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Ordinanza

Ordinanza n. 53/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, (i) del decreto rettorale n. -OMISSIS- del 29.10.2025 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 838 del 25.07.2025, nella procedura selettiva n. 5, bandita con D.R. n. 433 del 29.04.2025 e successivamente integrato con D.R. n. 498 del 13.05.2025, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010 e ss.mm.ii., istituito nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 31.3.2025, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale nel Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-06 “Chirurgia generale”, Settore Scientifico Disciplinare MEDS06/A “Chirurgia generale”, da cui risulta che la Commissione giudicatrice ha formulato la seguente graduatoria di merito: 1) -OMISSIS- 72,4/100”, ed è stato dichiarato vincitore della procedura selettiva il candidato dott. -OMISSIS-; (ii) del decreto rettorale n. 433 del 29.04.2025 e del successivo decreto rettorale n. 498 del 13.05.2025, con cui è stata bandita e integrata, tra le altre, la procedura selettiva de qua; (iii) del decreto rettorale n. 838 del 25.7.2025 di nomina della Commissione Giudicatrice; (iv) dei verbali -OMISSIS- della Commissione; (v) della delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 130 del 17.7.2025 di proposta di designazione della Commissione; (vi) della relazione finale della Commissione; (vii) della relazione istruttoria della Responsabile del Procedimento di cui al prot. n. -OMISSIS- in data 27.10.2025; (viii) in parte, del decreto rettorale n. 984/2024, recante “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 240 del 30.12.2010”; (ix) delle non note delibere del Dipartimento di Medicina Sperimentale di proposta di chiamata del dott. -OMISSIS-, e del Consiglio di Amministrazione di UniSalento con le quali è stata disposta la chiamata e approvata la presa di servizio del dott. -OMISSIS-; (x) del provvedimento di presa di servizio del dott. -OMISSIS- e del relativo contratto, di cui si chiede la caducazione.

Giustizia amministrativa202501404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track, inclusi la graduatoria, la dichiarazione del vincitore, gli atti della commissione e il successivo provvedimento di chiamata e presa di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva bandita per un posto di ricercatore RTT nel settore della Chirurgia generale, contestando, tra l'altro, la mancata o erronea valutazione preliminare dei candidati in violazione dei criteri del D.M. n. 243/2011 e della disciplina del bando, gli errori, le incongruenze e le illogicità nelle valutazioni della commissione, nonché i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni. È stata inoltre censurata la valutazione del dottorato del candidato dichiarato vincitore, cui erano stati attribuiti 18 punti in quanto ritenuto pertinente all'ambito chirurgico. In via preliminare, è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché il ricorrente, classificato terzo, aveva conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di 70 punti.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di una delibazione sommaria, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto non prima facie fondata la censura relativa alla valutazione preliminare, poiché il numero dei candidati era inferiore a sei e l'art. 6 del bando prevedeva in tal caso l'ammissione diretta alla discussione pubblica, senza valutazione preliminare; la stessa regola era confermata dall'art. 11, comma 6, del regolamento universitario. Non ha ravvisato errori manifesti, incongruenze o illogicità nelle valutazioni della commissione. Ha inoltre ritenuto che la scheda profilo recepisse i criteri regolamentari, con attribuzione fino a 30 punti ai titoli e fino a 70 alle pubblicazioni, osservando che il regolamento non era stato impugnato tempestivamente. È stata ritenuta non illogica l'attribuzione di 18 punti per il dottorato del vincitore, avente a oggetto l'estrazione di epatociti fetali per possibili applicazioni cliniche nell'insufficienza epatica terminale, in quanto pertinente all'ambito chirurgico secondo la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. Il TAR non ha definito espressamente la questione dell'ammissibilità per carenza di interesse, limitandosi a rilevare che essa era eccepita, e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 24 l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track.

  • D.M. n. 243/2011

    I relativi criteri di valutazione non risultano violati, secondo la sommaria valutazione cautelare del TAR.

  • art. 6 del bando di selezione

    la valutazione preliminare non ha luogo ai candidati sono ammessi direttamente alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei

    Quando il numero dei candidati è pari o inferiore a sei, non si procede alla valutazione preliminare e i candidati sono ammessi direttamente alla discussione pubblica.

  • art. 11, comma 6, Regolamento UniSalento n. 948/2024

    Conferma la regola dell'ammissione diretta alla discussione pubblica quando il numero dei candidati non supera sei.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell'ambito della quale il TAR ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive universitarie, quando il bando stabilisce che i candidati sono ammessi direttamente alla discussione pubblica se il loro numero è pari o inferiore a sei, non è configurabile una violazione dell'obbligo di valutazione preliminare per il solo fatto che tale valutazione non sia stata svolta.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione esaminatrice non consente di sostituire il giudizio tecnico della commissione, salvo che emergano errori manifesti, incongruenze o illogicità evidenti; in sede cautelare, la censura deve apparire prima facie fondata.
  • I criteri di ripartizione dei punteggi previsti dalla scheda profilo e recepiti dal regolamento della procedura, se non tempestivamente impugnati, non possono essere contestati tardivamente attraverso l'impugnazione degli atti applicativi, salvo profili direttamente lesivi emersi solo successivamente.
  • È ragionevole attribuire il punteggio previsto per un dottorato pertinente all'ambito chirurgico quando l'oggetto della tesi, valutato alla luce della declaratoria del settore scientifico-disciplinare, presenta una connessione con la chirurgia generale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDecadenza e tardività

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