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Direttiva 2012/49

Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012 , che modifica l’allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2012/49/UE modifica la direttiva 2006/87/CE per armonizzare i requisiti tecnici degli impianti di depurazione di bordo installati sulle navi passeggeri della navigazione interna. L’obiettivo è garantire un livello di sicurezza ed efficienza equivalente rispetto ai certificati rilasciati secondo la disciplina Reno, evitando distorsioni della concorrenza e livelli diversi di tutela. La direttiva introduce un nuovo capo 14 bis nell’allegato II, con regole dettagliate su definizioni, omologazione, prove, conformità della produzione, controlli speciali, autorità competenti e appendici tecniche. Gli Stati membri interessati devono recepire le disposizioni entro il 1° dicembre 2013.

Modifica tecnica della direttiva 2006/87/CE per introdurre requisiti armonizzati di omologazione, controllo e manutenzione degli impianti di depurazione di bordo per navi passeggeri della navigazione interna.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che dispongono di vie navigabili interne rientranti nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, e indirettamente ai fabbricanti, ai titolari di omologazioni, alle autorità competenti e ai servizi tecnici coinvolti nell’omologazione e nel controllo degli impianti di depurazione di bordo installati sulle navi passeggeri. L’ambito materiale riguarda gli impianti di depurazione di bordo destinati al trattamento delle acque reflue domestiche prodotte a bordo delle navi passeggeri, nonché i certificati, le procedure di prova, i controlli di conformità della produzione e i controlli speciali; sono richiamati anche i sistemi equivalenti riconosciuti dagli Stati membri per le proprie vie navigabili nazionali. La direttiva è di natura settoriale e tecnica, con effetto vincolante sul risultato da raggiungere mediante recepimento entro il termine indicato.

Direttiva 2012/49/UE della Commissione – requisiti tecnici per gli impianti di depurazione di bordo per navi passeggeri

La direttiva interviene sulla direttiva 2006/87/CE per aggiornare, in modo puntuale e tecnico, i requisiti applicabili agli impianti di depurazione di bordo installati sulle navi passeggeri della navigazione interna. La finalità dichiarata è assicurare un livello di sicurezza equivalente rispetto ai requisiti derivanti dal regolamento di ispezione delle navi sul Reno, evitando distorsioni concorrenziali e difformità di standard tra sistemi certificativi diversi.

Obiettivi e ratio dell’intervento

La Commissione segnala, nei considerando, che dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE sono stati introdotti emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno. Da ciò deriva l’esigenza di allineare i requisiti tecnici, così che il certificato comunitario per la navigazione interna e il certificato navale rilasciato ai sensi della Convenzione riveduta sul Reno si basino su standard equivalenti. L’intervento mira quindi a garantire uniformità tecnica, sicurezza e parità competitiva nel settore della navigazione interna.

Ambito di applicazione

Il nuovo capo 14 bis si applica agli impianti di depurazione di bordo installati sulle navi passeggeri. Le disposizioni incidono principalmente su:

  • fabbricanti degli impianti;
  • autorità competenti che rilasciano, modificano o revocano le omologazioni;
  • servizi tecnici incaricati delle prove;
  • titolari o rappresentanti autorizzati che presentano la domanda di omologazione;
  • navi passeggeri che devono essere equipaggiate con serbatoi di raccolta oppure con impianti conformi.

L’articolo 2 della direttiva impone il recepimento agli Stati membri che dispongono di vie navigabili interne rientranti nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE. La direttiva, in quanto tale, vincola al risultato ma lascia agli Stati la scelta di forma e mezzi di attuazione.

Definizioni chiave

L’articolo 14 bis.01 introduce una serie di definizioni tecniche essenziali per l’applicazione del nuovo regime. Tra le principali:

  • “impianto di depurazione di bordo”: impianto compatto per il trattamento delle acque reflue domestiche accumulate a bordo;
  • “omologazione”: decisione dell’autorità competente che attesta la conformità ai requisiti tecnici;
  • “controllo speciale”: verifica specifica sul funzionamento dell’impianto in uso;
  • “fabbricante”: soggetto responsabile verso l’autorità competente per omologazione e conformità della produzione;
  • “scheda informativa”, “documentazione informativa” e “fascicolo informativo”: insieme documentale di base per la procedura di approvazione;
  • “certificato di omologazione” e “registrazione dei parametri”: documenti ufficiali che attestano omologazione e configurazione tecnica;
  • “guida del fabbricante” per il controllo di componenti e parametri del trattamento;
  • “acque reflue domestiche” e “fanghi di depurazione”: definizioni funzionali al regime di trattamento e smaltimento.

Requisiti tecnici e condizioni di esercizio

L’articolo 14 bis.02 è il cuore sostanziale della disciplina. Gli impianti devono rispettare valori limite nella prova del tipo e valori di controllo durante il funzionamento a bordo.

Per la prova del tipo sono fissati limiti massimi per:

  • BOD5;
  • COD;
  • TOC.

Durante il funzionamento a bordo valgono valori di controllo più specifici, sempre per BOD5, COD e TOC. I valori riportati nelle tabelle 1 e 2 non devono essere superati nel campione casuale.

Sono espressamente vietati:

  • procedimenti che utilizzino prodotti contenenti cloro;
  • la diluizione delle acque reflue domestiche finalizzata a diminuirne il peso specifico per facilitarne l’eliminazione.

La direttiva impone inoltre:

  • adeguate modalità di stoccaggio, conservazione e scarico dei fanghi di depurazione;
  • un piano di gestione dei fanghi.

La conformità ai valori limite della tabella 1 deve essere confermata da una prova del tipo e attestata dall’omologazione. A bordo devono essere presenti copia del certificato di omologazione e registrazione dei parametri dell’impianto. Dopo l’installazione, il fabbricante esegue una prova di funzionamento prima dell’inizio dei servizi di linea. Ogni modifica significativa che incida sul trattamento delle acque reflue è seguita da un controllo speciale.

L’autorità competente può avvalersi di un servizio tecnico. Inoltre, l’impianto deve essere sottoposto a manutenzione periodica secondo le istruzioni del fabbricante, con apposito registro di bordo.

Procedura di omologazione

L’articolo 14 bis.03 disciplina la domanda di omologazione del tipo di impianto, che deve essere presentata dal fabbricante all’autorità competente. Alla domanda vanno allegati:

  • documentazione informativa;
  • progetto di registrazione dei parametri dell’impianto;
  • progetto della guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri del trattamento.

Per la prova del tipo il fabbricante utilizza un prototipo. Se il prototipo non è rappresentativo del tipo descritto, l’autorità può richiedere un altro prototipo aggiuntivo. La domanda relativa a un tipo non può essere presentata a più di un’autorità competente e, per ciascun impianto, è necessaria una domanda distinta.

L’articolo 14 bis.04 prevede che l’autorità competente rilasci l’omologazione se il tipo corrisponde alla documentazione e soddisfa i requisiti del capo 14 bis, secondo le modalità di prova dell’appendice VII. Il certificato di omologazione deve essere compilato secondo il modello dell’appendice VI, numerato secondo il sistema previsto e consegnato al richiedente. Se l’impianto funziona solo in combinazione con altri componenti dell’imbarcazione, l’omologazione può essere limitata e il certificato deve indicare restrizioni d’uso e requisiti di montaggio.

È previsto anche un flusso informativo tra autorità competenti e verso la Commissione:

  • elenco dei tipi omologati, rifiutati o revocati quando modificato;
  • copia del certificato di omologazione e, se richiesto, del fascicolo informativo;
  • elenco degli impianti fabbricati in conformità alle omologazioni;
  • trasmissione annuale alla Commissione della scheda informativa dei tipi omologati dal periodo precedente.

Modifica, estensione e controllo della conformità

L’articolo 14 bis.05 disciplina il regime delle modifiche all’omologazione. La domanda di modifica o estensione va presentata solo all’autorità che ha rilasciato l’omologazione originaria. In caso di modifiche del fascicolo informativo, l’autorità può rilasciare pagine aggiornate o un certificato di omologazione modificato, con indicazione del motivo e della data del nuovo rilascio. Se sono necessarie nuove prove o controlli, i documenti aggiornati sono rilasciati solo dopo esito positivo.

L’articolo 14 bis.06 impone al fabbricante di apporre sui singoli impianti i marchi previsti e il numero di omologazione. Se l’omologazione contiene limitazioni d’uso, devono essere fornite informazioni dettagliate su tali limiti e sui requisiti di montaggio. Su richiesta dell’autorità, il fabbricante deve comunicare l’elenco dei numeri di serie prodotti, con collegamento ai tipi e ai numeri di omologazione, entro 45 giorni dalla fine di ogni anno civile e in eventuali ulteriori scadenze fissate dall’autorità. Se non richiesto regolarmente, i dati devono essere conservati per almeno 40 anni.

L’articolo 14 bis.08 prevede la verifica e la registrazione dei numeri di serie, anche in cooperazione con altre autorità. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità può condurre alla revoca dell’omologazione.

L’articolo 14 bis.09 disciplina la conformità della produzione: prima del rilascio dell’omologazione l’autorità deve accertare che esistano procedure adeguate di controllo della produzione; successivamente deve verificare che tali disposizioni restino sufficienti e che ogni impianto prodotto corrisponda al tipo omologato. Sono ammesse prove comparabili eseguite da altre autorità come equivalenti.

Non conformità, controlli e misurazioni a bordo

L’articolo 14 bis.10 definisce la non conformità del tipo omologato quando l’impianto si discosta dalle caratteristiche certificate senza approvazione. In caso di non conformità la competente autorità adotta misure per ripristinare la corrispondenza della produzione al tipo omologato e comunica le misure alle altre autorità e alla Commissione. È prevista la possibilità di chiedere controlli sul tipo in produzione entro sei mesi dalla richiesta di verifica. Le revoche devono essere comunicate entro un mese, con i relativi motivi.

L’articolo 14 bis.11 introduce due strumenti di vigilanza sull’impianto installato:

  • misurazione di campioni scelti a caso entro tre mesi dalla messa in servizio della nave passeggeri, o dopo l’adeguamento dell’impianto, e successivamente a intervalli non regolari;
  • controllo speciale in caso di anomalie che facciano sospettare uno scostamento dall’omologazione.

Se i campioni casuali superano i valori di controllo, l’autorità può chiedere la correzione delle anomalie, il ripristino della conformità o un controllo speciale. Se le anomalie persistono, l’impianto può essere sigillato e la commissione di ispezione ne prende nota nel certificato della nave.

Il controllo speciale si basa sulla guida del fabbricante, che deve essere approvata dall’autorità competente e descrivere componenti, regolazioni, criteri dimensionali e parametri necessari a garantire il rispetto dei valori limite. La guida deve contenere almeno specifiche del tipo, elenco dei componenti, criteri di progettazione e schema dell’impianto. Un impianto già chiuso può essere rimesso in servizio solo dopo un nuovo controllo speciale.

Autorità competenti, servizi tecnici e requisiti di competenza

L’articolo 14 bis.12 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e dei servizi tecnici incaricati dell’esecuzione delle funzioni del capo 14 bis. I servizi tecnici devono rispettare la norma EN ISO/IEC 17025:2005. È espressamente escluso che i fabbricanti possano essere riconosciuti come servizi tecnici. I servizi tecnici possono, con l’accordo dell’autorità competente, utilizzare strutture esterne al proprio laboratorio.

Appendici tecniche: prove, certificati e numerazione

L’appendice VI contiene le regole supplementari e i modelli di certificato. In particolare disciplina:

  • la marcatura permanente e leggibile dell’impianto;
  • la procedura di prova;
  • la valutazione della conformità della produzione;
  • i modelli di scheda informativa, certificato di omologazione e registrazione dei parametri;
  • il sistema di numerazione delle omologazioni;
  • gli elenchi riepilogativi delle omologazioni e degli impianti fabbricati;
  • il modello per le omologazioni equivalenti.

L’appendice VII descrive in modo dettagliato la procedura di prova del tipo: durata di 30 giorni, fasi di carico normale, sovraccarico, carico insufficiente e stand-by, caratteristiche dell’afflusso, campionamenti compositi e casuali, metodi di analisi, criteri statistici di valutazione e contenuto del verbale di prova. La prova richiede che l’impianto dimostri la capacità di rispettare i limiti di deflusso nei diversi scenari operativi, con particolare attenzione al BOD5, al COD e al TOC. Sono previste anche specifiche per l’elaborazione statistica dei risultati e per la valutazione della conformità della produzione, con frequenza ordinaria di una prova all’anno.

Effetti sulle altre disposizioni della direttiva 2006/87/CE

La modifica dell’articolo 15.14, paragrafo 1, chiarisce che le navi passeggeri devono essere provviste di serbatoi di raccolta delle acque reflue domestiche oppure di adeguati impianti di depurazione conformi al capo 14 bis. Le tabelle degli articoli 24.02, 24.06 e 24 bis.02 vengono integrate con riferimenti al capo 14 bis e con indicazioni per la non sospensione tecnica (N.S.T.), subordinata a condizioni specifiche: i valori non devono superare i limiti del fattore 2, l’impianto deve essere accompagnato da un certificato del fabbricante o di un perito sulla capacità di gestire le situazioni di carico tipiche e deve essere operativo un sistema adeguato di gestione dei fanghi di depurazione.

Termine di recepimento e margini di discrezionalità nazionale

Il termine di trasposizione è fissato al 1° dicembre 2013 per gli Stati membri interessati. Rimane alla discrezionalità nazionale la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, nonché, in alcuni casi, il riconoscimento di omologazioni equivalenti per l’uso nelle vie navigabili nazionali, purché tali omologazioni siano notificate alla Commissione. La direttiva lascia dunque agli Stati un margine limitato, prevalentemente tecnico-organizzativo, entro un quadro di standard sostanzialmente armonizzato.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 2006/87/CE

L’articolo 1 dispone che la direttiva 2006/87/CE sia modificata conformemente all’allegato della direttiva 2012/49/UE, che inserisce il capo 14 bis nell’allegato II e aggiorna anche gli articoli 15.14, 24.02, 24.06 e 24 bis.02.

Recepimento e destinatari

L’articolo 2 impone agli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE di adottare le disposizioni necessarie entro e non oltre il 1° dicembre 2013 e di comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri con vie navigabili interne ai sensi della direttiva 2006/87/CE.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ambito del nuovo capo 14 bis

Il nuovo capo 14 bis si applica agli impianti di depurazione di bordo installati sulle navi passeggeri. Introduce un sistema tecnico completo di omologazione, marcatura, prove, controllo della produzione, gestione delle non conformità e controlli speciali.

Valori limite e condizioni tecniche di funzionamento

L’articolo 14 bis.02 stabilisce valori limite di efflusso per BOD5, COD e TOC durante la prova del tipo e valori di controllo durante il funzionamento a bordo. Sono vietati processi che utilizzino prodotti contenenti cloro e la diluizione artificiale delle acque reflue domestiche per facilitarne l’eliminazione. Devono inoltre essere previsti adeguati sistemi per lo stoccaggio, la conservazione e lo scarico dei fanghi di depurazione, con relativo piano di gestione.

Procedura di omologazione

Gli articoli 14 bis.03 e 14 bis.04 disciplinano la domanda del fabbricante, la documentazione informativa, il prototipo da sottoporre a prova, il rilascio dell’omologazione da parte dell’autorità competente e la compilazione del certificato di omologazione e del fascicolo informativo. Se l’impianto può operare solo in combinazione con altri componenti dell’imbarcazione, l’omologazione può essere limitata e devono essere indicate nel certificato le restrizioni d’uso e i requisiti di montaggio.

Modifica, estensione e revoca delle omologazioni

L’articolo 14 bis.05 disciplina le modifiche del fascicolo informativo, la domanda di modifica o estensione da presentare alla sola autorità che ha rilasciato l’omologazione originaria e il rilascio di pagine o certificati modificati. L’articolo 14 bis.10 prevede la nozione di non conformità rispetto al tipo omologato, le misure correttive, l’eventuale richiesta di ulteriori controlli e la revoca dell’omologazione, da comunicare alle altre autorità competenti e alla Commissione entro un mese.

Conformità della produzione e numeri di serie

L’articolo 14 bis.06 impone al fabbricante l’apposizione dei marchi e del numero di omologazione, nonché l’allegazione delle informazioni sulle limitazioni d’uso. L’articolo 14 bis.08 disciplina la verifica dei numeri di serie e la tracciabilità verso gli acquirenti diretti. L’articolo 14 bis.09 impone un controllo effettivo della conformità della produzione, con possibilità di riconoscere prove equivalenti svolte da altre autorità.

Controlli speciali e campionamenti casuali

L’articolo 14 bis.11 prevede controlli casuali entro tre mesi dalla messa in servizio o dopo interventi di adeguamento, e controlli speciali in caso di anomalie che facciano dubitare della conformità al tipo omologato. In caso di persistente non conformità, l’autorità può sigillare l’impianto e annotarlo nel certificato della nave. La guida del fabbricante per il controllo dei componenti e parametri del trattamento delle acque reflue deve essere approvata dall’autorità competente.

Autorità competenti e servizi tecnici

L’articolo 14 bis.12 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e dei servizi tecnici. Questi ultimi devono rispettare la norma EN ISO/IEC 17025:2005; i fabbricanti non possono essere riconosciuti come servizi tecnici.

Adeguamento delle regole di bordo e delle deroghe

L’articolo 15.14, paragrafo 1, è sostituito per consentire alle navi passeggeri di essere equipaggiate con serbatoi di raccolta delle acque reflue domestiche oppure con adeguati impianti di depurazione conformi al capo 14 bis. Le tabelle degli articoli 24.02, 24.06 e 24 bis.02 richiamano il capo 14 bis e prevedono l’indicazione di condizioni per la non sospensione tecnica (N.S.T.), incluse soglie sui valori limite, certificazione del fabbricante o di un perito e presenza di un sistema di gestione dei fanghi di depurazione.

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