Direttiva 2012/47
Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012 , che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2012/47/UE della Commissione aggiorna l'elenco comune dei prodotti per la difesa richiamato dalla direttiva 2009/43/CE, sostituendone integralmente l'allegato. L'aggiornamento recepisce la versione del 27 febbraio 2012 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e incide sulla classificazione dei beni soggetti al regime di trasferimento intracomunitario. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 20 marzo 2013.
Modifica l'allegato della direttiva 2009/43/CE aggiornando l'elenco comune dei prodotti per la difesa dell'Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'UE in quanto destinatari della direttiva e riguarda la classificazione dei prodotti per la difesa soggetti al regime della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari. L'intervento consiste nell'aggiornamento dell'allegato con il nuovo elenco comune delle attrezzature militari dell'UE adottato dal Consiglio il 27 febbraio 2012; non introduce un autonomo regime sostanziale, ma aggiorna il perimetro dei prodotti ricompresi. Restano rilevanti le esclusioni e precisazioni contenute nell'allegato, in particolare per alcune armi storiche, beni civili o articoli espressamente esclusi dalle singole voci ML.
Modifica dell'elenco comune dei prodotti per la difesa
La direttiva 2012/47/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2009/43/CE, che disciplina la semplificazione dei trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa. L'atto ha natura meramente modificativa e aggiorna l'allegato con la versione del 27 febbraio 2012 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.
Finalità e contesto normativo
La ratio dell'intervento è adeguare la direttiva 2009/43/CE all'elenco comune aggiornato dal Consiglio. I considerando chiariscono che la direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa compresi in tale elenco comune e che, poiché l'elenco è stato aggiornato, occorre modificare di conseguenza la direttiva. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa.
Ambito di applicazione
La direttiva non introduce nuovi criteri generali di disciplina, ma modifica il perimetro oggettivo dei prodotti per la difesa rilevanti ai fini della direttiva 2009/43/CE. L'ambito è quindi determinato dall'allegato sostituito, che elenca i beni militari soggetti a controllo e numerose esclusioni o precisazioni interpretative. Per i professionisti, l'effetto principale è la ridefinizione della classificazione dei beni trasferiti all'interno dell'Unione.
Struttura dell'allegato e principali categorie di beni
L'allegato sostituito contiene l'elenco ML1-ML22 dei prodotti per la difesa, con note tecniche e definizioni generali. Le principali famiglie di beni comprendono:
- armi ad anima liscia, altre armi da fuoco e armi automatiche di piccolo calibro, nonché accessori e componenti appositamente progettati (ML1);
- armamenti di calibro superiore, lanciatori e supporti (ML2);
- munizioni e dispositivi di graduazione di spolette (ML3);
- bombe, siluri, razzi, missili, cariche esplosive e sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (ML4);
- apparecchiature per la direzione del tiro, acquisizione, sorveglianza e contromisure (ML5);
- veicoli terrestri militari e veicoli con protezione balistica (ML6);
- agenti chimici e biologici tossici, agenti antisommossa, equipaggiamenti di disseminazione, protezione, decontaminazione e rilevazione, nonché biopolimeri e biocatalizzatori connessi (ML7);
- materiali energetici, esplosivi, propellenti, ossidanti, leganti, additivi e precursori (ML8);
- navi da guerra, sistemi navali speciali, propulsione e contromisure navali (ML9);
- aeromobili militari, UAV, motori aeronautici, apparecchiature di bordo e sistemi di protezione (ML10);
- apparecchiature elettroniche militari, sistemi C3I/C4I, cifratura, guerra elettronica e GNSS jamming (ML11);
- sistemi d'arma cinetici ad alta velocità e relativi sistemi di prova (ML12);
- corazzature, elmetti, giubbotti antibalistici e costruzioni protettive (ML13);
- apparecchiature specializzate per addestramento militare e simulazione (ML14);
- sistemi di visione, intensificazione d'immagine, infrarosso, termico e contromisure ottiche (ML15);
- forgiati, fusioni e semilavorati destinati a beni militari (ML16);
- robot militari, officine mobili, generatori da campo, container, ponti e pontoni, celle a combustibile e altre apparecchiature varie (ML17);
- apparecchiature di produzione e test ambientali per prodotti militari (ML18);
- sistemi d'arma ad energia diretta, sistemi laser, a fascio di particelle e a radiofrequenza ad alta potenza (ML19);
- apparecchiature criogeniche e superconduttrici per impiego militare mobile (ML20);
- software militare per sviluppo, produzione, uso, simulazione, comando e controllo (ML21);
- tecnologia necessaria allo sviluppo, produzione o utilizzo dei beni militari, con eccezioni limitate per tecnologia minima, di pubblico dominio, di ricerca scientifica di base o per impiego civile specifico (ML22).
Definizioni rilevanti
L'allegato contiene una sezione autonoma di definizioni che vale per tutto l'elenco. Sono precisati, tra gli altri, i concetti di:
- "adattato per essere utilizzato in guerra";
- "additivi", "materiali energetici", "esplosivi", "propellenti" e "prodotti pirotecnici";
- "aeromobile", "aeromobile civile" e "velivoli senza pilota";
- "software", "tecnologia", "produzione", "sviluppo" e "utilizzazione";
- "biocatalizzatori", "biopolimeri", "robot", "sistemi automatizzati di comando e di controllo";
- "laser", "qualificato per impiego spaziale", "superconduttori", "veicoli più leggeri dell'aria" e altre nozioni tecniche. Tali definizioni sono essenziali per la corretta classificazione doganale e autorizzativa dei prodotti coinvolti.
Esclusioni e precisazioni operative
L'allegato prevede numerose esclusioni puntuali. Tra le più rilevanti:
- alcune armi storiche o loro riproduzioni, fabbricate prima di date storiche specificate, sono escluse da ML1 e ML2;
- le armi ad anima liscia utilizzate per caccia o sport, se non appositamente progettate per uso militare e non automatiche, non rientrano in ML1;
- taluni dispositivi o sostanze sono esclusi da ML7 e ML8, anche in ragione dell'impiego civile o della forma confezionata;
- gli aeromobili, motori o veicoli antecedenti al 1946/1946 o certificati per uso civile possono essere esclusi in presenza delle condizioni indicate nelle singole note;
- varie voci rinviano all'elenco UE dei beni e tecnologie a duplice uso, evidenziando l'interazione tra regime militare e regime dual use. Queste esclusioni impongono una verifica caso per caso della configurazione concreta del bene, della sua destinazione e delle caratteristiche tecniche.
Recepimento e applicazione temporale
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 20 marzo 2013. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per i professionisti, ciò significa che la classificazione dei beni e la verifica delle autorizzazioni devono essere effettuate alla luce dell'allegato aggiornato una volta decorso il termine di trasposizione nell'ordinamento nazionale.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
L'effetto concreto dell'atto è l'allineamento dell'elenco dei prodotti per la difesa al testo aggiornato a livello UE. In sede di trasferimenti intracomunitari, gli operatori devono verificare se i beni rientrino nelle nuove o modificate voci ML, con conseguenze su licenze, controlli e compliance documentale. Per i consulenti italiani, la direttiva rileva soprattutto ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale di recepimento e della corretta qualificazione tecnico-giuridica dei beni militari oggetto di scambio all'interno dell'Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato della direttiva 2009/43/CE
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 2009/43/CE con l'allegato della direttiva 2012/47/UE. Il nuovo allegato contiene l'elenco comune di prodotti per la difesa articolato nelle voci ML1-ML22, con definizioni, note tecniche, note di esclusione e riferimenti ai beni a duplice uso quando pertinenti.
Recepimento nazionale
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 20 marzo 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
Contenuto dell'allegato: elenco comune dei prodotti per la difesa
L'allegato sostituito descrive in dettaglio i prodotti per la difesa soggetti al regime, includendo armi leggere e pesanti, munizioni, bombe e missili, agenti chimici e biologici, materiali energetici ed esplosivi, navi da guerra, aeromobili e UAV militari, elettronica militare, sistemi d'arma cinetici ed a energia diretta, equipaggiamenti criogenici e superconduttori, software e tecnologia militari. L'elenco contiene numerose esclusioni, ad esempio per talune armi prodotte prima di date storiche indicate, per specifiche applicazioni civili o per materiali espressamente esclusi in note alle singole voci.
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