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Sentenza

Sentenza del 08/01/2019 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IVA - art. 60 bis d.p.r. n. 633/72 - solidarietà - cessione di autoveicoli - valore normale - criteri di determinazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTP di Genova che aveva annullato gli inviti ad adempiere relativi all’IVA degli anni 2010 e 2011. Gli atti richiedevano a G. S. S.p.A., quale obbligata solidale ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, il pagamento dell’IVA non versata da P. D. S.r.l., cedente di autovetture acquistate in sospensione d’imposta. Secondo l’Ufficio, le autovetture erano state cedute a G. S. a prezzi inferiori al valore normale, desunto principalmente dai listini Eurotax e dal confronto tra prezzi di acquisto e successiva rivendita. L’Agenzia contestava inoltre l’annullamento di uno degli atti per asserita invalidità della sottoscrizione e della delega.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato entrambi gli appelli dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento degli inviti ad adempiere. Quanto alla sottoscrizione, ha ritenuto valida la firma apposta da un funzionario della carriera direttiva delegato, rilevando comunque l’inammissibilità delle contestazioni nuove sulla delega. Nel merito, ha escluso la solidarietà ex art. 60-bis perché l’Agenzia non aveva dimostrato che le cessioni fossero avvenute a un prezzo inferiore al valore normale. I listini Eurotax erano quotazioni di massima, non risultava chiaro quale listino fosse stato utilizzato e non erano stati considerati elementi rilevanti come condizioni della carrozzeria, optional e chilometraggio. Per le vetture a chilometro zero mancava inoltre un parametro oggettivo di confronto. Le differenze di prezzo erano marginali, i ricarichi applicati risultavano coerenti con il mercato e le vendite sotto costo potevano essere giustificate dall’acquisto di stock. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    Prevede la responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente quando ricorrono, tra gli altri, la cessione di determinati beni, l’omesso versamento dell’imposta, la qualità di soggetto passivo del cessionario e la vendita a un prezzo inferiore al valore normale.

    La solidarietà non opera automaticamente per il solo fatto che il cedente non abbia versato l’IVA: l’Amministrazione deve provare tutti i presupposti, incluso che il prezzo fosse effettivamente inferiore al valore normale.

  • Art. 14 d.P.R. n. 633/1972

    Il valore normale è il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo dell’acquisto o in quelli più prossimi.

    Il valore normale deve essere determinato attraverso una valutazione concreta e comparativa. I listini specializzati sono utilizzabili, ma non sono necessariamente decisivi e devono essere adattati alle caratteristiche effettive del veicolo, quali stato, optional e chilometraggio.

  • Art. 8 d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina le cessioni all’esportazione e gli acquisti in sospensione d’imposta.

    Nel caso concreto, P. D. aveva acquistato le autovetture in sospensione d’imposta e le aveva poi rivendute in Italia applicando l’IVA, senza versare il debito d’imposta; tale circostanza costituiva uno dei presupposti della contestazione, ma non era sufficiente da sola a fondare la solidarietà.

  • Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La validità della sottoscrizione non richiede necessariamente che il firmatario abbia qualifica dirigenziale, purché l’atto sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario della carriera direttiva validamente delegato.

  • Art. 24, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina il deposito di memorie e l’integrazione dei motivi nel processo tributario.

    Le contestazioni sul contenuto della delega devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado mediante i mezzi processuali previsti; la loro proposizione per la prima volta in appello può determinarne l’inammissibilità.

  • Art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Vieta la proposizione in appello di domande nuove e, nei casi previsti, di eccezioni non sollevate in primo grado.

    Una contestazione nuova sulla validità o sul contenuto della delega, non proposta davanti alla CTP, non può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • Art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

    La particolare complessità della materia e l’assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati possono giustificare la compensazione delle spese.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015

    È richiamata in relazione alla questione degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari privi di nomina dirigenziale ottenuta mediante concorso, senza però impedire, secondo la Commissione, la validità della sottoscrizione effettuata da un funzionario delegato della carriera direttiva.

Massime di principio

  • Per applicare la responsabilità solidale IVA prevista dall’art. 60-bis, l’Amministrazione deve provare tutti i presupposti richiesti dalla norma; l’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente e l’esistenza di prezzi favorevoli non bastano da soli.
  • Il valore normale di un’autovettura non può essere ricavato meccanicamente da un listino: occorre considerare il modello concreto, l’età, il chilometraggio, lo stato della carrozzeria, gli optional, la tipologia di vendita e lo stadio commerciale.
  • Le quotazioni Eurotax o di altre riviste specializzate costituiscono elementi indiziari e parametri orientativi. L’Ufficio deve indicare con precisione quale quotazione ha utilizzato e dimostrare che essa è comparabile con la concreta operazione.
  • Per i veicoli a chilometro zero o privi di quotazioni ufficiali, la prova del prezzo inferiore al valore normale deve essere fornita mediante altri dati di mercato, confronti con operatori comparabili o elementi specifici e documentati.
  • Una vendita leggermente sotto il prezzo di acquisto non dimostra automaticamente una cessione fraudolenta o sotto valore normale: possono rilevare acquisti di stock, condizioni commerciali, rotazione del magazzino e margini normalmente praticati.
  • La presenza di prezzi anomali deve essere valutata in modo sostanziale e complessivo; quanto più la differenza è marginale, tanto più puntuale deve essere la prova dell’Ufficio circa la non congruità e l’effettiva anomalia dell’operazione.
  • Le eccezioni relative alla sottoscrizione e alla delega devono essere formulate tempestivamente e in modo specifico nel primo grado di giudizio; contestazioni nuove proposte in appello possono essere dichiarate inammissibili.
  • In una situazione analoga, il cessionario dovrebbe conservare documentazione sul prezzo, sulle condizioni dei veicoli, sui listini utilizzati, sulle ragioni di eventuali sconti o vendite sotto costo e sulle normali condizioni commerciali, così da poter dimostrare la congruità dell’operazione e la propria diligenza.

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