Sentenza del 21/08/2019 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Fondo patrimoniale - Iscrizione ipotecaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 602/1973 anche su beni compresi in un fondo patrimoniale costituito anteriormente, perché l'ipoteca ha natura di diritto reale di garanzia e non costituisce, di per sé, un atto esecutivo. Il divieto dell'art. 170 c.c. impedisce gli atti di esecuzione forzata sui beni del fondo, ma non preclude l'iscrizione dell'ipoteca.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria sui beni inclusi in un fondo patrimoniale, costituito anteriormente, violasse l'art. 170 c.c., che vieta l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti per debiti estranei ai bisogni della famiglia. La questione riguardava se l'ipoteca dovesse essere considerata un atto esecutivo vietato oppure un autonomo diritto reale di garanzia.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. 602/1973
Iscrizione ipotecaria a tutela dei crediti iscritti a ruolo
La norma consente all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Tale iscrizione è stata ritenuta compatibile con la presenza di un fondo patrimoniale.
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
Il divieto riguarda gli atti di esecuzione sui beni del fondo, non l'iscrizione ipotecaria, che costituisce un diritto reale di garanzia e non un atto esecutivo in senso proprio.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente inespropriabili i beni che ne fanno parte e non impedisce, di per sé, l'iscrizione di un'ipoteca da parte dell'agente della riscossione.
- Occorre distinguere tra iscrizione ipotecaria, che è una misura cautelare o di garanzia, e successiva esecuzione forzata: il divieto dell'art. 170 c.c. opera specificamente nella fase esecutiva e alle condizioni previste dalla norma.
- Per opporsi all'esecuzione sui beni del fondo è necessario dimostrare, in particolare, che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse consapevole; la sola esistenza del fondo patrimoniale non è sufficiente.
- La legittimità concreta dell'ipoteca può comunque dipendere da ulteriori elementi, tra cui la natura del debito, la sua riferibilità ai bisogni familiari, la regolarità della procedura e il rispetto delle soglie e degli altri requisiti previsti dalla disciplina della riscossione.
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