali, non dal nomen iuris nazionale. Inoltre, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono sottrarre intere categorie all’ambito della direttiva 2003/88 con un’esclusione astratta, se l’attività è organizzabile con turni e rotazioni. Infine, nella gestione dei turni di guardia, conta l’effettivo grado di compressione della libertà personale del lavoratore, non la sola denominazione del servizio.
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