Direttiva 2012/48
Direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012 , che modifica gli allegati della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo puntuale la direttiva 2006/87/CE, adeguando gli allegati tecnici alle evoluzioni del regolamento di ispezione sul Reno e alle nuove decisioni di riconoscimento di organismi di classificazione. Introduce o modifica requisiti su definizioni, dotazioni di sicurezza, antincendio, stabilità, protezioni strutturali, apparecchi radar ed indicatori di velocità di accostata, oltre a nuovi modelli di certificazione e registri. Gli Stati membri interessati devono recepire le modifiche entro il 1o dicembre 2013, con applicazione immediata dalla pubblicazione.
Modifica tecnica degli allegati della direttiva 2006/87/CE sui requisiti delle navi della navigazione interna, con aggiornamento di standard, prove, certificazioni e disposizioni transitorie per impianti e dotazioni di bordo.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri aventi vie navigabili interne rientranti nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e, indirettamente, alle navi della navigazione interna soggette a tale regime di certificazione. Incide su requisiti tecnici, installazione, collaudo e riconoscimento di componenti e impianti di bordo, nonché sulle disposizioni transitorie per imbarcazioni già esistenti o trasformate; alcune misure riguardano in modo specifico navi passeggeri, navi da carico, chiatte/barconi, navi cisterna, imbarcazioni da diporto e impianti antincendio, di stabilità, di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata. Restano rilevanti le esclusioni o limitazioni derivanti dalle stesse disposizioni transitorie e dalle condizioni "N.S.T." previste negli allegati modificati.
Direttiva 2012/48/UE della Commissione: modifica tecnica della direttiva 2006/87/CE sui requisiti delle navi della navigazione interna
La direttiva interviene come atto di aggiornamento tecnico della disciplina europea sulle navi della navigazione interna, adeguando gli allegati della direttiva 2006/87/CE agli emendamenti del regolamento di ispezione delle navi sul Reno e alle più recenti decisioni della Commissione in materia di organismi di classificazione. L'obiettivo dichiarato è mantenere un livello equivalente di sicurezza e ridurre il rischio di distorsioni concorrenziali tra sistemi di certificazione.
Finalità e contesto
I considerando chiariscono che, dopo l'adozione della direttiva 2006/87/CE, sono stati approvati emendamenti al regolamento di ispezione sul Reno e che occorre allineare i requisiti tecnici della normativa unionale. La direttiva mira anche a garantire che il certificato comunitario di navigazione interna e il certificato rilasciato secondo il regolamento di ispezione sul Reno si fondino su requisiti tecnici equivalenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
La direttiva vincola gli Stati membri che dispongono di vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE. Sul piano materiale incide sulla certificazione e sui requisiti tecnici delle navi della navigazione interna, con particolare attenzione a impianti di navigazione, dispositivi di sicurezza, protezione antincendio, stabilità, compartimentazione, dotazioni di bordo e riconoscimento degli organismi di classificazione.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone il recepimento entro il 1o dicembre 2013. Le misure nazionali devono essere adottate con riferimento esplicito alla direttiva o accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi con efficacia immediata sul piano unionale, fermo restando l'obbligo di recepimento nazionale.
Definizioni e qualifiche professionali
Nell'allegato II, articolo 1.01, vengono introdotte due definizioni centrali:
- "esperto": soggetto riconosciuto dall'autorità competente o da un'istituzione autorizzata, con conoscenze specialistiche, esperienza professionale e piena familiarità con norme e regolamenti pertinenti, abilitato a esaminare e fornire consulenza tecnica;
- "persona competente": soggetto con conoscenza sufficiente del settore, esperienza professionale e capacità di valutare la sicurezza operativa dei sistemi e degli impianti.
Queste nozioni sono funzionali alla nuova disciplina dei collaudi periodici, che distingue tra controlli riservati all'esperto e verifiche affidabili anche a una persona competente o a un'impresa specializzata.
Modifiche alle dotazioni e ai requisiti tecnici dell'allegato II
La direttiva aggiorna numerosi articoli dell'allegato II della direttiva 2006/87/CE. In sintesi:
- all'articolo 2.01, paragrafo 2, lettera c), viene precisato il ruolo dell'esperto di nautica titolare di licenza di conduzione per l'ispezione;
- all'articolo 3.02 viene ridefinito il criterio per lo spessore minimo delle lamiere del fasciame in acciaio in caso di ispezione;
- l'articolo 6.09 assume il titolo di "Collaudo";
- all'articolo 7.05 si impone che luci di navigazione, alloggiamenti e accessori rechino il marchio di omologazione previsto dalla direttiva 96/98/CE;
- all'articolo 7.06 si precisa che gli impianti radar e gli indicatori della velocità di accostata devono soddisfare i requisiti dell'allegato IX e che anche l'ECDIS interno funzionante in modo navigazione è considerato impianto di navigazione radar.
Controlli periodici, attestati e soggetti abilitati
Una parte importante della direttiva riguarda i controlli a intervalli regolari e la documentazione degli esiti:
- i serbatoi sotto pressione necessari al funzionamento della nave devono essere controllati da un esperto prima della prima messa in servizio, dopo modifiche o riparazioni e almeno ogni cinque anni;
- gli estintori portatili devono essere controllati almeno ogni due anni da una persona competente;
- i sistemi antincendio incorporati devono essere verificati da un esperto prima dell'uso, dopo attivazione o modifiche importanti e almeno ogni due anni; il controllo periodico può essere svolto anche da una persona competente di un'impresa specializzata;
- le gru devono essere controllate da un esperto almeno ogni dieci anni e da una persona competente almeno ogni dodici mesi;
- gli impianti a gas liquefatto devono essere collaudati da un esperto alla prima messa in servizio, dopo modifiche importanti e a ogni rinnovo dell'attestato.
In tutti questi casi è richiesto un attestato di ispezione firmato e datato. La direttiva, quindi, non si limita a fissare risultati di sicurezza, ma impone anche un obbligo documentale a supporto della conformità.
Misure antincendio, evacuazione e sicurezza operativa
La disciplina antincendio viene rafforzata con:
- requisiti minimi sugli estintori portatili, che devono essere conformi alle norme EN 3-7:2007 ed EN 3-8:2007, avere capacità minima di 6 kg per gli estintori a polvere o capacità equivalente, essere idonei per classi A, B e C e poter spegnere fuochi su impianti elettrici fino a 1 000 V;
- requisiti dettagliati per sistemi di spegnimento incorporati e sistemi a sprinkler;
- nuovi requisiti per la protezione dei materiali interni, incluse tende, installazioni mobili e rivestimenti, che devono essere almeno ad infiammabilità ritardata o non combustibili a seconda dei casi.
Vengono anche introdotte o modificate prescrizioni su uscite, paratie, porte nelle sale macchine e separazione dei locali, al fine di migliorare la protezione dei passeggeri e dell'equipaggio.
Requisiti di stabilità, compartimentazione e galleggiabilità
L'articolo 22 bis.04 è riscritto in modo ampio per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 metri, escluse le navi passeggeri. La nuova disciplina impone:
- determinazione dei valori di base di stabilità tramite esperimento in pendenza secondo la risoluzione IMO MSC 267(85);
- dimostrazione mediante calcolo della galleggiabilità e stabilità in caso di allagamento con metodo per sottrazione di carena;
- utilizzo di ipotesi precise su dimensioni della falla laterale e sul fondo, permeabilità dei compartimenti e criteri di stabilità nelle fasi intermedie e finali di allagamento;
- condizioni specifiche su angolo di sbandamento, braccio raddrizzante, area sotto la curva e tenuta delle aperture non stagne;
- condizioni per le aperture di bilanciamento trasversale, che devono essere automatiche, prive di dispositivi di interruzione dell'erogazione e con riequilibrio entro 15 minuti.
È inoltre previsto che la prova di calcolo si consideri soddisfatta se i calcoli di stabilità in avaria eseguiti secondo la procedura ADN hanno esito positivo.
Requisiti per passeggeri, sovrastrutture e materiali
Gli articoli 15.06 e 15.11 sono modificati per precisare la collocazione dei locali passeggeri, la separazione stagna ai gas rispetto a sale macchine e locali caldaie, la progettazione di sovrastrutture e superfici vetrate, nonché la resistenza al fuoco delle paratie divisorie tra locali diversi.
Sono aggiornate anche le tabelle delle classi di resistenza al fuoco (A0, A30, A60, B15, ecc.), con differenze tra navi dotate o meno di impianti pressurizzati a sprinkler. Le tende e installazioni mobili simili che chiudono parzialmente o totalmente le zone del ponte devono essere almeno ad infiammabilità ritardata.
Disposizioni temporanee e rinnovo dei certificati
L'articolo 24.02, l'articolo 24.06 e l'articolo 24 bis.02 introducono una fitta rete di voci transitorie. Il criterio generale è che l'adeguamento ai nuovi requisiti avviene, per molte categorie di navi già certificate, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successiva a determinate date-base. Tra le scadenze più ricorrenti figurano:
- 1o dicembre 2013 per la decorrenza di molte voci transitorie;
- 1o gennaio 2015 per varie attrezzature e certificazioni di bordo;
- 1o gennaio 2020 per alcuni requisiti di protezione laterale e parapetti;
- 1o gennaio 2035 per l'ampiezza libera del ponte laterale in certe imbarcazioni;
- 1o gennaio 2045 per i nuovi requisiti di stabilità in avaria, compartimentazione e alcune prescrizioni per passeggeri e spazi chiusi;
- 1o dicembre 2016 per requisiti temporanei specifici su impavesate e parapetti.
La direttiva specifica inoltre che, in caso di trasformazioni o unioni di parti di navi diverse, le disposizioni transitorie si applicano solo alle parti che restano riferibili alla nave titolare del certificato comunitario, mentre le altre parti sono trattate come nuova costruzione. Sono fornite numerose istruzioni amministrative con esempi applicativi per orientare l'interpretazione delle disposizioni transitorie.
Organismi di classificazione e controllo tecnico
L'allegato VII viene aggiornato per rafforzare i requisiti dei soggetti che possono essere riconosciuti come organismi di classificazione. In particolare:
- l'organismo deve dimostrare vasta esperienza nella valutazione della progettazione e costruzione di navi per la navigazione interna;
- deve disporre di un insieme completo di norme e regolamenti, aggiornati e migliorati costantemente, anche per il calcolo della stabilità secondo l'ADN;
- deve avere un sistema di qualità interno efficace conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e ai requisiti IACS;
- prima di riconoscere un organismo non già riconosciuto da tutti gli Stati membri della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, la Commissione consulta il segretariato della Commissione centrale.
L'elenco degli organismi autorizzati è inoltre aggiornato e comprende, tra gli altri, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register of Shipping, Polski Rejestr Statków SA, RINA SpA e Registro navale russo.
Nuovo allegato IX: radar e indicatori della velocità di accostata
L'allegato IX è integralmente sostituito e costituisce una disciplina autonoma e molto dettagliata su:
- definizioni (prova del tipo, omologazione, certificato di prova, richiedente/costruttore, servizio tecnico, dichiarazione del costruttore, dichiarazione di conformità direttiva 1999/5/CE, autorità competente);
- requisiti minimi degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata;
- condizioni per la prova del tipo e per il rilascio dell'omologazione;
- marcatura obbligatoria di componenti e numero di omologazione;
- divieto di modifiche non autorizzate senza possibile ritiro dell'omologazione;
- installazione a bordo solo da imprese specializzate autorizzate;
- prove di funzionamento al momento della prima installazione, del rinnovo o della modifica che incida sul funzionamento;
- certificato di installazione e funzionamento da tenere sempre a bordo;
- registri delle autorità competenti, degli impianti autorizzati, degli impianti equivalenti e delle imprese specializzate.
La parte VI riconosce come impianti equivalenti quelli omologati secondo precedenti risoluzioni CCNR del Reno, consentendo continuità regolatoria con il sistema renano.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per i profili di compliance tecnica e documentale delle imprese di navigazione interna, dei cantieri e degli operatori che gestiscono rinnovi o trasformazioni di navi. Occorre verificare, in sede di certificazione e rinnovo, se l'unità rientra nei regimi transitori, se le dotazioni e gli impianti sono omologati secondo i riferimenti richiesti e se i collaudi periodici sono stati eseguiti da soggetti abilitati con conservazione degli attestati. La direttiva non introduce una disciplina fiscale o commerciale autonoma, ma incide in modo diretto sui costi di adeguamento, sulla gestione del ciclo di vita delle navi e sulla documentazione necessaria per il mantenimento del certificato comunitario.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II, VII e IX della direttiva 2006/87/CE
L'articolo 1 dispone che la direttiva 2006/87/CE sia modificata negli allegati II, VII e IX secondo gli allegati I, II e III della direttiva. Le modifiche riguardano sia definizioni e requisiti tecnici sia procedure di omologazione, installazione, controllo e certificazione di impianti di bordo.
Termine di recepimento e obbligo di notifica
L'articolo 2 impone agli Stati membri aventi vie navigabili interne di adottare entro e non oltre il 1o dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e i riferimenti alla direttiva devono figurare nelle disposizioni nazionali o accompagnarle all'atto della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE.
Definizioni e qualifiche: "esperto" e "persona competente"
Nell'allegato II, articolo 1.01, sono introdotte le definizioni di "esperto" e "persona competente", entrambe fondate su formazione, esperienza professionale e conoscenza di norme tecniche pertinenti (incluse norme EN e legislazioni di altri Stati membri). L'esperto deve poter esaminare e fornire consulenza tecnica su sistemi e impianti; la persona competente deve poter valutare la sicurezza operativa di sistemi e impianti.
Aggiornamento dei requisiti di sicurezza e dotazioni di bordo
Vengono modificati vari articoli dell'allegato II relativi a luci di navigazione, impianti radar, serbatoi in pressione, dotazioni antincendio, estintori, sistemi fissi antincendio, impavesate e parapetti, larghezze dei ponti laterali, gru, impianti a gas liquefatto, paratie, compartimentazione e materiali interni. In più punti si rafforzano i requisiti di controllo periodico da parte di esperti o persone competenti, con attestati di ispezione datati e firmati.
Disposizioni transitorie e scadenze N.S.T.
L'articolo 24.02, l'articolo 24.06 e l'articolo 24 bis.02 sono modificati per introdurre o aggiornare numerose voci transitorie "N.S.T." per imbarcazioni già certificate. Le scadenze più rilevanti includono il 1o dicembre 2013 per l'applicazione della direttiva, il 1o dicembre 2016 per alcuni requisiti temporanei su impavesate/parapetti e ponte laterale, il 1o gennaio 2015, il 1o gennaio 2020, il 1o gennaio 2035 e il 1o gennaio 2045 per vari adeguamenti progressivi legati al rinnovo del certificato comunitario.
Riconoscimento degli organismi di classificazione
L'allegato VII è aggiornato con requisiti più specifici sulla competenza degli organismi di classificazione, sull'adozione di sistemi di qualità interni conformi a EN ISO/IEC 17020:2004 e sulla consultazione del segretariato della Commissione centrale per la navigazione sul Reno prima di concedere il riconoscimento in determinati casi. È inoltre aggiornato l'elenco degli organismi attualmente autorizzati.
Nuovo allegato IX su radar e indicatori di velocità di accostata
L'allegato IX è integralmente sostituito. Esso disciplina definizioni, requisiti minimi, condizioni di prova, omologazione, marcatura, modifiche agli apparecchi, installazione a bordo, imprese specializzate autorizzate, certificato di installazione e funzionamento, registri nazionali e impianti equivalenti. Sono richiamate norme EN specifiche e previsioni di equivalenza con omologazioni e sistemi basati su regole CCNR.
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