Sentenza del 21/08/2019 n. 21560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’INAIL ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato il riconoscimento a favore della lavoratrice dell’indennità per inabilità temporanea totale per 106 giorni, dell’indennità per inabilità temporanea parziale per 68 giorni e delle spese mediche relative all’infortunio sul lavoro del 16 gennaio 2002. L’Istituto ha denunciato la violazione degli artt. 66 e 68 del D.P.R. n. 1124/1965, sostenendo che l’indennità temporanea è dovuta esclusivamente durante l’inabilità temporanea assoluta, ossia quando l’infortunio impedisce totalmente e di fatto al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa, e non anche durante un’inabilità temporanea parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INAIL, ritenendo fondata la censura. Ha stabilito che gli artt. 66 e 68 del D.P.R. n. 1124/1965 prevedono l’indennità giornaliera soltanto per l’inabilità temporanea assoluta e non per quella temporanea parziale. Il D.Lgs. n. 38/2000 ha modificato la disciplina con riferimento alle prestazioni economiche collegate all’inabilità permanente e al danno biologico, ma non ha introdotto il diritto all’indennità per inabilità temporanea parziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1124/1965, art. 66
L’indennità giornaliera è prevista per l’inabilità temporanea assoluta "che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro".
La norma riconosce l’indennità temporanea soltanto quando l’infortunio impedisce completamente al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa; non comprende l’inabilità temporanea parziale.
D.P.R. n. 1124/1965, art. 68
La disposizione, letta insieme all’art. 66, conferma che la tutela economica temporanea riguarda l’inabilità assoluta e non quella parziale.
D.Lgs. n. 38/2000, art. 13
La disciplina del danno biologico ha inciso sulle prestazioni connesse all’inabilità permanente, ma non ha modificato il regime dell’indennità per inabilità temporanea assoluta né ha esteso tale indennità ai periodi di inabilità temporanea parziale.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La posta elettronica certificata ha valore legale e la ricevuta di accettazione e consegna consente, in linea generale, di ritenere perfezionata la comunicazione, anche se il destinatario non riesce successivamente ad aprire o leggere l’allegato per problemi informatici.
Massime di principio
- Nel sistema assicurativo INAIL, l’indennità per inabilità temporanea spetta, in linea generale, solo quando l’infortunio o la malattia professionale impedisce totalmente e di fatto lo svolgimento del lavoro; la mera riduzione della capacità lavorativa non è sufficiente.
- L’inabilità temporanea parziale non dà automaticamente diritto all’indennità giornaliera prevista dagli artt. 66 e 68 del D.P.R. n. 1124/1965, salvo l’applicazione di una diversa e specifica disciplina normativa.
- La disciplina del danno biologico introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 riguarda principalmente l’inabilità permanente e non può essere utilizzata per estendere l’indennità temporanea ai periodi di inabilità parziale.
- In caso di contestazione di una notifica via PEC, la consegna del messaggio nella casella del destinatario normalmente perfeziona la notifica; eventuali difficoltà tecniche di lettura devono essere tempestivamente comunicate al mittente, ferma la possibilità di dimostrare specifici vizi della trasmissione.
- Quando una sentenza riconosce un’indennità temporanea parziale senza una base normativa specifica, la decisione può essere censurata per violazione degli artt. 66 e 68 del D.P.R. n. 1124/1965.
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