Sentenza del 21/08/2019 n. 36309 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Sequestro preventivo - Annullamento dell'atto per vizio formale del procedimento - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca, totale o parziale, del sequestro preventivo per equivalente, disposto fino alla concorrenza di 383.246 euro. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'annullamento, da parte della Commissione tributaria, della cartella di pagamento per un vizio formale avrebbe fatto venir meno la pretesa fiscale, il profitto o prezzo del reato e, quindi, il presupposto della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che il profitto confiscabile del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte consiste nel valore dei beni idonei a garantire il soddisfacimento della pretesa erariale. Il sequestro non sarebbe più giustificato se la cartella fosse stata annullata nel merito e l'Amministrazione finanziaria avesse adottato un formale provvedimento di sgravio, poiché in tal caso verrebbe meno l'attuale pretesa tributaria. Nel caso concreto, tuttavia, l'annullamento era avvenuto soltanto per un vizio formale del procedimento e non risultava emesso alcuno sgravio da parte dell'ente impositore; pertanto, la pretesa creditoria dell'Amministrazione permaneva e il sequestro poteva essere mantenuto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
La disposizione individua il reato contestato al ricorrente; la decisione esamina, in particolare, il collegamento tra la pretesa tributaria e il profitto confiscabile.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e alla conseguente applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Sequestro preventivo e confisca per equivalente
Il profitto del reato è individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per il recupero delle imposte evase. La misura cautelare può essere mantenuta finché permane un'attuale pretesa erariale.
Massime di principio
- L'annullamento di una cartella o di un atto tributario non determina automaticamente la revoca del sequestro preventivo: occorre verificare se l'annullamento incida sul merito della pretesa fiscale oppure riguardi soltanto vizi formali.
- Se l'annullamento è accompagnato da un formale provvedimento di sgravio dell'ente impositore, che cancella la pretesa tributaria, viene meno l'attuale profitto confiscabile e il sequestro funzionale alla confisca non può essere mantenuto.
- Quando l'annullamento riguarda esclusivamente un vizio procedurale o formale e non elimina la pretesa creditoria dell'Amministrazione, il sequestro può restare valido perché permane una somma da garantire.
- Nel giudizio cautelare la situazione deve essere valutata rebus sic stantibus, cioè sulla base dell'esistenza attuale della pretesa erariale e degli elementi disponibili al momento della decisione.
- Chi chiede la revoca del sequestro deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e dimostrare l'effettiva estinzione della pretesa tributaria, non limitarsi a richiamare l'annullamento della cartella.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 ago 2019Sentenza del 21/08/2019 n. 890 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 ago 2019Sentenza del 21/08/2019 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 ago 2019Sentenza del 21/08/2019 n. 892 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 ago 2019Sentenza del 21/08/2019 n. 21560 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ago 2019Sentenza del 21/08/2019 n. 36273 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 ago 2019Sentenza del 22/08/2019 n. 36346 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →