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Sentenza

Sentenza n. 620/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso al sistema di accoglienza presentata il 25 novembre 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Bergamo, aveva chiesto l’accesso al sistema di accoglienza. In assenza di riscontro, aveva inviato una diffida e, dopo che un primo ricorso era stato dichiarato irricevibile per tardivo deposito, aveva rinnovato il sollecito alla Prefettura. Con il nuovo ricorso ha dedotto la violazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, sostenendo che l’accesso alle misure dovesse essere garantito sin dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione e per tutta la durata della procedura. Ha inoltre allegato la sussistenza dei requisiti procedurali e sostanziali, in ragione della precarietà abitativa, delle condizioni di salute e dell’assenza di mezzi di sostentamento. In subordine ha chiesto l’accertamento dell’obbligo della Prefettura di provvedere espressamente. Ha infine prospettato la disapplicazione dell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, ritenuto incompatibile con la direttiva 2013/33/UE nella parte in cui accorda priorità ai richiedenti giunti in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare, senza una valutazione concreta delle condizioni individuali di vulnerabilità e bisogno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio, infatti, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento del 30 gennaio 2026 con cui il ricorrente è stato inserito nel centro di accoglienza di Taleggio. Tale atto è stato ritenuto pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale dedotta, sicché non residuava un interesse alla decisione sul silenzio e sulle ulteriori censure. Le spese non sono state liquidate nella sentenza, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la relativa liquidazione è stata rinviata a separato decreto presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato con riferimento all’azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

  • artt. 87, comma 3, e 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamati nella precedente sentenza per dichiarare irricevibile il primo ricorso, tardivamente depositato.

  • artt. 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015

    Disposizioni invocate dal ricorrente a fondamento del diritto alle misure di accoglienza.

  • art. 2-bis d.lgs. 142/2015

    Invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse

    La disposizione è stata contestata dal ricorrente, che ne ha chiesto la disapplicazione per contrasto con la direttiva accoglienza; il TAR non ha deciso la questione, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.

  • art. 17, comma 3, direttiva 2013/33/UE

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell’accesso alle misure di accoglienza e della valutazione delle condizioni individuali.

  • artt. 22 e 25 direttiva 2013/33/UE

    Richiamati dal ricorrente in relazione agli obblighi di accoglienza e alla valutazione delle esigenze particolari.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela delle condizioni personali e delle esigenze di accoglienza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale azionata, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • L’adozione dell’atto satisfattivo durante il giudizio esclude la necessità di una decisione sulle censure rivolte contro il silenzio e sulle questioni sostanziali poste a fondamento della domanda, se non residua un interesse concreto e attuale alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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