Sentenza del 11/07/2018 n. 6691 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 3/2018 RISCOSSIONE. CARTELLA DI PAGAMENTO. NOTIFICAZIONE - Nella forma della irrepetibilità assoluta - Condizioni - Violazione - Insussistenza della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta insussistente e quindi invalida, poiché è stata utilizzata la procedura di irreperibilità assoluta in luogo di quella relativa. La notifica avrebbe dovuto perfezionarsi, secondo l'interpretazione richiamata, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, in applicazione analogica dell'art. 8 della legge n. 890/1982.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava l'utilizzo della procedura di notificazione per irreperibilità assoluta, nonostante l'Ufficio impositore fosse a conoscenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente. In tali circostanze avrebbe dovuto essere applicata la procedura di irreperibilità relativa prevista dall'art. 140 c.p.c., consistente nell'affissione dell'avviso di deposito presso la porta dell'abitazione, nell'invio della raccomandata informativa e nel deposito dell'atto presso la casa comunale.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Il messo notificatore provvede ad affiggere l'avviso di deposito presso la porta dell'abitazione, inviare la raccomandata a/r ed affiggere l'atto presso la casa comunale.
Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile ma il suo indirizzo, abitazione, ufficio o azienda sono conosciuti, si applica la procedura di irreperibilità relativa, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma.
Art. 8 della legge n. 890/1982
La notifica si intende perfezionata trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.
La disposizione è stata applicata analogicamente alla notificazione in caso di irreperibilità relativa, individuando nel decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa il momento di perfezionamento della notifica.
Massime di principio
- La procedura di irreperibilità assoluta non può essere utilizzata quando l'amministrazione conosce l'indirizzo o la sede del contribuente; in tal caso deve essere applicata la procedura di irreperibilità relativa.
- Per verificare la validità della notifica occorre controllare sia la situazione anagrafica e domiciliare conosciuta dall'Ufficio sia il rispetto di tutti gli adempimenti formali previsti dall'art. 140 c.p.c.
- L'omissione o l'errata scelta della procedura di notificazione può comportare l'inesistenza o l'invalidità della notifica della cartella e impedire il decorso dei termini per impugnare o per procedere alla riscossione.
- In caso di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona, secondo il principio richiamato, dopo il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e la spedizione della raccomandata informativa, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
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