Sentenza del 21/08/2019 n. 892 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notifica di un atto tributario in ambito fallimentare - Presupposti di crediti determinati prima della dichiarazione di fallimento - Inerzia degli organi fallimentari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a debiti IRPEF derivanti da due cartelle di pagamento, sostenendo l'illegittimità della pretesa per prescrizione e per la mancata notificazione degli atti prodromici direttamente a lui. Le cartelle erano state notificate esclusivamente presso lo studio del curatore fallimentare. La controversia ha riguardato, in particolare, se la notifica al solo curatore fosse sufficiente rispetto a crediti tributari sorti prima del fallimento o nel periodo d'imposta in cui esso era intervenuto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha confermato la sentenza di primo grado. È stata dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa tributaria. La notifica delle cartelle al solo curatore fallimentare, senza notifica anche al contribuente fallito, è stata ritenuta inidonea a rendere la pretesa opponibile a quest'ultimo. Le ulteriori questioni, compresa quella relativa alla prescrizione quinquennale, sono state considerate assorbite. Non sono state liquidate spese d'appello per l'assenza di costituzione o resistenza dell'appellato.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.
La Commissione ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale alla pretesa tributaria e ha dichiarato che tale termine era decorso senza prova di validi atti interruttivi.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
L'Agenzia aveva contestato che il primo giudice avesse pronunciato sulla prescrizione quinquennale non specificamente dedotta dal contribuente. La questione è stata ritenuta irrilevante e assorbita dalla decisione sulla mancata notifica al fallito e sulla prescrizione decennale.
Art. 50 d.P.R. 602/1973
La relativa censura, concernente i presupposti della riscossione e dell'iscrizione ipotecaria, è rimasta assorbita poiché l'atto era già illegittimo per la prescrizione e per l'omessa notifica degli atti prodromici al contribuente.
Art. 48 legge fallimentare
La Commissione ha affermato che la riforma della legge fallimentare e l'articolo 48 non modificano il principio secondo cui, per gli atti tributari relativi a crediti sorti prima del fallimento o nel periodo d'imposta del fallimento, la notifica deve essere effettuata sia al curatore sia al contribuente fallito.
Cassazione n. 9434/2014; n. 5671/2006; n. 4235/2006; n. 14301/2003; n. 2910/2009; n. 5392/2016; n. 28707/2018
Il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e, in caso di inerzia degli organi fallimentari, mantiene la legittimazione a impugnare l'atto impositivo. Per evitare che l'atto diventi definitivo nei suoi confronti, esso deve essere notificato anche personalmente al fallito, oltre che al curatore.
Massime di principio
- Quando un credito tributario riguarda presupposti anteriori alla dichiarazione di fallimento o riferiti al periodo d'imposta in cui il fallimento è intervenuto, la notifica dell'atto deve essere eseguita sia al curatore sia al contribuente fallito.
- La notifica al solo curatore può non rendere la pretesa opponibile al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo e può impugnare l'atto quando gli organi della procedura restano inattivi.
- La dichiarazione di fallimento non elimina automaticamente l'interesse personale del contribuente a contestare l'atto, poiché la definitività della pretesa può produrre effetti anche nei suoi confronti, inclusi effetti sanzionatori o patrimoniali.
- Prima di procedere a misure cautelari o esecutive, l'amministrazione deve verificare la regolare notifica degli atti presupposti ai soggetti legittimati e il mancato decorso del termine di prescrizione.
- La prova di atti interruttivi della prescrizione deve essere fornita dall'ente che intende avvalersene; in mancanza, una pretesa risalente può essere dichiarata prescritta.
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