Sentenza del 21/08/2019 n. 890 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Emendabilità della dichiarazione - Contestazione della violazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Ufficio prevale sulla successiva dichiarazione integrativa o correttiva. In particolare, la possibilità astratta di correggere la dichiarazione entro i termini dell'accertamento non può essere utilizzata dopo la notifica dell'atto di contestazione per rimuovere retroattivamente una violazione già formalmente contestata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la possibilità di emendare una dichiarazione fiscale già presentata per correggere errori od omissioni. Gli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del d.P.R. 322/1998 consentono in generale la correzione entro i termini previsti per l'accertamento fiscale. Tuttavia, tale facoltà incontra un limite quando l'Ufficio abbia già notificato un atto di contestazione della violazione: dopo tale momento, la dichiarazione non può essere validamente emendata per neutralizzare o contestare gli effetti della violazione già rilevata.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 8, d.P.R. 322/1998
Riconosce, in linea generale, la possibilità di correggere errori od omissioni contenuti nelle dichiarazioni già presentate entro i termini previsti per l'accertamento.
Articolo 8, comma 6-bis, d.P.R. 322/1998
Prevede la possibilità di presentare dichiarazioni integrative o correttive entro i termini di accertamento, ma tale facoltà non opera più dopo la notifica dell'atto di contestazione della violazione.
Articolo 43, d.P.R. 600/1973
Individua i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento; tali termini costituiscono, in generale, il limite temporale per l'emendabilità della dichiarazione.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale è normalmente correggibile entro i termini di accertamento, anche per rimediare a errori od omissioni del contribuente.
- La notifica di un atto di contestazione rappresenta un limite sostanziale all'emendabilità: una dichiarazione successiva non può essere usata per cancellare retroattivamente una violazione già contestata.
- Prima di presentare una dichiarazione integrativa occorre verificare se l'Ufficio abbia già notificato un atto di contestazione o altro atto impositivo relativo alla medesima violazione.
- La facoltà di correggere la dichiarazione non equivale a una possibilità illimitata di modificare il proprio comportamento fiscale dopo l'avvio formale del procedimento di contestazione.
- In una situazione analoga, la validità della correzione dipende dal momento in cui essa viene presentata: se è anteriore alla contestazione può essere valutata nell'ambito dei termini ordinari; se è successiva, normalmente non elimina la violazione già formalizzata.
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