Direttiva 2013/1
Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/1/UE modifica la direttiva 93/109/CE per facilitare la candidatura alle elezioni del Parlamento europeo dei cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Elimina l’obbligo di produrre un attestato dello Stato membro d’origine, sostituendolo con una dichiarazione del candidato, e introduce un meccanismo di verifica tra Stati membri con termini rapidi di risposta. La direttiva mira a rimuovere ostacoli pratici alla candidatura, migliorando al contempo l’affidabilità del controllo sull’eventuale decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine.
Modifica le regole per l’eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo dei cittadini UE residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini, semplificando la procedura di candidatura e rafforzando lo scambio di informazioni tra Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza e che intendono presentarsi candidati alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza. Riguarda gli obblighi delle autorità competenti dello Stato membro di residenza e dello Stato membro d’origine, nonché la trasmissione di informazioni necessarie a verificare l’assenza di decadenza dal diritto di eleggibilità. Non disciplina il diritto di voto in generale, ma specificamente le modalità di esercizio dell’eleggibilità; lascia agli Stati membri margini procedurali, in particolare sulle misure nazionali per impedire candidatura/elezione/mandato e sulla possibile fissazione di un termine distinto per la presentazione delle candidature dei non cittadini.
Direttiva 2013/1/UE: elettorato passivo dei cittadini UE residenti in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza
La direttiva 2013/1/UE interviene sulla direttiva 93/109/CE per rendere più agevole, per i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini, l’esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. Il legislatore UE richiama le difficoltà pratiche emerse nell’applicazione della disciplina precedente, in particolare la complessità di ottenere l’attestato dello Stato membro d’origine, e introduce un meccanismo di dichiarazione del candidato accompagnato da verifiche amministrative tra Stati membri.
Finalità e ratio dell’intervento
La direttiva si fonda sul diritto del cittadino dell’Unione di votare e candidarsi nello Stato membro di residenza, riconosciuto dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE e dall’articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Le relazioni della Commissione sull’applicazione della direttiva 93/109/CE hanno evidenziato la necessità di modifiche per superare ostacoli pratici che scoraggiavano le candidature di cittadini UE non nazionali dello Stato membro di residenza.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini e che intendono candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza. Il nucleo dell’intervento concerne l’accertamento dell’assenza di decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine e la conseguente ammissibilità della candidatura nello Stato membro di residenza. Restano centrali i ruoli amministrativi di entrambi gli Stati membri coinvolti, con obblighi di cooperazione e trasmissione dati.
Nuovo sistema di verifica dell’eleggibilità
La modifica più rilevante è la sostituzione dell’obbligo di produrre un attestato delle autorità competenti dello Stato membro d’origine con una dichiarazione del candidato, da allegare alla dichiarazione formale presentata a corredo della candidatura. Lo Stato membro di residenza deve verificare che il candidato non sia decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa impugnabile in giudizio.
Per consentire tale verifica, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro d’origine la dichiarazione presentata dal candidato. Lo Stato membro d’origine deve rispondere entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, o anche prima se richiesto e possibile. Le informazioni trasmesse devono essere limitate a quanto strettamente necessario per l’attuazione della disciplina e possono essere utilizzate solo per tale finalità.
Effetti della mancata o tardiva risposta dello Stato membro d’origine
La direttiva tutela l’effettività del diritto di candidatura: se le informazioni non sono ricevute entro il termine, il candidato è comunque ammesso. Se invece le informazioni pervenute successivamente smentiscono la dichiarazione resa, lo Stato membro di residenza deve adottare le misure appropriate secondo il proprio diritto nazionale per impedire la presentazione della candidatura o, se ciò non è più possibile, per impedire l’elezione o l’esercizio del mandato. Ne deriva un obbligo di risultato per lo Stato membro di residenza, lasciando però alla normativa nazionale la scelta degli strumenti procedurali.
Contenuto della dichiarazione di candidatura
L’articolo 10 della direttiva 93/109/CE è modificato per ampliare le informazioni che il candidato deve fornire. La dichiarazione deve contenere:
- cittadinanza;
- data e luogo di nascita;
- ultimo indirizzo nello Stato membro d’origine;
- indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza.
Inoltre, il candidato deve dichiarare di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa impugnabile in giudizio. È soppresso il previgente paragrafo 2 dell’articolo 10.
Cooperazione amministrativa e referente nazionale
Per agevolare il flusso informativo tra autorità nazionali, gli Stati membri devono designare un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie all’applicazione del meccanismo di verifica. Devono inoltre comunicarne nome e recapiti alla Commissione, che tiene un elenco aggiornato dei referenti a disposizione degli Stati membri.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva lascia agli Stati membri alcuni spazi di scelta, pur vincolandoli al risultato finale. In particolare:
- lo Stato membro di residenza può fissare un termine diverso per la presentazione delle candidature dei cittadini UE non nazionali, purché la differenza sia limitata a quanto necessario e proporzionato;
- gli Stati membri definiscono le misure opportune da adottare nel diritto interno per impedire candidatura, elezione o esercizio del mandato in caso di informazioni negative ricevute in ritardo;
- le modalità di riferimento alla direttiva nei testi nazionali sono lasciate agli Stati membri.
Recepimento, notifica e pubblicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 28 gennaio 2014 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione dell’attestato dello Stato membro d’origine e nuova dichiarazione del candidato
L’articolo 1 modifica l’articolo 6 della direttiva 93/109/CE. Viene sostituito il sistema che imponeva al cittadino UE di presentare un attestato delle autorità dello Stato membro d’origine con una dichiarazione in cui il candidato conferma di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nel proprio Stato membro d’origine. La verifica resta affidata allo Stato membro di residenza, ma è semplificata per eliminare gli ostacoli amministrativi alla candidatura.
Verifica tra Stati membri e termine di risposta di 5 giorni lavorativi
Il nuovo articolo 6, paragrafo 3, prevede che lo Stato membro di residenza notifichi allo Stato membro d’origine la dichiarazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Lo Stato membro d’origine deve fornire le pertinenti informazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, o in un termine più breve se richiesto e possibile. Le informazioni sono limitate a quanto strettamente necessario e possono essere utilizzate solo per l’attuazione della disciplina. Se le informazioni non arrivano in tempo, il candidato è comunque ammesso.
Conseguenze delle informazioni tardive o negative
Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro d’origine smentiscono la dichiarazione del candidato, lo Stato membro di residenza deve adottare misure opportune, secondo il proprio diritto nazionale, per impedire la presentazione della candidatura o, se ciò non è possibile, per impedire l’elezione o l’esercizio del mandato. La direttiva lascia agli Stati membri discrezionalità sulle misure procedurali concrete, ma impone un risultato vincolante.
Referente nazionale e coordinamento amministrativo
Gli Stati membri devono designare un referente incaricato di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie all’applicazione del nuovo meccanismo di verifica. Devono comunicare alla Commissione il nome e i recapiti del referente e aggiornare tali informazioni; la Commissione tiene un elenco dei referenti e lo rende disponibile agli Stati membri.
Nuovi dati richiesti nella dichiarazione di candidatura
L’articolo 1 modifica anche l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/109/CE. La dichiarazione deve includere cittadinanza, data e luogo di nascita, ultimo indirizzo nello Stato membro d’origine e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza, oltre alla dichiarazione di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine per decisione giudiziaria individuale o amministrativa impugnabile in sede giurisdizionale. È soppresso il paragrafo 2 dell’articolo 10.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro il 28 gennaio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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