Cassazione Penale, Sentenza n. 32995/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nei confronti dell'indagato era stato disposto il sequestro probatorio di 62.542 articoli, tra giocattoli, peluche, palloni, portachiavi e portafogli, recanti marchi registrati visibilmente contraffatti, in relazione alla loro importazione e detenzione per la vendita, ritenute punibili ai sensi degli artt. 474 e 648 c.p. Il Tribunale del riesame aveva confermato il vincolo. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 253, comma 1, c.p.p., lamentando l'omessa motivazione sulla necessità di mantenere il sequestro probatorio su tutti gli articoli, poiché la polizia giudiziaria aveva già prelevato campioni. Ha invocato i principi di proporzionalità e residualità del sequestro e censurato la mancata spiegazione circa l'insufficienza dei campioni e circa gli eventuali accertamenti, ulteriori rispetto all'esame comparativo dei marchi, che avrebbero richiesto il mantenimento del vincolo sull'intero compendio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 125, comma 3, e 324, comma 7, c.p.p., nonché motivazione apparente, in relazione al rigetto dell'eccezione difensiva concernente la sufficienza del sequestro dei soli campioni. Secondo il ricorrente, l'affermazione del giudice cautelare secondo cui l'accertamento peritale non poteva essere limitato a pochi campioni era apodittica e priva di supporto argomentativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., contro le ordinanze in materia di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per violazione di legge, comprensiva degli errori in procedendo e in iudicando e dei vizi motivazionali radicali tali da rendere la motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale non era né mancante né apparente: era logico ritenere necessario verificare la contraffazione su ciascun articolo sequestrato, e non soltanto mediante un esame a campione, anche per accertare il numero delle contraffazioni, circostanza rilevante ai fini dell'accertamento completo del fatto. La Corte ha richiamato, in termini di principio, un precedente secondo cui è legittima l'acquisizione di tutti i prodotti destinati alla commercializzazione quando l'accertamento probatorio non richieda una verifica su ogni singola confezione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice relativa alla circolazione di prodotti con marchi contraffatti; il testo non sviluppa ulteriormente gli elementi del reato.
art. 648 c.p.
La disposizione è richiamata quale ulteriore titolo di reato contestato in relazione agli articoli sequestrati; il testo non sviluppa ulteriormente gli elementi del reato.
art. 253, comma 1, c.p.p.
È invocato dal ricorrente in relazione alla necessità di motivare il sequestro probatorio e alla sua estensione a tutti i beni sequestrati.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro probatorio alla violazione di legge, comprendendo i vizi motivazionali radicali che rendano l'apparato argomentativo mancante o inidoneo.
art. 125, comma 3, c.p.p.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente sul rigetto della richiesta di limitare il sequestro ai campioni.
art. 324, comma 7, c.p.p.
È richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di riesame del sequestro.
art. 616 c.p.p.
Costituisce la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per disporre il pagamento della somma alla Cassa delle ammende, non risultando esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di sequestro probatorio è deducibile soltanto la violazione di legge; il vizio di motivazione rileva solo quando sia radicale, cioè quando la motivazione sia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, rendendo incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
- È legittimo mantenere il sequestro probatorio su tutti gli oggetti appartenenti a una serie di prodotti contraffatti quando il giudice motivi logicamente che l'esame di ciascun articolo è necessario per accertare la contraffazione e il numero delle condotte o degli oggetti contraffatti, rilevante ai fini dell'accertamento completo del fatto.
- La mera esistenza di campioni già prelevati non impone automaticamente la restituzione degli altri beni sequestrati: la sufficienza del campionamento dipende dalle concrete esigenze probatorie e può essere esclusa quando occorra verificare individualmente gli oggetti.
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