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Sentenza

Sentenza n. 2321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la delibera di assegnazione di una magistrata al posto di funzione di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione delle autonomie della Corte dei conti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (organi di autogoverno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio di appello riguardava la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso proposto da un Presidente di sezione della Corte dei conti e aveva annullato la deliberazione del Consiglio di Presidenza che aveva assegnato il posto di funzione a una diversa candidata. Nella procedura selettiva l'anzianità nella qualifica attribuiva un punteggio automatico, mentre l'attitudine alle funzioni era valutata mediante un punteggio discrezionale attribuito con giudizio motivato. Il ricorrente in primo grado, risultato primo per anzianità ma secondo nella graduatoria finale, aveva dedotto: la carenza di motivazione della deliberazione adottata dal Plenum dopo la votazione segreta; la violazione delle regole che imponevano un giudizio motivato per il punteggio discrezionale; l'illegittimità della successiva delibera presidenziale, perché la motivazione sarebbe stata postuma e comunque non avrebbe comparato adeguatamente i candidati; la violazione dei criteri relativi alle capacità organizzative e professionali; in via subordinata, l'illegittimità delle disposizioni regolamentari che prevedevano il voto segreto. Il TAR aveva ritenuto fondate le censure motivazionali, considerando insufficienti sia il verbale dell'adunanza sia la successiva delibera di assegnazione. In appello, il Consiglio di Presidenza e la Corte dei conti hanno sostenuto che l'obbligo motivazionale riguardasse il solo provvedimento finale a firma presidenziale, che il verbale attestasse comunque l'esistenza di proposte motivate e che la delibera finale contenesse una motivazione, seppur sintetica, fondata sulla comparazione complessiva dei profili professionali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha anzitutto precisato che il verbale del Plenum è un atto endoprocedimentale privo di autonoma portata lesiva e che l'obbligo di esternazione motivazionale grava sul provvedimento finale di assegnazione. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il verbale documentava un dibattito comparativo e tre proposte motivate sottoposte al voto del Plenum, sicché non era corretto ritenere che la decisione fosse il mero risultato non motivato del conteggio dei voti. Soprattutto, la delibera finale aveva recepito le ragioni emerse nel dibattito e aveva indicato, seppure sinteticamente, gli elementi ritenuti prevalenti nel profilo della candidata vincitrice: l'esperienza specifica e continuativa nell'area del controllo, a livello regionale e centrale; l'esperienza decennale presso la Corte dei conti europea, anche con funzioni di coordinamento e direzione; l'esperienza presso le Sezioni riunite in sede di controllo; gli ulteriori elementi risultanti dal curriculum, dall'autorelazione, dalla documentazione e dall'audizione. Secondo il giudice d'appello, non era necessario un confronto analitico con il profilo dell'altro candidato, essendo sufficiente una comparazione sintetica idonea a rendere comprensibili le ragioni della preferenza. La motivazione, fondata sulla maggiore professionalità specifica della candidata rispetto alla maggiore anzianità dell'appellato, è stata quindi ritenuta sufficiente. Le ulteriori questioni e censure sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate; il contributo unificato del primo grado è rimasto a carico dell'appellato, che è stato altresì condannato al pagamento del contributo unificato prenotato a debito per l'appello.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, lett. b), Testo Unico sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti, delibera n. 231/CP/2019

    il punteggio discrezionale da attribuire con giudizio motivato

    La disposizione impone che la valutazione discrezionale dell'attitudine alle funzioni sia assistita da una motivazione; tale obbligo è assolto dal provvedimento finale mediante una comparazione anche sintetica, purché idonea a spiegare la prevalenza del candidato prescelto.

  • art. 21, comma 3, Regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, delibera n. 52 del 14 febbraio 2019

    delle sedute non pubbliche il verbale riporta (…) la motivazione collegiale delle deliberazioni adottate

    La questione è stata prospettata dal ricorrente di primo grado, ma la decisione d'appello ha individuato nel provvedimento finale l'atto destinato a esternare compiutamente la motivazione, qualificando il verbale come atto endoprocedimentale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'obbligo generale di motivazione è applicabile alla delibera di assegnazione, ma nel caso concreto è stato ritenuto rispettato dalla motivazione sintetica e comparativa contenuta nell'atto finale.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Le censure riproposte in appello ai sensi della disposizione sono state assorbite in seguito all'accoglimento dell'appello sulla questione motivazionale.

Massime di principio

  • Nelle procedure di assegnazione dei magistrati della Corte dei conti a posti di funzione, la valutazione dell'attitudine e il relativo punteggio discrezionale devono essere sorretti da una motivazione, ma non è necessariamente richiesto un confronto analitico e puntuale con ogni candidato: è sufficiente una comparazione sintetica che renda comprensibili le ragioni della prevalenza del candidato prescelto.
  • Quando la decisione di assegnazione è adottata dal Plenum e formalizzata con un provvedimento presidenziale, l'obbligo di esternare in modo compiuto e organico le ragioni della scelta grava sul provvedimento finale; il verbale della seduta costituisce un atto endoprocedimentale privo di autonoma portata lesiva.
  • La motivazione del provvedimento finale può recepire, in forma sintetica, gli elementi emersi nel dibattito del Plenum e le proposte motivate sottoposte alla votazione, purché il provvedimento consenta di individuare i fattori professionali ritenuti prevalenti e il criterio seguito nella comparazione.
  • È legittimo fondare la prevalenza di un candidato sulla maggiore professionalità specifica maturata nelle materie pertinenti al posto, anche quando altro candidato disponga di una maggiore anzianità, qualora il sistema di selezione preveda la ponderazione distinta dell'anzianità e dell'attitudine discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiMotivazione del provvedimentoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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