Sentenza n. 11174/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 10054/2024, resa dal Dott. Alessandro Coco, Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in 10/10/2024, in merito al procedimento recante R.G. n. 16870/2024, con cui: - dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'immediata attivazione, in favore di ciascun ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio da ciascun ricorrente prestato, in base al seguente schema: CALO' Arianna, euro 500,00 per l'anno 2023/2024; BOSCO Adelaide, euro 1.000,00 per gli anni 2020/2021 e 2023/2024; BELLOMO Silvia, euro 1.000,00 per gli anni dal 2022/2023 al 2023/2024; BOSCO Nicola, euro 500,00 per l'anno 2023/2024; MARTONE Antonio, euro 1.000,00 per gli anni dal 2022/2023 al 2023/2024; ANTONUCCIO Tindara Salvatora, euro 500,00 per l'anno 2023/2024; MAIETTA Maria, euro 1.000,00 per gli anni 2020/2021 e 2022/2023; MEZZACAPO Milena, euro 1.500,00 per gli anni dal 2019/2020 al 2021/2022; LEGGIERO Angela, euro 500,00 per l'anno 2019/2020; DOCIMO Alessia, euro 1.500,00 per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024; - condanna parte resistente al rimborso solidale delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.530,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato dalla ricorrente Mezzacapo, da distrarsi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica con la provvista spettante e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica, con una provvista di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il titolo fosse eseguito, la ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito formalmente, senza contestare l'inesecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo alla ricorrente le somme giudizialmente dovute e attivando il beneficio riconosciuto. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compensi, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede e disciplina la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997.
- Quando l'Amministrazione non contesta e non ha eseguito un giudicato che impone l'attivazione di un beneficio e il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare commissario ad acta un dirigente dell'Amministrazione competente per materia, anche con facoltà di delega, assegnandogli un termine per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- L'attività del commissario ad acta svolta da un dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta la liquidazione di un compenso autonomo quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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