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Sentenza

Sentenza del 22/08/2019 n. 36346 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale -Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Sequestro preventivo - Confisca di beni oggetto di atti di disposizione successivi all'accertamento tributario - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il sequestro preventivo dei quattro rami d'azienda ceduti dalla Gruppo D.B. s.r.l. alla F124 s.r.l., sostenendo che la Commissione tributaria aveva parzialmente annullato l'accertamento fiscale posto alla base dell'accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e che, pertanto, la pretesa erariale non sarebbe più esistita o avrebbe dovuto comportare una riduzione del sequestro. Il reato contestato consisteva nell'avere trasferito i rami d'azienda e successivamente posto in liquidazione la società debitrice, mediante operazioni ritenute idonee a rendere inefficace la riscossione coattiva di imposte per circa 1.588.776 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha affermato che i beni alienati fraudolentemente per sottrarli alla garanzia dell'Erario costituiscono lo strumento del reato e possono essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, indipendentemente dal fatto che siano qualificabili anche come prezzo o profitto. La parziale riduzione dell'accertamento tributario non ha fatto venir meno il credito erariale né ha imposto la riduzione del sequestro, poiché il sequestro riguardava i rami d'azienda quali beni utilizzati per commettere il reato. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11

    La condotta consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

    Il reato tutela la garanzia patrimoniale dell'Erario e si perfeziona quando atti simulati o fraudolenti sui beni sono idonei a ostacolare, anche solo parzialmente, la riscossione coattiva.

  • Art. 240, comma 1, c.p.

    I beni oggetto di disposizione fraudolenta possono essere confiscati in quanto costituiscono lo strumento mediante il quale è stato commesso il reato.

    I beni trasferiti fraudolentemente possono essere sottoposti a confisca facoltativa come strumenti del reato, anche se non coincidono con il profitto o il prezzo.

  • Art. 321, comma 2, c.p.p.

    Il sequestro preventivo è finalizzato a impedire che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso o agevolare la commissione di altri reati, nonché a garantire la successiva confisca.

    Il sequestro preventivo può colpire i beni che saranno confiscabili, compresi quelli utilizzati come strumento della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

  • Art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.

    Contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; i vizi motivazionali rilevano solo se la motivazione è radicalmente mancante o incoerente.

  • Art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo l'assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nella sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il trasferimento di beni o rami d'azienda dopo un accertamento fiscale può integrare un atto fraudolento se appare diretto a privare l'Erario della garanzia patrimoniale.
  • I beni trasferiti possono essere sequestrati e successivamente confiscati come strumenti del reato, anche quando il debito fiscale costituisce soltanto il contesto della condotta e non il diretto oggetto della confisca.
  • La successiva riduzione, ma non l'integrale eliminazione, dell'accertamento tributario non fa necessariamente venir meno il sequestro: è sufficiente che permanga un credito riscuotibile e che l'atto abbia compromesso la garanzia patrimoniale.
  • Per valutare la rilevanza penale dell'operazione occorre considerare la sua idoneità concreta a rendere inefficace la riscossione, non soltanto la forma giuridica del trasferimento.
  • In sede di ricorso per cassazione contro un sequestro preventivo non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o della motivazione, salvo vizi radicali riconducibili a una vera violazione di legge.

Testo integrale

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