Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/08/2019 n. 892 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Notifica di un atto tributario in ambito fallimentare - Presupposti di crediti determinati prima della dichiarazione di fallimento - Inerzia degli organi fallimentari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a debiti IRPEF derivanti da due cartelle di pagamento, sostenendo l'illegittimità della pretesa per prescrizione e per la mancata notificazione degli atti prodromici direttamente a lui. Le cartelle erano state notificate esclusivamente presso lo studio del curatore fallimentare. La controversia ha riguardato, in particolare, se la notifica al solo curatore fosse sufficiente rispetto a crediti tributari sorti prima del fallimento o nel periodo d'imposta in cui esso era intervenuto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha confermato la sentenza di primo grado. È stata dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa tributaria. La notifica delle cartelle al solo curatore fallimentare, senza notifica anche al contribuente fallito, è stata ritenuta inidonea a rendere la pretesa opponibile a quest'ultimo. Le ulteriori questioni, compresa quella relativa alla prescrizione quinquennale, sono state considerate assorbite. Non sono state liquidate spese d'appello per l'assenza di costituzione o resistenza dell'appellato.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.

    La Commissione ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale alla pretesa tributaria e ha dichiarato che tale termine era decorso senza prova di validi atti interruttivi.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    L'Agenzia aveva contestato che il primo giudice avesse pronunciato sulla prescrizione quinquennale non specificamente dedotta dal contribuente. La questione è stata ritenuta irrilevante e assorbita dalla decisione sulla mancata notifica al fallito e sulla prescrizione decennale.

  • Art. 50 d.P.R. 602/1973

    La relativa censura, concernente i presupposti della riscossione e dell'iscrizione ipotecaria, è rimasta assorbita poiché l'atto era già illegittimo per la prescrizione e per l'omessa notifica degli atti prodromici al contribuente.

  • Art. 48 legge fallimentare

    La Commissione ha affermato che la riforma della legge fallimentare e l'articolo 48 non modificano il principio secondo cui, per gli atti tributari relativi a crediti sorti prima del fallimento o nel periodo d'imposta del fallimento, la notifica deve essere effettuata sia al curatore sia al contribuente fallito.

  • Cassazione n. 9434/2014; n. 5671/2006; n. 4235/2006; n. 14301/2003; n. 2910/2009; n. 5392/2016; n. 28707/2018

    Il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e, in caso di inerzia degli organi fallimentari, mantiene la legittimazione a impugnare l'atto impositivo. Per evitare che l'atto diventi definitivo nei suoi confronti, esso deve essere notificato anche personalmente al fallito, oltre che al curatore.

Massime di principio

  • Quando un credito tributario riguarda presupposti anteriori alla dichiarazione di fallimento o riferiti al periodo d'imposta in cui il fallimento è intervenuto, la notifica dell'atto deve essere eseguita sia al curatore sia al contribuente fallito.
  • La notifica al solo curatore può non rendere la pretesa opponibile al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo e può impugnare l'atto quando gli organi della procedura restano inattivi.
  • La dichiarazione di fallimento non elimina automaticamente l'interesse personale del contribuente a contestare l'atto, poiché la definitività della pretesa può produrre effetti anche nei suoi confronti, inclusi effetti sanzionatori o patrimoniali.
  • Prima di procedere a misure cautelari o esecutive, l'amministrazione deve verificare la regolare notifica degli atti presupposti ai soggetti legittimati e il mancato decorso del termine di prescrizione.
  • La prova di atti interruttivi della prescrizione deve essere fornita dall'ente che intende avvalersene; in mancanza, una pretesa risalente può essere dichiarata prescritta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.