Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2012/52

Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012 , comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione 2012/52/UE attua in modo uniforme l'articolo 11 della direttiva 2011/24/UE, fissando un elenco non esauriente dei dati minimi che devono figurare nelle ricette mediche destinate a essere utilizzate in un altro Stato membro. L'obiettivo è facilitare il riconoscimento della prescrizione, l'identificazione corretta del medicinale o del dispositivo medico e la comprensione delle istruzioni da parte del paziente. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 25 ottobre 2013 e garantire anche un'adeguata informazione tramite i punti di contatto nazionali.

Misure uniformi per agevolare il riconoscimento in un altro Stato membro delle ricette mediche emesse nell'Unione europea.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle ricette mediche, come definite dall'articolo 3, lettera k), della direttiva 2011/24/UE, rilasciate su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in uno Stato membro diverso da quello di emissione. Riguarda quindi la circolazione transfrontaliera delle prescrizioni destinate a essere spedite all'estero; non disciplina in via generale tutte le ricette interne. Dal considerando 9 emerge che gli Stati membri possono continuare ad applicare il principio di reciproco riconoscimento anche a ricette non contenenti tutti i dati dell'allegato, e possono inoltre prevedere dati ulteriori nelle ricette emesse sul proprio territorio, purché compatibili con il diritto dell'Unione.

Misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro

La direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione si inserisce nel quadro della direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera. Essa dà attuazione uniforme alle regole sul riconoscimento delle ricette mediche emesse in uno Stato membro diverso da quello in cui il medicinale o il dispositivo medico viene dispensato, con l'obiettivo di ridurre gli ostacoli pratici alla circolazione delle prescrizioni e migliorare la comprensibilità delle informazioni per farmacisti e pazienti.

Finalità e base giuridica

La Commissione interviene in forza dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), della direttiva 2011/24/UE. I considerando chiariscono che la misura serve a:

  • predisporre un elenco non esauriente dei dati che devono comparire nelle ricette transfrontaliere;
  • consentire al farmacista di verificare l'autenticità della ricetta e l'abilitazione professionale del prescrivente;
  • agevolare l'identificazione corretta del prodotto prescritto;
  • rendere più comprensibili al paziente le informazioni sulla prescrizione e le istruzioni d'uso.

Il testo sottolinea inoltre che la Commissione riesaminerà periodicamente la situazione per valutare eventuali misure aggiuntive a supporto della comprensione delle istruzioni da parte dei pazienti.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica esclusivamente alle ricette mediche rilasciate su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro. Non riguarda, quindi, in via generale tutte le prescrizioni interne, ma solo quelle destinate alla spedizione transfrontaliera.

Il considerando 8 evidenzia che l'elenco dei dati opera in ragione delle limitate ripercussioni globali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il considerando 9 precisa che:

  • la direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare il principio del reciproco riconoscimento anche a ricette prive di tutti i dati dell'allegato;
  • gli Stati membri possono rilasciare sul proprio territorio ricette con dati ulteriori, purché conformi al diritto dell'Unione.

Contenuto minimo della ricetta

L'articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che le ricette contengano almeno i dati indicati nell'allegato, che è espressamente qualificato come non esauriente. L'obbligo ha natura di risultato: spetta agli Stati membri adottare misure interne idonee a fare sì che le ricette rientranti nel campo di applicazione presentino i dati minimi richiesti.

L'allegato distingue tre blocchi informativi:

  • identificazione del paziente: cognomi, nomi per esteso e data di nascita;
  • autenticazione della ricetta: data di emissione;
  • identificazione dello specialista prescrivente: cognomi, nomi per esteso, qualifica professionale, dati di contatto diretto (indirizzo di posta elettronica e telefono o fax, entrambi con prefisso internazionale), indirizzo professionale con indicazione dello Stato membro e firma, scritta o digitale a seconda del mezzo utilizzato.

Identificazione del prodotto prescritto

Per i prodotti medicinali, l'allegato richiede di indicare la denominazione generica, quale definita dall'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE. Nella logica dei considerando, ciò serve a facilitare l'identificazione di medicinali commercializzati nell'Unione con denominazioni diverse o disponibili solo in alcuni Stati membri.

La denominazione commerciale è consentita solo in due ipotesi:

  • quando il medicinale è un medicinale biologico ai sensi dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE, in ragione delle sue caratteristiche particolari;
  • quando il prescrivente la ritiene necessaria per ragioni mediche, nel qual caso in ricetta devono essere esposti succintamente i motivi che giustificano l'uso della denominazione commerciale.

Devono inoltre essere indicati:

  • formulazione farmaceutica;
  • quantità;
  • dosaggio, secondo l'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE;
  • posologia.

Per i dispositivi medici, poiché non esistono denominazioni generiche, il sistema richiede dati che consentano di contattare direttamente il prescrivente e, se necessario, ottenere informazioni integrative per identificare correttamente il dispositivo.

Informazione ai pazienti

L'articolo 4 attribuisce agli Stati membri l'obbligo di garantire che i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 6 della direttiva 2011/24/UE informino i pazienti circa i dati da includere nelle ricette destinate a essere utilizzate in un altro Stato membro. Questa disposizione ha una funzione pratica importante: consente al paziente di richiedere una prescrizione correttamente compilata e quindi più agevolmente riconoscibile all'estero.

Recepimento e obblighi procedurali degli Stati membri

L'articolo 5 fissa il termine di recepimento al 25 ottobre 2013. Entro tale data gli Stati membri devono porre in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Sono previsti anche obblighi formali:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
  • inserire, nelle misure nazionali adottate, un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un simile riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dallo Stato membro;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilevanza pratica per operatori e professionisti

Per gli avvocati e i commercialisti che assistono strutture sanitarie, farmacie, prescrittori o operatori che gestiscono flussi transfrontalieri, il punto centrale è che il riconoscimento delle ricette in un altro Stato membro dipende dalla presenza di un nucleo minimo di informazioni standardizzate. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella forma e nei mezzi di recepimento, ma impone il raggiungimento del risultato: ricette compilate in modo tale da essere verificabili, comprensibili e utilizzabili oltre frontiera.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L'articolo 1 stabilisce misure volte a dare attuazione uniforme all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE sul riconoscimento delle ricette mediche rilasciate in un altro Stato membro.

Ambito di applicazione

L'articolo 2 circoscrive l'applicazione alle ricette mediche, come definite dalla direttiva 2011/24/UE, rilasciate su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro.

Contenuto minimo delle ricette

L'articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che le ricette contengano almeno i dati elencati nell'allegato, che costituisce un elenco non esauriente di informazioni obbligatorie o raccomandate per agevolare il riconoscimento.

Informazioni ai pazienti tramite i punti di contatto nazionali

L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a garantire che i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 6 della direttiva 2011/24/UE forniscano informazioni sui dati da includere nelle ricette destinate a essere spedite in uno Stato membro diverso da quello di emissione.

Recepimento

L'articolo 5 fissa il termine di recepimento al 25 ottobre 2013. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione; quando le adottano, tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 7 indica come destinatari gli Stati membri.

Allegato: dati da includere nella ricetta

L'allegato elenca i dati relativi all'identificazione del paziente, all'autenticazione della ricetta, all'identificazione del prescrivente e all'identificazione del prodotto prescritto, se applicabile. Per il paziente sono richiesti cognomi, nomi per esteso e data di nascita; per l'autenticazione la data di emissione; per il prescrivente cognomi, nomi per esteso, qualifica professionale, dati di contatto diretto (indirizzo email e telefono o fax con prefisso internazionale), indirizzo professionale con indicazione dello Stato membro, e firma scritta o digitale. Per il prodotto, se applicabile, occorre la denominazione generica ai sensi della direttiva 2001/83/CE; la denominazione commerciale è ammessa per i medicinali biologici oppure se il prescrivente la ritiene necessaria per ragioni mediche, con indicazione succinta delle motivazioni; inoltre vanno indicati formulazione farmaceutica, quantità, dosaggio e posologia.

Come è indicizzato

Materieassistenza sanitaria transfrontalieraricette medichefarmacidispositivi mediciriconoscimento reciproco

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.