Sentenza del 21/08/2019 n. 36273 - Corte di Cassazione
Violazioni e Sanzioni - Sanzione penale - Pena applicata in concreto al di sopra della media edittale - Motivazione specifica in ordine ai criteri adottati - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
C.C. era stato condannato per il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, per avere indicato nella dichiarazione dei redditi elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. Nel ricorso ha contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante la verifica fiscale, la valutazione delle prove testimoniali sulla reale natura dei costi e, soprattutto, il mancato riconoscimento corretto dell'ipotesi attenuata e l'insufficiente motivazione sulla pena, applicata in misura superiore alla media edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo. Ha stabilito che il riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, non è discrezionale quando gli importi delle fatture non superano la soglia di Euro 154.937,07. La pena applicata, pari a un anno di reclusione, era superiore alla media della cornice attenuata, compresa tra sei mesi e due anni, e la motivazione fondata genericamente sui criteri dell'art. 133 c.p. e su un precedente penale non spiegava adeguatamente il significativo aumento rispetto al minimo edittale. Tuttavia, poiché il reato era prescritto dal 26 marzo 2018 e non emergeva immediatamente una causa di assoluzione nel merito, la sentenza è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3
La forma attenuata ricorre quando gli importi delle fatture non superano la soglia di Euro 154.937,07.
Il riconoscimento dell'ipotesi attenuata è automatico e non dipende da una valutazione discrezionale del giudice sull'insignificanza degli importi.
Codice penale, art. 133
I criteri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere possono orientare la determinazione della pena, ma non sono sufficienti, se richiamati genericamente, a motivare una pena significativamente superiore al minimo edittale.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Consente di denunciare in cassazione la violazione di legge e i vizi della motivazione della sentenza.
Codice di procedura penale, art. 63
È stato invocato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante la verifica fiscale, ma la decisione è stata definita sulla base del motivo relativo alla pena e alla prescrizione.
Massime di principio
- Quando la legge collega l'ipotesi attenuata al mancato superamento di una soglia quantitativa, il giudice deve riconoscerla automaticamente, senza poterla escludere ritenendo comunque non modesti gli importi.
- Una pena superiore alla media o significativamente distante dal minimo edittale richiede una motivazione concreta, specifica e individualizzata; il semplice richiamo all'art. 133 c.p., alle nozioni di equità o a precedenti penali non è sufficiente.
- La prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio della condanna quando non risulta evidente una causa di assoluzione nel merito.
- In casi analoghi è essenziale verificare sia la corretta individuazione della cornice edittale applicabile sia la coerenza della motivazione con la pena concretamente irrogata.
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