Sentenza del 17/03/2017 n. 6952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2006, maggiori ricavi e quindi maggiore materia imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP, sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore applicato. Il contribuente contestava l'affidabilità e l'applicabilità dello studio di settore, richiamando anche l'ubicazione non centrale dell'attività e le proprie concrete condizioni economiche. La Commissione tributaria regionale aveva ridotto i ricavi accertati considerando la crisi economica globale. L'Agenzia ha impugnato tale riduzione, ritenendo insufficiente la motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale del contribuente, ritenendo che le doglianze sull'inaffidabilità dello studio di settore fossero irrilevanti o dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, rilevando che la Commissione regionale aveva ridotto la pretesa fiscale con un riferimento generico e apodittico alla crisi economica, senza confrontarsi con gli elementi contrari presenti negli atti. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La disposizione è stata richiamata dal contribuente, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché collegata alla contestazione dell'affidabilità dello studio di settore, ritenuta irrilevante nei termini prospettati.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, convertito con L. n. 427 del 1993
La norma costituisce il fondamento dell'accertamento basato sulle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore. La Corte ha ribadito che lo studio di settore non è automaticamente una presunzione, ma può assumere valore presuntivo solo dopo il contraddittorio con il contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La disposizione riguarda l'accertamento analitico-induttivo delle imposte sui redditi. È stata richiamata insieme alla disciplina degli studi di settore quale base normativa dell'accertamento contestato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La disposizione disciplina la rettifica della dichiarazione IVA ed è stata richiamata quale fondamento dell'accertamento delle maggiori imposte IVA.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha accolto il motivo dell'Agenzia relativo all'insufficiente o contraddittoria motivazione, perché la riduzione dell'imponibile era stata giustificata soltanto con un generico richiamo alla crisi economica globale.
Cass., Sezioni Unite, sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009
I precedenti affermano che gli studi di settore costituiscono strumenti di rilevazione della normale redditività e non presunzioni automatiche; il loro valore presuntivo dipende dal contraddittorio endoprocedimentale e dalla possibilità per il contribuente di dimostrare l'inadeguatezza dello studio rispetto alla propria situazione concreta.
Massime di principio
- Lo studio di settore non determina automaticamente la maggiore imposta: acquista valore presuntivo solo se l'amministrazione verifica la sua applicabilità concreta e instaura un effettivo contraddittorio con il contribuente.
- Il contribuente deve contestare lo studio di settore con elementi specifici, individualizzati e documentati; la mera indicazione di difficoltà economiche, ubicazione periferica o generica inattendibilità dello studio può non essere sufficiente.
- Le giustificazioni addotte dal contribuente devono essere valutate nel merito, ma una censura in cassazione non può limitarsi a chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove.
- Un giudice può ridurre la pretesa fiscale, ma deve motivare in modo concreto e coerente, collegando la riduzione a dati, prove ed elementi specifici del caso. Un riferimento generico alla crisi economica non è sufficiente.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudizio prosegue davanti a un diverso collegio, che dovrà riesaminare il profilo censurato attenendosi ai principi indicati dalla Corte e rideterminare, se necessario, la pretesa tributaria.
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